Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | ||
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| Messaggio numero 25602 del 12-10-2010 | ||
Direzione Centrale Entrate | ||
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OGGETTO: | Circolare n. 123 dell'11 dicembre 2009. Regime di esenzione contributiva delle stock option (art. 82 comma 24-bis del D.L. 112/2008). Chiarimenti. Modalità operative. | |
Con la circolare n. 123 dell'11 dicembre 2009 sono state illustrate le novità introdotte dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2009, in materia di imponibilità fiscale e contributiva delle stock option.
Come noto l'art. 82, comma 24-bis, del D.L. n. 112/2008, ha previsto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option.
Il nuovo regime contributivo si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.
Con particolare riferimento alle tipologie di azionariato destinatarie del predetto regime esonerativo si chiarisce, ad integrazione di quanto già affermato nella sopra richiamata circolare, che in assenza di una definizione legale di stock option il regime di esenzione possa trovare applicazione non soltanto ai piani che prevedano l'attribuzione di diritti di opzione ma anche a quelli che, in un ottica di fidelizzazione dei dipendenti, prevedano, nel rispetto delle condizioni stabilite dai piani stessi, un’assegnazione di azioni anche a titolo gratuito.
Ai fini dell'applicabilità del regime esonerativo di cui all'art. 82, comma 24-bis, del D.L. n.112/2008 è necessario che i piani di azionariato che prevedano l'assegnazione di azioni presentino le seguenti caratteristiche:
- il piano azionario non deve essere generalizzato
Come già affermato con circolare n. 123/2009, il regime di esenzione contributiva non si applica ai piani rivolti alla generalità dei dipendenti, per i quali continua a trovare applicazione l’art. 51, comma 2, lett. g) del TUIR, ma soltanto a quelli riferiti a categorie di dipendenti o singoli dipendenti.
- l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste
Anche i piani di azionariato che prevedono l'assegnazione di azioni, al pari di quelli che hanno per oggetto l'attribuzione di diritti di opzione, non solo devono costituire uno strumento di integrazione retributiva ma devono anche avere l'obiettivo di fidelizzare i dipendenti.
Da ciò consegue che il diritto all'assegnazione e/o alla piena disponibilità delle azioni deve essere soggetto al verificarsi di una o più condizioni. Rientrano tra queste ultime ad esempio la previsione di un periodo minimo decorso il quale i dipendenti maturano il diritto di ricevere le azioni (vesting period), la permanenza in servizio dei dipendenti alla scadenza del periodo di vesting, il raggiungimento di determinati risultati aziendali prefissati dal piano, la previsione di un termine minimo per la cessione delle azioni assegnate.
- il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari
Il regime di esenzione contributiva di cui all'art. 82, comma 24-bis, del D.L. n.112/2008 non si applica ai piani di incentivazione che prevedono la corresponsione in denaro del valore delle azioni.
Detti emolumenti concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.
Modalità operative
In relazione al nuovo regime di esenzione operante dal 25 giugno 2008 e sulla base dei chiarimenti contenuti nel presente messaggio, i datori di lavoro possono recuperare la contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate dalla predetta data, utilizzando la procedura UNIEMENS, all’uopo integrata con uno specifico codice causale che consente, in luogo della regolarizzazione con la procedura DM10/V, di effettuare il recupero della contribuzione non dovuta e contemporaneamente la riduzione del relativo imponibile già comunicato con l'EMENS.
A tal fine dovrà essere utilizzato l'elemento <VarRetributive> di <DatiRetributivi>, <DenunciaIndividuale>. In particolare:
- nell'elemento <AnnoMeseVarRetr> sarà indicato l'anno e il mese della denuncia originaria con la quale è stato comunicato l'imponibile oggetto del recupero contributivo (non anteriore a "2008-06");
- nell'elemento <CausaleVarRetr> sarà riportato il nuovo codice causale <DIMSTK>
- nell'elemento <ImponibileVarRetr> sarà riportato l'imponibile da portare in diminuzione di quello già comunicato
- nell'elemento <ContribtoVaRetr> sarà riportato l'importo della contribuzione a credito azienda riferito all'imponibile di cui sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
Nori