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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 6509 del 08-08-2014


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 08-08-2014
Messaggio n. 6509
OGGETTO:
Trattamento di fine rapporto – Quote di competenza del Fondo di Tesoreria. Gestione delle denunce contributive in caso di incapienza derivante da recuperi di prestazioni conguagliate in eccedenza da parte delle aziende.
Ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione delle quote di Tfr.
 
 
Come noto, il c. 2 dell’art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 – recante le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria[1]), prevede che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate integralmentedal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso,
“a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”.
 
Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 - nel disciplinare criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria - è stato altresì precisato che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione.
 
Malgrado l’arco temporale trascorso, frequentemente le aziende – in difformità aldettato legislativo e alla disciplina di prassi– erogano direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva
 
Al riguardo, si ribadisce che, in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l’ipotesi di denuncia a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative.
 
Nelle ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
 
Considerato, peraltro, che le disposizioni legislative di cui sopra è cenno traggono origine da precise indicazioni comunitarie, è assolutamente inibita la trasmissione di flussi UniEmens contenenti recuperi (sia a titolo di liquidazioni che di anticipazioni) di trattamenti di fine rapporto per importi maggiori rispetto alla capienza mensile. Inoltre, si fa presente che, nelle ipotesi di liquidazioni ai lavoratori di trattamenti di fine rapporto, comprensivi della quota di competenza del Fondo di Tesoreria, coincidenti con la cessazione dell’attività e della posizione contributiva, non potranno trovare accoglimento eventuali istanze di rimborso/compensazione proposte.
 
 
Ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione mensile delle quote di Tfr. Nuovo significato del ca “1R”.
 
Al fine di ottimizzare la gestione della riscossione delle quote di TFR che le aziende sono tenute a versare al Fondo istituito ai sensi della previsione di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006, il codice di autorizzazione “1R” assume il nuovo e più ampio significato di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
 
 
[1] Il Fondo per l’erogazione ai dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex articolo 2120 del c.c. è stato istituito dall’articolo 1, commi 755 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296