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PremessaCon la circolare n. 38 del 12 marzo 2020 sono state illustrate le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate dal Governo con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le ulteriori disposizioni in materia di estensione alle imprese operanti sul tutto il territorio nazionale dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, adottate dal Governo con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.
1. Aspetti contributivi
Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ovvero di assegno ordinario, per espressa disposizione normativa, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Il contributo addizionale non è dovuto altresì nei casi di integrazione salariale in deroga, trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile (art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015).
Si precisa inoltre che le suddette fattispecie, per quanto attiene alle prestazioni di spettanza del lavoratore anticipate dal datore di lavoro, soggiacciono alla disciplina prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).
Per quanto attiene all'ipotesi di accesso all'integrazione salariale ordinaria con causale COVID-19 da parte del datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 9/2020, come modificato dal comma 6 dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020, e dal medesimo articolo 20, si precisa quanto segue.
I predetti articoli prevedono che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sospende, con apposito decreto, gli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, individuando altresì una nuova data di scadenza del termine di durata della medesima prestazione, collocata alla fine del periodo di cassa integrazione ordinaria richiesta per COVID-19.
Il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione straordinaria autorizzata, di cui al predetto decreto ministeriale, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come prorogato dal decreto medesimo.
Inoltre, tenuto conto che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 9/2020 e dell’articolo 19 del D.L. n 18/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, si precisa che tali periodi non rilevano neanche ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo - eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria interrotti ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 9/2020 o dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020.
Si ricorda altresì che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori (cfr. la circolare n. 70/2007).
Per gli obblighi contributivi ricadenti durante i periodi di sospensione di cui al D.L. n. 9/2020 e al D.L n. 18/20 si rimanda ai chiarimenti forniti con le circolari n. 38/2020 e 47/2020.
2. Modalità operative prestazioni a conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale (FIS) che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” “Conguaglio assegno ordinario”). Si precisa che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n. 170/2017.
Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti.
CIGO - articolo13, comma 1, del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020)e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020).
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L048”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice di nuova istituzione “L068”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Assegno ordinario - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti (paragrafi A e C della circolare n. 38/2020)earticolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020).
In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR”già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”.
Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.
Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.
A tal fine, le aziende autorizzate all’assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale “L003”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinarioai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice causale di nuova istituzione “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art.19 e 21 del decreto legge n. 18/2020”.
Le aziende autorizzate all’assegno ordinario e iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale “L005”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinarioai sensi dell’articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 9/2020”.
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L049”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il nuovo codice causale “L069” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020” e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’ autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 20 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
I datori di lavoro interessati, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, utilizzeranno le modalità operative relative all’assegno ordinario di cui al precedente punto. In particolare, valorizzeranno il codice causale “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art. 19 e 21 del decreto-legge n. 18/2020”.
2.1. Precisazioni
Con riferimento agli adempimenti informativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento, si evidenzia che, come precisato anche con le circolari n. 38/2020 e n. 47/2020, le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario.
Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall’articolo 15 del D.L. n. 9/2020 e dall’articolo 22 del D.L. n. 18/2020, l’erogazione della prestazione avverrà, invece, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto (cfr. il paragrafo D della circolare n. 38/2020 e il paragrafo F della circolare n.47/2020).
Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.
Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.
Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
Ferme restando le modalità operative sopra descritte, si precisa che, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.
Con riferimento agli assegni erogati, in applicazione dell’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 18/2020, dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall'articolo 27, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro, al fine di consentire l’accredito della contribuzione correlata sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, dovranno comunque provvedere all’invio dei flussi Uniemens come indicato, con specifico riferimento alle prestazioni autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), al paragrafo 6.2 della circolare n. 53/2019.
3. Modalità operative pagamenti diretti
Ai fini dell’individuazione delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.L. n. 9/2020, nonché degli articoli 19, 20 e 21del D.L. n. 18/2020, di seguito si elencano i nuovi codici evento che sono stati creati all’interno del codice intervento 100.
“56” - Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art 13) - Fondo ordinario
“57” - Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art. 13) - Fondo Deroga d.lgs. n. 148/15
“58” - Emergenza COVID-19 Interruzione CIGS (DL 9/2020 Art.14) - Fondo
“59” - COVID 19 Nazionale (DL n. 18/20, art.19,) Fondo ordinario
“60” - COVID-19 Nazionale (DL 18/2020 Art. 19) - Fondo Deroga d.lgs n. 148/15
“61” - COVID-19 nazionale Sospensione CIGS (DL 18 /2020 Art.20) - Fondo speciale
“26” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo ordinario
“27” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo Art. 13 comma 1
“28” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo Art. 13 comma 4
“29” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 - Fondo ordinario
“30” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 - Fondo Art. 19
Le domande di CIG in deroga Regionali sono individuate dai “numeri decreto” convenzionali 33191, 33192, 33193, il cui codice intervento è “699”.
Per le aziende cosiddette plurilocalizzate, invece, i trattamenti sono concessi direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con appositi decreti che saranno individuati su Sistema Unico con il codice intervento n. “667” e il codice evento: “672” - CIG in deroga COVID-19 Aziende plurilocalizzate.
4. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alle prestazioni a carico dello Stato, disciplinate dal decreto-legge n. 9/2020 e dal decreto-legge n. 18/2020, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
4.1 Prestazioni a conguaglio Uniemens
Gli oneri per le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio dei contributi saranno rilevati ai conti di nuova istituzione.
Cassa integrazione salariale ordinaria - articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020)
GAU30231 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi assegni al nucleo familiare ove spettanti corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, e ai lavoratori dipendenti ivi residenti o domiciliati, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
da abbinare al codice elemento “L048 – conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”.
Cassa integrazione salariale ordinaria - art. 19, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020)
GAU30310 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L068 – conguaglio CIGO art. 19 del Decreto-legge n. 18/2020.
Assegno ordinario - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti (paragrafi A e C della circolare n. 38/2020)
GAU30232 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai dipendenti ivi residenti o domiciliati, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) o agli altri Fondi di solidarietà, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
da abbinare al codice elemento “L003 – conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020”.
Assegno ordinario per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale con più di 5 dipendenti (paragrafo C della circolare n. 38/2020)
GAU30236 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 13, comma 4 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
da abbinare al codice elemento “L005 - conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 9/2020”.
Assegno ordinario - articolo 19, comma 1, del D.L. n.18/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020)
GAU30311 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30330 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30331 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30332 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30333 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30334 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69- art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30335 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30336 - rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30337 - rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
GAU30338 - rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
da abbinare al codice elemento “L004 – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.
Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria – articolo 14 del D.L. n. 9/2020 (paragrafo B della circolare n. 38/2020)
GAU30233 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi assegni al nucleo familiare ove spettanti corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 14, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
da abbinare al codice elemento “L049 - conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”.
Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria – articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (paragrafo B della circolare n. 47/2020)
GAU30317 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti dall’emergenza COVID19, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18;
da abbinare al codice elemento “L069 - Conguaglio CIGO art. 20 del Decreto legge n. 18/2020”.
4.2 Prestazioni a pagamento diretto
Per le prestazioni di cassa integrazione ordinaria e relativi assegni al nucleo familiare, individuate dai codici evento “56” e “59”, la rilevazione in contabilità dei relativi oneri avverrà ai conti già in uso, così come previsti dal messaggio n. 3209/2017.
Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno poste in pagamento tramite la procedura “pagamenti accentrati”.
Cassa integrazione salariale ordinaria e Assegno ordinario - articolo 13 del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020)
GAU30241 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e relativi assegni al nucleo familiare, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti ivi residenti o domiciliati - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU30242 – per rilevare l’onere relativo all’assegno ordinario corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) o agli altri Fondi di solidarietà - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Cassa integrazione salariale ordinaria e Assegno ordinario – articolo 19 del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020)
GAU30315 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30316 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30350 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30351 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30352 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30353 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30354 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30355 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30356 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30357 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30358 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.
Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria- (paragrafo B della circolare n. 38/2020)
GAU30243 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS - art. 14, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 20 del Decreto-legge n. 18/2020- (paragrafo B della circolare n. 47/2020)
GAU30319 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS – art. 20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18.
Assegno ordinario per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale, con più di 5 dipendenti (paragrafo C della circolare n. 38/2020)
GAU30246 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 - art. 13, comma 4 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Cassa integrazione in deroga (paragrafo D della circolare n. 38/2020)
GAU30161 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori ivi residenti o domiciliati - art. 15, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Cassa integrazione in deroga per i lavoratori di aziende nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (paragrafo E della circolare n. 38/2020)
GAU30162 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna colpite dall’emergenza COVID-19, oppure residenti o domiciliati nelle predette Regioni - art. 17, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
Cassa integrazione in deroga - articolo 22 del D.L. n. 18/2020 - (paragrafo F della circolare n. 47/2020)
GAU30318 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU30324 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più unità produttive “plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
TNR30318 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
BOR30318 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
I debiti per le prestazioni, relative ai decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020, erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione:
GAU10160 – debiti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, gli assegni ordinari e le indennità ai lavoratori - articoli 13, 14, 15, 16, 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 - articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
mentre per le prestazioni relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per i Fondi di solidarietà del Trentino e di Bolzano-Alto Adige verranno utilizzati i seguenti nuovi conti di debito:
TNR10318 - per rilevare i debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
BOR10318 – per rilevare i debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.
Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno ordinario, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti conti (sezione Dare):
GAU32142 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) – art. 13, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU32146 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) - art. 13, comma 4, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU32143 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) – art. 19, comma 1, del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32150 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) – art. 19, comma 1, del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32151 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32152 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32153 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32154 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32155 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32156 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32157 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU32158 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
in contropartita (sezione Avere) dei conti già in uso della serie *22XXX delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
Per la contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 41/1986, è istituito il nuovo conto GAU22100.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione dei seguenti codici bilancio di nuova istituzione:
“3217 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID-19 – artt. 13, 14, 15, 16, 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) - GAU”;
“3219 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cigo, assegni ordinari, Cig in deroga - artt. 19,20,21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 – GAU”;
“3220 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cig in deroga - art. 22 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 – TNR”;
“3221 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cig in deroga - art. 22 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 – BOR”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:
GAU24241 – per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020;
GAU24242 – per il recupero e il reintroito dell’assegno ordinario ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), o agli altri Fondi di solidarietà - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24243– per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS - art. 14, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24246 – per il recupero e il rentroito dell’assegno ordinario ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 - art. 13, comma 4, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24161 – per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori ivi residenti o domiciliati - art. 15, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24162 - per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna colpite dall’emergenza COVID-19, oppure residenti o domiciliati nelle predette Regioni - art. 17, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
GAU24315 - per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24316 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24350 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24351 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24352 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24353 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24354 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24355 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24356 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24357 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24358 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24319 - per il recupero e il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS – art. 20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18;
GAU24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
GAU24324 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più unità produttive “plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
TNR24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
BOR24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;
Ai citati conti vengono abbinati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, i seguenti codici bilancio di nuova istituzione:
“1169 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – artt. 13, 14, 15, 16, 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) - GAU”;
“1171 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – artt. 19, 20, 21 e 22 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 – GAU”;
“1172 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – art. 22 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 – TNR”;
“1173 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – art. 22 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 – BOR”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati ai seguenti conti esistenti: GAU00030, TNR00130 e BOR00130 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
I codici bilancio “1169 – 1171 - 1172 e 1173”, sopra menzionati, evidenzieranno anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
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