Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Al fine di affrontare la situazione occupazionale relativa al settore degli appalti di pulizia nelle scuole, sono stati siglati, in sede governativa, i verbali d’accordo del 5 maggio 2014, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le OO.SS. e le Associazioni datoriali del settore, recepiti con Decreto Interministeriale n.82875 del 10 luglio 2014, che si allega.
Visto l’art.1, co. 183 della legge n.147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014, nei predetti verbali d’accordo si è convenuto di ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga, per il periodo decorrente dal 1 aprile 2014 al 30 giugno 2014. Il citato decreto ha stabilito che l’intervento riguarderà un numero massimo di 18.053 unità lavorative, pari a 13.569 full-time equivalent, dipendenti delle 61 aziende del settore in oggetto come indicate nell’art.1 del decreto ed ivi analiticamente descritte. Detti lavoratori saranno sospesi a rotazione con una riduzione media del 59,68% dell’orario di lavoro con picco massimo del 100%. Le aziende anticiperanno il trattamento di integrazione salariale a carico dell’INPS.
Il trattamento di cassa integrazione in deroga, nonché l’intera contribuzione figurativa spettante ai lavoratori del settore in oggetto, come previsto all’art.2 del sopracitato decreto n.82875, verrà imputato a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, nel limite massimo complessivo di euro 46.488.636,05.
Attesa la peculiarità dell’intervento in parola, al fine di garantire l’omogeneità di gestione dei flussi, dei relativi conguagli nonché delle attività di controllo, diversamente da quanto previsto nelle annualità precedenti, dove erano state individuate apposite sedi polo, per l’intervento relativo all’anno in corso, e diversamente alla regola generale, si individuano come sedi competenti alla gestione amministrativa del flusso delle domande quelle che hanno in carico la matricola aziendale e non quelle sedi presso le quali insistono le unità produttive.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Le aziende presenteranno telematicamente istanza di pagamento a conguaglio del trattamento di integrazione salariale con le seguenti modalità:
- l’azienda compila la domanda utilizzando, come di consueto, il software DIGIWEB; - l’azienda deve presentare un’unica domanda per tutti i lavoratori interessati dall’intervento che prestino attività lavorativa presso le unità produttive ubicate nel territorio della medesima regione; - l’azienda, nella compilazione del quadro ”A” della domanda (SR100), relativamente alla sezione riservata all’indicazione dei dati dell’UNITA’ PRODUTTIVA, inserisce la seguente specifica “APPALTI PULIZIE SCUOLE – REGIONE..” seguita dall’indicazione della regione; si evidenzia, altresì, che come CAP e come Comune dell’unità produttiva devono essere indicati quelli della sede dove l’azienda ha la sua posizione contributiva, che sarà anche quella dove saranno effettuate le operazioni di conguaglio.
Queste informazioni consentiranno l’inoltro automatico delle domande alle sedi competenti alla gestione di tale procedimento.
- nella compilazione del quadro “B” deve essere indicata come data del decreto il “10/7/2014”, come numero di decreto il numero “82875”, e deve essere valorizzata la casella “CIG deroga nazionale”; - nel quadro “C” deve essere indicato come periodo di intervento il periodo dal “1/4/2014 al 30/6/2014”; in alternativa, possono essere richiesti periodi d’intervento che siano obbligatoriamente individuati nell’arco temporale compreso tra il 1/4/2014 e il 30/6/2014.
Premesso che il decreto interministeriale in parola stabilisce che “i lavoratori….saranno sospesi a rotazione con riduzione media del 59,68% dell’orario di lavoro con picco massimo del 100%”, si evidenzia che le procedure di invio telematico della domanda tramite DiGiWEB renderanno possibile la trasmissione di domande per le quali il numero totale di ore richieste diviso il numero totale dei lavoratori interessati non superi mediamente le 23,8 ore settimanali di integrazione salariale per singola unità lavorativa.
Eventuali domande già pervenute dovranno, comunque, essere ripresentate secondo le modalità previste dal presente messaggio. Con riferimento al requisito soggettivo “anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni” si precisa che in tale ambito si applicano le disposizioni dell’art.8 D.L. 21/3/88 n.86 convertito con modificazioni dalla L. 160/88 e l’art.7-ter c.6 del D.L. n.5 del 10/2/2009 convertito con modificazioni dalla L. 33/2009 che ha esteso il suddetto requisito anche alle integrazioni salariali in deroga.
Attesa la particolare tipologia del contratto di lavoro considerato, ai fini del calcolo del requisito soggettivo dell’anzianità aziendale si precisa altresì la possibile presenza di successione di appalti, che abbia coinvolto, prima dell’inizio del periodo di intervento, alcuni lavoratori interessati presenti nell’elenco ministeriale (cfr. circolare 30 del 2012). Si rammenta sul punto che per la tipologia di lavoratori in parola, si applica la disciplina prevista dall’art.4 del CCNL di settore, in base al quale in caso di cessazione di appalto l’impresa subentrante garantisce l’assunzione degli addetti esistenti in organico sull’appalto, con il mantenimento dei livelli occupazionali.
Si sottolinea la necessità da parte delle Sedi dell’Istituto di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Successivamente all’emissione delle autorizzazioni e all’inizio delle operazioni di conguaglio, acquisite le eventuali ulteriori comunicazioni pervenute dal Ministero vigilante, la Direzione generale di questo Istituto, disporrà controlli mirati sulle autorizzazioni emesse in relazione al decreto in oggetto.
E’ implicito, infine, che le aziende interessate da questo provvedimento sono tenute agli adempimenti relativi ai flussi UNIEMENS entro i termini previsti.
Il monitoraggio della spesa sarà curato dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito che provvederà a rendicontare ai Ministeri vigilanti.
All.1: Decreto Interministeriale n.82875/2014
|