Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
||
|
|
|
Messaggio numero 36298 del 3-11-2005.htm |
||
|
||
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Roma, 3-11-2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Messaggio n. 36298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGGETTO: |
Flussi retributivi EMENS - Analisi dei livelli informativi. |
|
L’articolo 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che i dati retributivi e le informazioni che implementano le posizioni assicurative individuali siano trasmesse all’Istituto con periodicità mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005. La trasmissione telematica dei flussi informativi, attraverso il nuovo tracciato denominato “EMens”, riguarda i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C (dati previdenziali ed assistenziali INPS) del modello 770 semplificato, i committenti già obbligati alla compilazione del modello GLA e gli associanti in partecipazione.
Con il presente messaggio si fornisce l’analisi delle informazioni disponibili attraverso l’utilizzazione del nuovo sistema.
Analisi delle informazioni disponibili attraverso il nuovo sistema al fine della liquidazione delle prestazioni.
Come già illustrato con circolare n. 152/2004, i dati del tracciato “Emens” differiscono per vari aspetti da quelli esposti nel modello di denuncia annuale “O1/M”. Sono stati infatti adottati criteri diversi per individuare le assicurazioni coperte e l’anzianità contributiva di ciascun periodo denunciato, nonché per indicare gli eventi riconoscibili figurativamente e la relativa “retribuzione figurativa”. La diversa periodicità di trasmissione dei flussi retributivi/contributivi, nonché la necessità di un’attenta verifica delle informazioni inviate attraverso il flusso Emens, ancora non consentono la loro esposizione, a montante, nell’estratto conto dei lavoratori interessati.
Peraltro, nel caso in cui l’adeguamento al nuovo sistema - che ha notevolmente innovato l’esposizione dei dati assicurativi/retributivi - non consenta alle aziende la compilazione delle dichiarazioni sostitutive secondo il vecchio schema della denuncia annuale (riportante competenze correnti, altre competenze, retribuzioni ridotte, ecc.), le Sedi dovranno utilizzare le informazioni esposte nei singoli flussi mensili, secondo l’attuale tracciato.
Pertanto, non dovranno, essere richieste alle aziende dichiarazioni e/o documenti sostitutivi (mod. SA sost) per i periodi oggetto delle dichiarazioni mensili trasmesse con il sistema E-mens.
Ciò premesso, in attesa della piena disponibilità dei dati Emens a montante, si fornisce di seguito l’analisi dei livelli informativi disponibili nel flusso mensile, al fine di consentire agli operatori la corretta valutazione dei periodi di contribuzione maturati nell’anno in corso ancorché non ancora registrati negli estratti conto.
Si ricorda che i dati trasmessi mensilmente sono visualizzabili nell’Intranet – soggetto contribuente – Hydra Web.
1) - La numerazione progressiva delle settimane
Con il passaggio dalla denuncia annuale alla trasmissione mensile dei flussi informativi è stato abbandonato il criterio di “contare” le settimane comprese nel periodo considerato, circostanza che demandava al datore di lavoro la quantificazione dell’anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore.
In alternativa è stato adottato un sistema di numerazione progressiva delle settimane di ciascun anno, con inizio dalla eventuale frazione compresa fra il 1° gennaio ed il 1° sabato e con termine alla eventuale frazione finale (dall’ultima domenica all’ultimo giorno dell’anno).
Considerando le eventuali frazioni iniziale e finale, potranno essere numerate fino a 54 settimane in ciascun anno e, con il medesimo criterio, fino a 6 settimane in ciascun mese (ad esempio, i mesi di gennaio, luglio e ottobre).
Nella tabella sopra esposta - che illustra la numerazione delle settimane relative all’anno in corso – possono essere individuate le frazioni di settimana iniziale e finale di ciascun mese (evidenziate in grassetto e contrassegnate dallo stesso progressivo).
Per costruire il “montante” delle settimane di un periodo ultramensile si “aggregheranno” in settimane intere le frazioni di settimana a cavallo di mese (finale di un mese e iniziale del mese successivo) contraddistinte dal medesimo numero progressivo e si sommeranno a quelle intere comprese nel periodo considerato (ad esempio, nel periodo gennaio/aprile si contano 15 settimane intere e 3 settimane aggregate - la 6^, la 10^ e la 14^ - per complessive 18 settimane).
2) – I codici “tipo copertura”
Il datore di lavoro deve specificare la “situazione lavorativa” di ciascuna settimana del mese, comprese le eventuali frazioni iniziale e finale, indicandone il relativo “tipo copertura” con appositi codici.
