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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 769 del 14-01-2013


Direzione Centrale Entrate
Roma, 14-01-2013
Messaggio n. 769
OGGETTO:
Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7 dicembre 2012. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Modalità di recupero dei contributi sospesi – novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.
 
 
 
L’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede che, in considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto ministeriale che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (“legge di stabilità” per l’anno 2013, pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012), con l’articolo 1, comma 379, è intervenuta sull’ambito normativo di cui al citato articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 174/2012, prevedendo che tale disposizione “si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell’impresa sia per quella a carico del lavoratore”.
Sulla base del quadro normativo derivante dalle disposizioni sopra descritte, i datori di lavoro, committenti o associanti, nell’operare le ritenute contributive delle quote a carico di lavoratori, collaboratori o associati, devono effettuarle nel limite del quinto dello stipendio, così come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
 
Inoltre, si rende noto che l’art. 1, commi 365 e seguenti, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 consente l’accesso ad un finanziamento dagli Istituti di credito, assistito da garanzia dello Stato, per il pagamento di tributi, contributi e premi, a favore dei soggetti - diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge n. 122/122, ovvero all’art. 3 bis del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 - che hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici di maggio 2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013.
Tale finanziamento agevolato si applica ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle quattro condizioni previste: diminuzione del volume d’affari, riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione, riduzione di consumi per utenze, riduzione di costi variabili correlati ai volumi di produzione. Si comunica, altresì, che il periodo da prendere in esame è quello relativo ai pagamenti dovuti dal 20 maggio 2012 al 30 giugno 2013, anche se già scaduti o in scadenza prima dell’efficacia delle disposizioni. L’efficacia dei commi 365 e seguenti dell’art.1, legge n. 228/2012, è subordinata alla verifica della compatibilità da parte degli Organi comunitari, di cui il ministero dell’Economia darà notizia con decreto.
Le sopra descritte disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori