Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Tanto premesso, facendo seguito alla circolare n. 63/2021, con il presente messaggio si comunica il rilascio, a partire dal giorno 29 aprile 2021, della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo in argomento.
La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Si ricorda, infine, che il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di convertire, a domanda, nel congedo in argomento gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021. Possono altresì essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica di cui al presente messaggio.
Per richiedere la predetta conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” - mediante l’apposita procedura di cui al presente messaggio – avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.
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