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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

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Messaggio numero 04 del 14-07-2010 enpals


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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 -C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari

MESSAGGIO N. 4 DEL 14/07/2010

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti

Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c., Al Commissario Straordinario

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Indennità per congedo straordinario per l’assistenza a familiare disabile, ex art. 42, comma 5 Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

Con il presente messaggio, si rende noto che l’INPS, con messaggio n. 17899 del 6 luglio 2010, ha provveduto a ripristinare, a far data dal 1° gennaio 2009, per tutti i lavoratori del settore privato, indipendentemente dall’ente pensionistico di appartenenza, la modalità di recupero della indennità per congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, mediante detrazione dai contributi dovuti, da operarsi nelle denunce contributive presentate al medesimo Istituto.

Tale ripristino avviene in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che dirimano la questione della determinazione dell’ente competente all’erogazione dell’indennità citata, nei casi di lavoratori non iscritti all’INPS.

Si ricorda che la modalità di recupero della predetta indennità mediante conguaglio, disposta dalla circolare Inps n. 61/2001, era stata poi sospesa dal medesimo istituto per i lavoratori assicurati pressi altri enti di previdenza (cfr. messaggio INPS n. 20720/2009).

Per rendere più celere la lettura del predetto messaggio si riporta lo stralcio del medesimo, di interesse per questo Ente: “Facendo seguito a quanto comunicato con il

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messaggio n. 20720 del 17 settembre 2009, circa l’addebito da parte della procedura di controllo DM10 dell’indennità in oggetto (cod. L070) in relazione ai lavoratori per i quali i contributi pensionistici non vengono versati all’INPS, si fa presente che con il presente rilascio viene ripristinata l’accettazione del predetto codice dal 1° gennaio 2009, nei confronti di tutti i lavoratori del settore privato, indipendentemente dall’ente pensionistico di appartenenza, in linea con le istruzioni di cui alla circolare n. 64/2001. Ciò, in attesa che venga definitivamente chiarito, in sede ministeriale, l’Ente competente all’accertamento ed alla erogazione delle predetta indennità.

Le strutture territoriali provvederanno a riproporre al calcolo le note rettifiche giacenti emesse a tale titolo ovvero a chiudere le inadempienze relative alle stesse rettifiche. Eventuali regolarizzazioni per il recupero del beneficio non operato potranno essere effettuate con la procedura DM10/V.”

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

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