Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Con il presente messaggio si comunica che nel mese di luglio 2020 l’Istituto provvederà d’ufficio a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.
1.1 Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.
Per l’anno 2020 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:
- tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2020;
- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2019.
Pertanto, per l’anno corrente sono sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti al 2020.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2020 o 2019, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2016.
In assenza dei redditi relativi agli anni dal 2016 o successivi, il beneficio non è stato attribuito.
La somma aggiuntiva viene in ogni caso corrisposta a luglio 2020, in via provvisoria, e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2020 calcolati in base all’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2020, pari a +0,4% (art. 2, D.M. 15 novembre 2019).
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2020 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:
2.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo
Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2020 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.
La procedura per l’anno 2020 è stata messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 12 giugno 2020.
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2020 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:
Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo on line, entro il giorno 11 maggio 2020.
In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.
4. Scarto per irreperibilità
Sono state scartate le pensioni delle Gestioni pubbliche e private dei soggetti che, alla data di elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità; dallo scarto per irreperibilità sono stati esclusi i beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all’estero tramite Citibank in ragione delle informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell’esistenza in vita.
Qualora potenziali beneficiari a cui la prestazione non è stata erogata in quanto risultati irreperibili negli archivi dell’Istituto presentino domanda per l’attribuzione della stessa, dovrà preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.
Ai beneficiari viene inviata, con spedizione centralizzata, la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione raccomandata con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.
6. Corresponsione d’ufficio e a domanda
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2020 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2020, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di identità elettronica 3.0. In alternativa, possono rivolgersi a un Patronato.
Si richiama l’attenzione delle Strutture territoriali affinché tali domande siano esaminate con la massima tempestività e, qualora il beneficio sia spettante, provvedano ad effettuare la ricostituzione reddituale propedeutica alla erogazione della somma sulla prima rata utile di pensione.
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