I codici “tipo copertura” consentono di conoscere analiticamente quanto si è verificato in ciascuna settimana del mese e dell’anno. Viene utilizzato il codice:
Qualora la riduzione della retribuzione sia determinata da eventi non accreditabili figurativamente (ad esempio, malattia di durata inferiore a 7 giorni), la settimana assume comunque il “tipo copertura” X (interamente retribuita).
La settimana totalmente non retribuita in dipendenza di eventi per i quali non è previsto l’accredito figurativo (ad esempio, aspettative non retribuite) viene invece valorizzata con 0 (zero) o non viene codificata.
Con lo stesso criterio sopra esposto vengono codificate le frazioni di settimana a cavallo di mese; in tali circostanze, peraltro, il “tipo copertura” viene determinato prendendo in considerazione - esclusivamente e separatamente, denuncia per denuncia - i giorni di ogni singola frazione di settimana (1° giorno/1° sabato del mese ovvero ultima domenica/ultimo giorno del mese).
Per la settimana a cavallo di mese possono perciò verificarsi le seguenti combinazioni di codici:
Il “tipo copertura” da attribuire alla settimana a cavallo di mese rimarrà ovviamente invariato in presenza di due frazioni di settimana contrassegnate con lo stesso codice.
In presenza di una situazione lavorativa/retributiva diversa in ciascuna delle due frazioni di settimana a cavalo di mese, invece, la settimana assumerà sempre il codice 2 (X+1=2, X+2=2, 1+2=2), cioè risulterà come settimana parzialmente retribuita.
3) – La durata assicurativa dei periodi dichiarati nella denuncia Emens
In fase di composizione del montante, la combinazione delle informazioni “progressivo settimana”/”tipo copertura” consentirà di quantificare in automatico l’anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore.
Tuttavia, in attesa che i dati “a montante” siano disponibili negli estratti conto, gli operatori – basandosi sulle informazioni “progressivo settimana”/”tipo copertura” - dovranno quantificare il numero delle settimane da considerare accreditate ai periodi dichiarati con il flusso “Emens” attenendosi ai criteri di seguito illustrati.
In analogia a quanto si verificava compilando la denuncia annuale (il dato indicato nella casella “Sett.” costituiva la sommatoria delle settimane interamente e parzialmente retribuite), l’anzianità contributiva di un determinato periodo è costituita dal numero delle settimane con tipo copertura X, sommato a quello delle settimane con tipo copertura 2 (nel computo devono essere comprese le eventuali frazioni di settimana iniziale e finale del periodo considerato). Il numero di settimane così ottenuto corrisponde a quello da riconoscere al periodo (quello che le aziende indicavano nella casella “Sett” - settimane retribuite - della denuncia annuale).
Unitamente alle settimane retribuite vanno poi considerate quelle “figurative”, contrassegnate dal codice 1, cioè le settimane che le aziende indicavano nella casella “Sett.1” (settimane interamente non retribuite) della denuncia annuale, in corrispondenza dei vari eventi accreditabili figurativamente.
Per meglio chiarire i suddetti criteri nel prospetto che segue viene analizzato il periodo gennaio/agosto 2005, con la codifica (“progressivo settimana” e ”tipo copertura”) delle settimane e delle relative frazioni.
Dovendo quantificare l’anzianità contributiva di tale periodo si procede innanzitutto all’aggregazione delle frazioni di settimana collocate a cavallo dei mesi in esso compresi (6^, 10^, 14^ 23^, 27^ e 32^), per definirne il tipo di copertura sulla base dei dati dichiarati dall’azienda. Tale operazione darà i seguenti risultati:
Effettuata l’aggregazione delle frazioni di settimana contrassegnate dal medesimo numero progressivo ed attribuito il relativo codice tipo copertura, si disporrà della situazione contributiva di seguito illustrata
L’anzianità contributiva del periodo gennaio/agosto corrisponde a 32 settimane, di cui 27 con tipo copertura X, cioè interamente retribuite, e 5 con tipo copertura 2, cioè retribuite in misura ridotta e da integrare con retribuzione figurativa.
Alle 32 settimane di cui sopra vanno poi considerate 4 settimane con tipo copertura 1, cioè interamente non retribuite (9^, 15^, 26^ e 28^), da valutare come accreditate figurativamente e valorizzate come di seguito specificato.
4) - Gli eventi accreditabili figurativamente
Come in precedenza affermato, il codice tipo copertura 1 o 2 viene attribuito esclusivamente alle settimane in cui l’assenza o la riduzione di retribuzione è stata determinata da eventi riconoscibili figurativamente. Tali codici mettono pertanto in evidenza le settimane nel corso delle quali si è verificato almeno un evento per il quale è previsto l’accredito figurativo.
