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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Il provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011 apporta alcune modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, dettando nuove disposizioni in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi. In particolare prevede che, a decorrere dal 2 aprile 2012, gli intermediari si astengano dall’assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.
Ne consegue che all’Istituto possono pervenire anche contratti di prestito con cessione del quinto della pensione nei quali non venga indicato il costo dell’assicurazione obbligatoria per il rischio premorienza.
Con il presente messaggio si illustrano le conseguenti implementazioni effettuate sulla procedura di acquisizione e gestione dei contratti in argomento, a partire dal 2 aprile 2012.
1. PIANO CONTRATTUALE 0 PIANO DI RINNOVO DI ENTE FINANZIARIO CONVENZIONATO (INTERNET)
1.1 Contratti di cessione del quinto di Enti finanziari che utilizzano il Fondo Rischi INPDAP, nonché contratti di cessione del quinto di Enti finanziari che utilizzano una Compagnia di Assicurazione del libero mercato nei quali è indicato l’importo della polizza.
Con riguardo a questi contratti, la procedura informatica continua ad effettuare le consuete verifiche in ordine al rispetto dei valori soglia del TEG da Convenzione (attualmente 7,05% per prestiti superiori ai 5.000 euro e 7,95% per prestiti inferiori ai 5.000 euro). All’atto dell’inserimento dei dati nella procedura CQP, continua ad essere obbligatoria l’indicazione - nel campo “Dati assicurazione” - dell’importo del premio assicurativo versato, secondo le modalità finora osservate. Ne consegue che, ai fini dell’abbinamento, i relativi contratti trasmessi in originale devono contenere il dato del premio assicurativo corrisposto, così come avviene nell’invio telematico.
1.2 Contratti di cessione del quinto di Enti finanziari che utilizzano una Compagnia di Assicurazione del libero mercato nei quali non è indicato l’importo della polizza.
La procedura effettua in automatico le consuete verifiche in ordine al rispetto dei valori soglia del TEG da Convenzione (v. sopra), e, in mancanza dell’indicazione del premio assicurativo sostenuto, prende a riferimento i costi assicurativi determinati sulla base delle aliquote del Fondo Rischi INPDAP, distinte per età anagrafica e durata del prestito.
In questi casi, all’atto dell’inserimento dei dati contrattuali nella procedura CQP, il campo “Dati assicurazione” non deve essere valorizzato.
Ne consegue che, ai fini dell’abbinamento, l’operatore di Sede non deve più richiedere l’importo dell’assicurazione in quanto i contratti trasmessi in originale non contengono più il relativo dato (similmente a quanto avviene nell’invio telematico).
2. PIANO CONTRATTUALE 0 PIANO DI RINNOVO DI ENTE FINANZIARIO NON CONVENZIONATO (INTRANET)
2.1 Nei casi in cui i contratti di cessione del quinto di Enti finanziari accreditati riportino il costo assicurativo, la procedura CQP effettua il consueto controllo in ordine all’osservanza dei limiti di tasso anti usura vigenti nel trimestre di riferimento. Ne consegue che l’operatore di Sede deve continuare a valorizzare il campo “Dati assicurazione” della procedura all’atto dell’acquisizione del piano.
2.2 Nei casi in cui i contratti di cessione quinto pervenuti da Enti finanziari accreditati non riportino il costo assicurativo, la procedura CQP effettua il consueto controllo in ordine all’osservanza dei suddetti limiti di tasso anti usura, ma l’operatore di Sede non deve più valorizzare il campo “Dati assicurazione” della procedura all’atto dell’acquisizione del piano.
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