Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
1. Premessa
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante nell’ipotesi in cui detti apprendisti risultino alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove, nel caso in cui quest’ultimo si sia avvalso della possibilità prevista dall’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Preliminarmente, si rammenta che il contratto di apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del D.lgs n. 81/2015) connotato dall’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di impartire la formazione idonea a consentire all’apprendista di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e a conseguire una qualificazione professionale.
L’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, che disciplina il contratto di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (di seguito apprendistato di primo livello), al comma 9 dispone che “successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5”.
La norma da ultimo richiamata, che ripropone con lievi modifiche quanto già era previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, consente di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Ciò considerato, si rileva che il testuale riferimento alla “trasformazione del contratto” implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante e, in particolare, un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
2. Regime contributivo applicabile
Le istruzioni in materia di regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato sono state illustrate, da ultimo, con la circolare n. 108/2018.
Per quanto di interesse, per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
Con la citata circolare l’Istituto ha altresì precisato che, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per gli anni di contratto successivi al secondo è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in applicazione degli incentivi previsti alle lettere b) e c) del primo comma dell’articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
La riduzione di aliquota contributiva in argomento, secondo il dato letterale della citata legge n. 296/2006, è riconosciuta “in ragione dell’anno di vigenza del contratto”. La norma precisa altresì che negli anni di contratto successivi al secondo si applica l’aliquota del 10%.
Tenuto conto del quadro normativo da ultimo richiamato e considerato che la trasformazione del contratto prevista dall’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015 non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 - per le assunzioni in apprendistato operate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove - trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.
|