Per rendere possibile l’accredito o l’integrazione figurativa delle settimane con codice copertura 1 e 2, le aziende devono indicare il tipo di evento intervenuto, utilizzando i codici appositamente predisposti (si vedano le tabelle riepilogative ai successivi punti 5 e 6).
Può peraltro accadere che in una stessa settimana si siano verificati più eventi e che vengano perciò indicati dall’azienda più codici.
Essendo tuttavia possibile l’accredito figurativo di un solo evento per ciascuna settimana, in tali circostanze dovrà essere riconosciuto l’evento più favorevole per l’interessato (ad esempio, va privilegiata la CIG rispetto ad altri eventi; vanno privilegiati sempre altri eventi se concomitanti con la malattia). A titolo di esempio si espongono – di seguito – i criteri di valutazione di due eventi (malattia ed integrazione salariale) dichiarati nel mese di giugno, in corrispondenza della 26^ settimana, ipotizzando che le restanti settimane del mese non siano interessate da altri eventi accreditabili figurativamente.
Conseguentemente, potendo riconoscere uno solo degli eventi dichiarati dall’azienda, la 26^ settimana verrà considerata coperta figurativamente sulla base dell’evento più favorevole: assumerà pertanto il codice CGO, come di seguito evidenziato.
Si ipotizzi di dover determinare il numero delle settimane accreditabili nel periodo maggio/agosto 2005 sulla base del tipo copertura e della natura degli eventi riconoscibili figurativamente, come specificato nel prospetto che segue.
Nel periodo considerato sono state dichiarate e devono essere considerate accreditate: - 15 settimane interamente retribuite (tipo copertura X = contribuzione obbligatoria) e 2 settimane parzialmente retribuite (tipo copertura 2 = contribuzione obbligatoria su retribuzione ridotta); - 1 settimana di integrazione figurativa per evento CGO (corrispondente codice ARPA 349); - 1 settimana di integrazione figurativa per evento MAL (corrispondente codice ARPA 319); - 1 settimana interamente non retribuita (tipo copertura 1) per evento MAL, da ritenere accreditata figurativamente (corrispondente codice ARPA 310).
5) - La “differenza accredito” (periodi coperti con retribuzione effettiva)
In corrispondenza degli eventi riepilogati nella tabella che segue, per i quali è dovuta una “retribuzione figurativa” determinata sull’imponibile effettivo dell’interessato, le aziende dichiarano la “differenza accredito”, cioè il valore retributivo complessivo da registrare nelle settimane del mese contrassegnate dallo stesso “codice evento” a titolo di retribuzione figurativa.
La “differenza accredito” viene quantificata dalle aziende distintamente per ciascun tipo di evento intervenuto nel mese considerato. Qualora uno stesso tipo di evento abbia interessato più settimane dello stesso mese, la “differenza accredito” dichiarata dall’azienda rappresenterà l’importo complessivo da registrare, cioè la sommatoria delle “differenze accredito” relative alle settimane del mese caratterizzate dallo stesso evento(vedasi prospetto che segue).
Gli importi comunicati dalle aziende a titolo di “differenze accredito” concorrono a determinare la retribuzione pensionabile; in tale computo devono essere compresi anche quelli riferiti ad eventuali eventi non considerati ai fini dell’accredito figurativo.
Nell’esempio che segue si analizzano i dati della 38^ settimana, interessata da due eventi accreditabili figurativamente e per i quali è indicata la “differenza accredito” .
Una volta stabilito quale evento sia da considerare accreditato in tale settimana, la “differenza accredito” da registrare sarà pari alla somma delle “differenze accredito” relative ai diversi eventi intervenuti come sotto evidenziato.
6) - La “differenza accredito” (periodi coperti da retribuzione convenzionale)
In corrispondenza degli eventi riepilogati nella tabella che segue deve essere attribuita una “differenza accredito” determinata rapportando alla durata dei periodi di riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale.
La “retribuzione figurativa” da attribuire agli eventi in esame a titolo di “differenza accredito”, prescindendo dall’imponibile effettivo degli interessati, costituisce un valore convenzionale (integrabile mediante riscatto o versamenti volontari) uguale per tutti e, come tale, determinabile direttamente dall’Istituto.
È peraltro noto che gli eventi di cui alla tabella sopra riportata - fatta eccezione per quello identificabile con il codice MB2 - si collocano in settimane di prestazione lavorativa, ancorché parziale, per le quali viene corrisposta retribuzione assoggettabile a contribuzione obbligatoria (si tratta di assenze di durata oraria o giornaliera).
