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Messaggio numero 3112 del 18-07-2016


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 18-07-2016
Messaggio n. 3112
Allegati n.1
OGGETTO:

Fondi di solidarietà articolo 26 decreto legislativo n. 148/2015. Precisazioni in merito alla sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti. Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

ERRATA CORRIGE messaggio n. 3109 del 18.07.2016.

   

 

Quadro normativo

 

Come rappresentato con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, il titolo II, del D.lgs. 148/2015 ha ampiamente revisionato l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e ha introdotto nuove disposizioni volte disciplinare il concreto avvio degli stessi.

Le prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà, descritte nella predetta circolare n. 30/2016, sono finanziate con un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Sono i decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3 (Fondi di solidarietà bilaterali), 28 (Fondo residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale), a determinare le aliquote di contribuzione ordinaria.

A seguito di approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. 8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 92/2012, l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato parzialmente anche il novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste obbligo di assoggettamento delle retribuzioni al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà.

In particolare, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39, estende ai Fondi di solidarietà l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 2. Tali norme, come rappresentato nel messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, stabiliscono che possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Dalle norme citate deriva che il decreto legislativo n. 148/2015 ha innovato la materia prevedendo espressamente che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato, pertanto, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).

Si precisa che tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che “ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà.

 

Istruzioni operative

 

Per tutti i Fondi di solidarietà istituiti presso l’Inps, a decorrere dal mese di agosto 2016, con riferimento ai lavoratori apprendisti, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili degli apprendisti denunciati con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante) nell’ambito dell’elemento <TipoLavoratore>.  

Si forniscono le istruzioni per consentire alle imprese – che risultino avere versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà anche per lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante - di recuperare il contributo mensile di finanziamento per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016.

Le imprese interessate potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio, come disposto da Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente versato con uno dei codici conguaglio presenti nella tabella sotto riportata, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

 

SETTORE FONDO DI SOLIDARIETA’

CODICE CONGUAGLIO

CREDITO ORDINARIO

L151

CREDITO COOPERATIVO

L134

ASSICURAZIONI

L152

SOCIETA’ GRUPPO POSTE

L156

SOCIETA’ GRUPPO FERROVIE

L154

FONDO RESIDUALE / FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L220

SOLIMARE

L155

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L157

 

 

Istruzioni contabili

 

Il rimborso ai datori di lavoro della contribuzione ordinaria di finanziamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 28 e 29, del decreto legislativo n. 148/2015, risultata non più dovuta per i lavoratori apprendisti, assunti con contratto di lavoro diverso dall’apprendistato professionalizzante, avverrà con imputazione ai seguenti conti delle gestioni contabili di riferimento, alcuni di nuova istituzione ed altri già in uso che, con l’occasione, sono stati opportunamente ridenominati:

FBR34100 (codice UNIEMENS “L151”);

FCR34100 (codice UNIEMENS “L134”);

ISR34100 (codice UNIEMENS “L152”);

PIR34100 (codice UNIEMENS “L156”);

FER34100 (codice UNIEMENS “L154”);

FRR34100 (codice UNIEMENS “L220”);

SMR34100 (codice UNIEMENS “L155”);

FHR34100 (codice UNIEMENS “L157”).

 

La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM sarà conseguentemente aggiornata.

 

Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi