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1. Premessa
È stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
2. Aggiornamento della funzione “Esiti”
La legenda delle reiezioni delle domande di indennità Covid-19 è stata aggiornata con gli esiti relativi ai controlli delle domande previste dalle circolari citate in premessa. Si riporta di seguito la tabella complessiva:
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE DELLE INDENNITA’ COVID
3. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte
L’esito di tali domande è stato comunicato al lavoratore e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”.
È stato altresì comunicato che, non essendo ammesso il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di rigetto, l’eventuale contestazione può essere svolta solo attraverso un ricorso giurisdizionale.
Ovviamente, la Struttura territoriale competente può sempre effettuare in autotutela, su richiesta dell’interessato, un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.
In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali è comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.
4. Riesame amministrativo
Al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nelle circolari sopra richiamate.
Viene previsto quindi un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva alla pubblicazione) per consentire un supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 / 1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è l’utilizzo della casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Per una ricognizione della documentazione utile alla richiesta di riesame amministrativo, si rimanda al documento allegato al presente messaggio (Allegato n. 1).
5. Indirizzi amministrativi sui riesami
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni, suddivise per tipologia di indennità e beneficiari della stessa.
Articolo 84, comma 2, del D.L. n. 34/2020
Ai liberi professionisti, per accedere al bonus di 1.000 euro relativo a maggio 2020, è richiesto, tra l’altro, di essere:
- in possesso di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020; - iscritti alla Gestione separata Inps.
La mancata individuazione della partiva IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 potrebbe essere imputabile alla circostanza che il professionista, quale componente di uno Studio associato, ne abbia omesso l’indicazione al momento dell’iscrizione alla Gestione separata. Pertanto, ai fini del riesame della domanda respinta, il professionista deve necessariamente indicare gli estremi della partita IVA attiva alla predetta data.
Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata, si evidenzia che l’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995 prevede che i soggetti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata debbano comunicare i propri dati e l’inizio dell’attività professionale (tale adempimento dal 2009 viene effettuato in via telematica). L’iscrizione alla Gestione separata rappresenta un obbligo del professionista e deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di apertura della prima partita IVA. I dati sono memorizzati negli archivi dell’Inps e vengono aggiornati periodicamente con le successive variazioni, comprese eventuali cessazioni della partita IVA e nuove aperture.
Premesso quanto sopra, nel caso in cui al professionista sia stata rigettata la richiesta per “assenza iscrizione”, è necessario verificare la presenza di una partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 presso l’Agenzia delle Entrate.
In proposito si evidenzia che è necessario verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in particolare con la compilazione del quadro “RR sez. II” delle dichiarazioni reddituali relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata. In tali casi, infatti, pur in assenza di iscrizione alla Gestione separata, il professionista ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale.
Qualora l’attività abbia avuto inizio dal 1° gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista (dichiarazione dei redditi nella quale deve essere compilato anche il quadro “RR sez. II” relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata), è sufficiente che il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello “AA9”), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 19 maggio 2020.
Rimane fermo che l’accoglimento dell’istanza di riesame è subordinato alla verifica comunque dell’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista e della relativa decorrenza anche se effettuata dopo la data del 19 maggio 2020.
Con riferimento alla riduzione di reddito del 33% per il bimestre marzo aprile 2020 rispetto al medesimo bimestre 2019, si precisa che il requisito è oggetto di autodichiarazione in sede di domanda e sarà verificato con controllo successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In tal senso, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono ammessi all’indennità anche i liberi professionisti che abbiano iniziato l’attività successivamente al secondo bimestre 2019 o nei primi mesi del 2020 (entro il 23 febbraio); in tal caso la dichiarazione di riduzione di reddito sopra specificata si intende resa rispetto ad un reddito generico, non necessariamente derivante dall’attività professionale in questione.
Articolo 84, comma 3, del D.L. n. 34/2020
La norma individua ai fini dell’indennità prevista a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i seguenti requisiti:
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa cessato alla data del 19 maggio 2020; - iscrizione alla Gestione separata.
Ai fini di eventuali riesami, si dovrà verificare che il rapporto di collaborazione sia cessato in una data compresa nell’arco temporale dal 24 febbraio 2020 al 19 maggio 2020 incluso; la cessazione deve risultare nelle evidenze delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione separata, sono identificati:
- nel modello UNILAV con il codice B.01.00 e B.03.00 - collaborazione coordinata e continuativa; - nei flussi Uniemens con il “tipo rapporto 18” - collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.lgs n. 81/2015; con il “tipo rapporto 6” – collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Sono esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome. Sono, altresì, escluse le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare riconoscimento da parte del CONI, iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro) con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali.
Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità), le collaborazioni con la pubblica amministrazione.
Articolo 84, comma 6, del D.L. n. 34/2020
L’indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità AOI) e che alla data del 19 maggio 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente o non siano titolari di indennità di disoccupazione NASpI.
Stagionalità. Per la verifica della condizione di stagionale l’Istituto ha preso in considerazione quanto comunicato dal datore di lavoro tramite UNILAV e/o Uniemens, resi secondo le scadenze previste. In caso di eventuali modifiche / variazioni successive, oltre i termini ordinari previsti per legge, è la Struttura territoriale a verificare la legittimità / correttezza di tali variazioni, secondo le normali verifiche in capo alle stesse, laddove vengano modificate le comunicazioni obbligatorie o vengano poste in essere variazioni dei flussi Uniemens.
Codice respingimento ATECO (settore produttivo differente dal turismo e dagli stabilimenti termali). Per la verifica della condizione che si tratti di un lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali, l’Istituto ha preso in considerazione i codici ATECO dichiarati in UNILAV e/o al momento dell’iscrizione all’INPS, per la cui elencazione si rinvia al paragrafo 3 della circolare n. 49/2020.
In aggiunta, il soggetto richiedente presenta la qualifica di lavoratore dipendente stagionale esposta alternativamente come terzo elemento qualifica in Emens pari a S,T,G e/o campo stagionale = SI in UNILAV.
Codice respingimento CESS_INV (cessazione non involontaria o anteriore al 1° gennaio 2019). Per la verifica della condizione circala cessazione involontaria del rapporto di lavorotra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, l’Istituto ha preso in considerazione i codici dichiarati in UNILAV. L’istanza è stata respinta in presenza dei codici DI (Dimissioni), DP (Dimissioni durante il periodo di prova) e AL (Altro).
Si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro stagionale - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 17 marzo 2020 un rapporto di lavoro subordinato diverso dalla tipologia del rapporto stagionale
Codici respingimento LAV_DIP (assenza lavoro dipendente) e NASPI (assenza NASpI).
Per la verifica della condizione circa l’assenza di rapporti di lavoro dipendente o di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 19 maggio 2020, l’Istituto prende in considerazione i dati risultanti in UNILAV e in Uniemens, verificando che non vi siano comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto attivo a tale data, nonché i dati risultanti nella procedura DSWEB, verificando l’assenza di una pratica in stato “D” con periodo effettivo di percezione che termina in data ≥ 19/5/2020 (ultimo giorno percepito), oppure l’assenza di una pratica in stato “L” con data inizio ≤ 19/5/2020 e data fine ≥ 19/5/2020.
Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile sono valutate dalla Struttura territoriale.
Lavoratori in somministrazione
L’indennità per i lavoratori stagionali è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
La cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (inclusi), dovrà essere verificata controllando che sia presente in UNILAV una causale diversa da DI / DP / AL.
Infine, dovrà essere verificata la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020 e l’assenza di percezione di NASpI.
Si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un rapporto di lavoro subordinato diverso dalla tipologia del rapporto in somministrazione.
Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO riportate al paragrafo 3 della circolare n. 80/2020.
Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale allegazione della documentazione probatoria utile alla revisione d’ufficio dell’esito stesso. Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore.
In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e quindi sarà utile l’allegazione del contratto o della lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.
Rapporti di lavoro successivi a quello stagionale o a quello in somministrazione
Si coglie l’occasione per fornire alcune precisazioni in ordine alla corretta individuazione della platea dei destinatari dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, il suddetto articolo 29 del decreto Cura Italia ha previsto l’erogazione di una indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 17 marzo 2020 di entrata in vigore della richiamata disposizione. A tale riguardo, la iniziale interpretazione del dettato normativo aveva portato l’Istituto – d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - ad includere nella platea dei beneficiari esclusivamente i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Con la predetta interpretazione, erano stati esclusi dal beneficio in argomento i lavoratori stagionali che nell’arco temporale 1° gennaio 2019 - 17 marzo 2020 hanno avuto prima una cessazione involontaria come lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e successivamente una ulteriore ed ultima, in ordine temporale, cessazione involontaria come lavoratori subordinati - anche di tipo intermittente – senza la qualifica di stagionali e non necessariamente appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Con successivo parere il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è espresso nel senso che il beneficio in oggetto è previsto a favore di tutti i lavoratori stagionali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, indipendentemente dalla circostanza che si tratti dell’ultimo rapporto di lavoro, o che viceversa sia stato instaurato altro rapporto di lavoro successivamente al periodo indicato.