Per tutti gli eventi di cui alla precedente tabella l’azienda non comunica la “differenza accredito” (il calcolo della retribuzione figurativa è a carico dell’Istituto) ma la durata dell’evento (in settimane).
Tuttavia, al fine di consentire una corretta determinazione della retribuzione figurativa da accreditare agli eventi di durata inferiore alla settimana intera, le settimane indicate dall’azienda rappresentano il valore ottenuto rapportando a settimana intera (secondo l’orario contrattuale) il totale delle ore di riposo (per gli eventi MB1, MB3 e MB5) o delle giornate di congedo (per gli eventi MB2 e MB4) fruite dagli interessati nel corso del mese.
Il risultato ottenuto dalla suddetta trasformazione deve essere peraltro espresso in centesimi (1 settimana = 100) e costituisce uno degli elementi di calcolo del valore di copertura da riconoscere figurativamente (l’altro elemento di calcolo è rappresentato dall’importo medio settimanale della retribuzione figurativa convenzionale, pari ad 1/52° del 200 per cento dell’assegno sociale annuo).
A titolo di esempio si ipotizzi di calcolare l’importo di retribuzione figurativa da accreditare ai riposi giornalieri per allattamento (codice evento MB1), considerando che - nel mese - le ore fruite da una lavoratrice a tale titolo siano 44, a fronte di un orario contrattuale settimanale di 40 ore.
Rapportando a settimana intera le 44 ore di riposo otterremo un valore pari a 1,1 settimane (44 : 40 = 1,1), da esprimere in centesimi. In corrispondenza del codice evento in esame verrà perciò indicato il valore settimanale di 110.
Utilizzando tale numero di settimane ed il valore convenzionale settimanale (corrispondente a 187,49 euro per l’anno in corso), la retribuzione figurativa da accreditare all’evento MB1 sarà di importo pari a 206,24 euro (187,49 x 110 : 100).
7) - Anzianità contributiva accreditata ed utilizzabile
È noto che le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso, incrementato dell’eventuale frazione di settimana successiva all’ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso).
Come illustrato al punto 1), per evitare che l’applicazione mensile del suddetto criterio di arrotondamento determinasse – a montante – un’anzianità contributiva eccedente rispetto alla capienza massima del periodo considerato, è stato adottato il sistema della numerazione progressiva dellesettimane (periodo compreso fra una domenica e ed il sabato successivo).
In linea di massima, pertanto, l’anzianità contributiva da riconoscere ad un periodo plurimensile è costituita dalla sommatoria: - delle settimane “intere” del periodo considerato, - dall’eventuale frazione di settimana che si conclude con il primo sabato del periodo stesso - dall’eventuale frazione di settimana con cui termina l’ultimo mese valutato.
Si propone di seguito lo schema di numerazione delle settimane comprese nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, con l’indicazione della data iniziale (domenica) e finale (sabato) di ciascuna settimana.
Secondo il criterio sopra esposto, il periodo considerato comprende 14 settimane, così distinte: - 13 settimane, corrispondenti al numero dei sabati (evidenziati in grassetto), - 1 settimana, per arrotondamento della frazioni finale di marzo (dal 27 al 31).
Tuttavia – sulla base del noto coefficiente di conversione 4,333, ottenuto dividendo 52 (settimane dell’anno) per 12 (mesi) - ad un periodo di 3 mesi corrispondono 13 settimane (3 x 4,333 = 12,999, con arrotondamento a 13).
Ne consegue che – per determinare l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici – il numero delle settimane del periodo sopra indicato dovrà essere considerato per la capienza massima.
Quanto sopra, fermo restando che tutti gli importi dichiarati dalle aziende - sia a titolo di imponibile, sia a titolo di differenza accredito - dovranno essere comunque considerati per intero nella retribuzione pensionabile come riferiti alle settimane utili del periodo (13, nel caso in esame), ancorché di numero inferiore rispetto a quello risultato, a montante, dalle denunce EMens (14, nel caso analizzato).
8) - Registrazione dei periodi desunti dalle denunce Emens ed utilizzo dei dati ai fini pensionistici
I dati comunicati con le denunce Emens saranno acquisiti in automatico sull’estratto conto dei lavoratori interessati. In attesa del rilascio, previsto a breve, delle relative procedure informatiche le Sedi utilizzeranno, ai fini pensionistici, i dati trasmessi secondo le indicazioni prima fornite.
Il Direttore Generale Crecco
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||