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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 5887 del 08-07-2014


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 08-07-2014
Messaggio n. 5887
OGGETTO:
Rilascio procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (Circolare 78/2014).
 
 
Con la circolare n.78 del 17/06/2014 sono stati illustrati i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013.
Con messaggio n. 5613 del 26/06/2014 è stata avviata la fase di sperimentazione per l’acquisizione delle domande di sgravio ed è stata fornita la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML ed il manuale utente della procedura.
Si comunica che, a partire
dalle ore 15.00 di mercoledì 09/07/2014 alle ore 23.00 di giovedì 07/08/2014
, potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2013.
 
Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile
annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 08/08/2014
.
 
La circolare e  il messaggio succitato sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della sezione “Informazioni” –“Aziende, consulenti e professionisti” – “Sgravi contrattazione II livello 2013”.
 
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it
Con riferimento, infine, alla determinazione della percentuale di sgravio spettante[1], si precisa che il contributo addizionale ASpI (1,40%) potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
[1] Si ricorda che, per la quota datoriale, il beneficio trova applicazione  entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.