MESSAGGIO n. p. 2001/0023/000093 del 31.05.2001
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
OGGETTO: |
Legge 8 marzo 2000, n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità). Sgravio contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro (art. 10). Chiarimenti .
|
SOMMARIO : |
Il datore di lavoro può sostituire un dipendente in astensione ex lege 53/2000 mediante l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente qualifica diversa, purché sia rispettata l’equivalenza oraria della prestazione. |
Continuano a pervenire a questa Direzione richieste di chiarimenti circa gli sgravi di cui all'oggetto.
In particolare è stato chiesto se sia possibile sostituire un lavoratore in astensione per maternità/ paternità con una persona, che venga assunta con qualifica diversa dal sostituito.
Al riguardo si chiarisce quanto segue.
Come precisato nel messaggio 2001/0023/28, il beneficio contributivo di cui all'oggetto presuppone che l'assunzione in sostituzione rispetti la disciplina generale delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nelle legge 230/1962.
Tale legge va interpretata nel senso che la "sostituzione" non implica necessariamente l'equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, perché il datore di lavoro può legittimamente - in occasione dell'inserimento temporaneo di in nuovo dipendente - riorganizzare la distribuzione del lavoro nella sua azienda, per meglio far fronte alle esigenze connesse all'assenza del lavoratore in astensione, ferma restando l'equivalenza oraria delle prestazioni (così come precisata nel messaggio 2001/0023/28).
Di conseguenza anche il beneficio contributivo prescinde dalla corrispondenza delle qualifiche; in particolare - rispetto ai casi prospettati da varie sedi - è ammissibile il beneficio in caso di sostituzione di un'apprendista con una persona "qualificata", purchè sia rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni.
|
IL DIRETTORE CENTRALE
CRACA |
|
|