La medesima interpretazione, cui l’Istituto ha già dato attuazione, vale anche per l’individuazione della platea dei beneficiari delle indennità di cui all’articolo 84, commi 5, secondo periodo, e comma 6, del decreto Rilancio Italia – rivolta ai lavoratori stagionali ed in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali – nonché per l’individuazione della platea dei destinatari dell’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 10 del 2020, nonché per l’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio, i quali articoli individuano i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali quali destinatari della medesima indennità COVID-19.
In ragione di quanto sopra, si fa presente che le istanze di riesame - presentata dai lavoratori che non hanno avuto accesso all’indennità COVID-19 per il mese di marzo 2020 di cui all’articolo 29 del decreto Cura Italia ed alla successiva medesima indennità prorogata per il mese di aprile 2020 dall’articolo 84, comma 5, primo periodo, del decreto Rilancio Italia - verranno accolte e le relative indennità erogate, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti per l’accesso alle indennità in argomento.
Articolo 84, comma 8, del D.L. n. 34/2020
Questo comma estende ai mesi di aprile e maggio l’indennità di 600 euro attribuita per il mese di marzo alle quattro categorie di lavoratori individuati dal comma 2, lettere a), b), c), d) del decreto ministeriale n. 10/2020 e dalla circolare n. 67/2020 sulla base dei medesimi requisiti.
I lavoratori delle categorie interessate potranno richiedere con un'unica domanda l’indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Ai fini della verifica si deve controllare la presenza dei seguenti requisiti:
Ai fini della verifica si deve controllare la presenza dei seguenti requisiti:
Ai fini della verifica si deve controllare la presenza dei seguenti requisiti:
Ai fini della verifica si deve controllare la presenza dei seguenti requisiti:
Articolo 84, commi 10 e 11, del D.L. n. 34/2020
L’indennità dei lavoratori dello spettacolo è rivolta, per i mesi di aprile e maggio 2020, agli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con, alternativamente:
Ai fini della verifica del requisito della presenza dei contributi giornalieri, vengono prese in considerazione le denunce Uniemens.
Pur in presenza di un’attività lavorativa, la mancanza delle denunce contributive ovvero un numero di giornate denunciate inferiore a 30 o a 7 (anche per ragioni riferibili ad una legittima sussistenza di esenzione contributiva) impedisce il riconoscimento del bonus.
La sussistenza di contribuzione in un diverso fondo (es. Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondo pensioni sportivi professionisti) è ininfluente ai fini del riconoscimento dell’indennità.
Eventuali variazioni della denuncia Uniemens (relative per es. al numero delle giornate lavorate, alla tipologia del lavoratore) effettuate dal datore di lavoro successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile dovranno essere supportate da idonea documentazione probante (contratti di lavoro, fatture, buste paga etc.) e saranno valutate dalla sede secondo quanto previsto dal messaggio n. 4973/2016 (flussi di regolarizzazione).
Ai fini della verifica del requisito del reddito si rimanda al messaggio 2263/20 (All. 3, lett. b).
6. Indirizzi procedurali
Di seguito vengono riportate in maniera sintetica le principali variazioni procedurali che consentono di gestire i riesami ed altre casistiche di blocco delle domande:
a) quando si è verificata la sussistenza dei requisiti per il pagamento a partire dal mese di aprile o di maggio. Si tratta del caso, ad esempio, in cui il calcolo della prestazione è stato effettuato cumulativamente per più mesi e la domanda risulta interamente respinta anche se i requisiti non sono soddisfatti solo per il primo mese. Agendo sulla decorrenza, spostandola al mese successivo (dal 1° marzo al 1° aprile), sarà possibile, a seguito delle opportune verifiche, accogliere la prestazione e porre in pagamento solo i mesi effettivamente spettanti (aprile e maggio);
b) quando la presentazione delle domande soltanto per il mese di maggio, ancorché non necessaria, impedisca il riesame di un’eventuale domanda presentata per il mese di marzo. In tal caso si potrà intervenire sulla decorrenza della seconda domanda portandola al 1° marzo 2020. Ad esempio, un collaboratore al quale è stata respinta l’indennità del mese di marzo relativa all’articolo 27 del D.L. n. 18/2020, pur avendo presentato riesame avverso la reiezione della prima domanda, ha comunque trasmesso una nuova domanda per il mese di maggio che è stata definita accolta.
Si rammenta che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DsWeb, che consente di modificare lo stato:
Affinché una domanda sia pagabile è necessario anche verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.
È stata prevista ed è in fase di implementazione la funzione che consente al richiedente di rinunciare alla sola indennità di maggio.
Nelle more del rilascio di detto servizio è possibile, avuta la notizia della volontà di rinuncia, intervenire in variazione sulla domanda per porre la decadenza uguale al 1° maggio 2020, mantenendo valide le richieste per le indennità di marzo e aprile.
Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi |