Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma delineata dal D.lgs. 148/15 è stata, per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, la devoluzione all’INPS della competenza decisoria sulle istanze: ciò in attuazione dei criteri della legge delega (L. 183/14) che prevedeva, per le integrazioni salariali, la semplificazione delle procedure burocratiche e la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei trattamenti.
Con la soppressione - dal 1.1.2016 - della locali commissioni provinciali e con la definizione delle fattispecie che integrano le causali di CIGO in un decreto ministeriale (95442) si sono poste le basi per la realizzazione di tali importanti obiettivi: la definizione di criteri valutativi conformi alla legge e uniformi su tutto il territorio nazionale che garantiscano un procedimento celere e standardizzato.
Dopo la prima fase di applicazione dei criteri di esame delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, illustrati nella circolare n. 139 del 1.8.2016, è stato possibile analizzare le prassi applicative e rilevare le principali criticità che richiedono chiarimenti e nuovi indirizzi operativi.
Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti ed indicazioni sia di carattere generale che riferite a particolari causali di richiesta di CIGO.
Carenza di elementi di valutazione – supplemento istruttorio (art. 11 DM 95442)
In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442.
La sede competente dovrà quindi chiedere all’azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria, al fine di consentire all’azienda stessa, nel rispetto della suddetta previsione normativa e in un’ottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica. Quest’ultima è resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ed è tale, dunque, da costituire di per sé idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verifichino carenze di elementi utili all’istruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, per i quali la Direzione centrale Ammortizzatori Sociali fornirà apposite indicazioni.
Qualora, successivamente, risulti comunque necessario emanare un provvedimento di reiezione, l’indicazione dell’avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.
Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa
Come noto, la ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata “a priori”, con riferimento agli elementi valutativi disponibili all’atto della presentazione della domanda di concessione della CIGO o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria ex art. 11 del DM 95442.
L’istruttoria deve essere improntata a criteri di celerità e speditezza che consentano di definire l’istanza in tempi rapidi.
Tuttavia, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e l’adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest’ultimo, l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all’art. 1, comma 2, del DM 95442.
L’avvenuta ripresa dell’attività, pertanto, sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.
Resta fermo il criterio del “giudizio prognostico ex ante” a favore dell’azienda: pertanto, quando la previsione di ripresa dell’attività è ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa (v. circ. 139, parte prima, punto 4.b).
Mancanza di lavoro o di commesse – nuovi ordinativi o commesse
Per quanto riguarda le istanze di CIGO con causale “mancanza di lavoro o commesse”, l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione.
Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, descritte nella relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
Eventi meteo
I criteri di massima per la valutazione delle istanze di CIGO relative ad eventi meteo sono stati specificati con messaggio n. 28336 del 1998 e ribaditi, in seguito alla riforma, anche nella circolare n. 139 del 1.8.2016.
Al fine di garantire l’omogeneità delle istruttorie, si forniscono i seguenti chiarimenti su alcune fattispecie della causale in parola.
Gelo
Le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore dell'edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.
In linea di massima, viene esaminata l'ampiezza dell'escursione termica riferita all'intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.
Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi.
Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere – secondo gli indirizzi su descritti - l’intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.
In particolare, è possibile riconoscere l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.
Temperature percepite
Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.
A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.
Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.
Lavorazioni particolari
Per determinati tipi di lavoro (ad es. lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia della eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.
Si ribadisce quindi che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell’attività), documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all’istanza di CIGO.
Con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.
In tali casi nella relazione tecnica (art. 2 decreto 95442) dovrà essere riportata la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.).
Bollettini meteo
L’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.
Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
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