ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO | ||
Messaggio numero 06 del 30-05-2011 enpals |
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 -C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE
Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari
MESSAGGIO N. 6 DEL 30/05/2011
-A tutte le Imprese dello spettacolo
-Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
-A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
-Alla Direzione Generale della SIAE
-Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
-Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale
LORO SEDI
e, p.c. -Al Sig. Presidente
-Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI
Oggetto: Sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 dicembre 2009. Innalzamento del tetto entro cui operare lo sgravio al 2,50%.
1. Premessa.
Come previsto dall’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2010, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, con apposita Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, è stata rideterminata la misura del limite massimo entro il quale è possibile beneficiare degli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata alla
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misurazione degli incrementi di produttività, previsti dall’art. 1, comma 67, legge n. 247 del 24 dicembre 2007.
Tale misura, fissata per il 2009 al 2,25%, è stata innalzata al 2,50%1.
Pertanto, alla luce del predetto avvenuto incremento, i datori di lavoro già ammessi agli sgravi per l’anno 2009 possono fruire di una percentuale aggiuntiva del beneficio in esame, pari allo 0,25%.
Si precisa che, qualora l’ammontare del premio erogato non sia pari o superiore alla detta misura del 2,50% della retribuzione imponibile annua del lavoratore, va da sé che lo sgravio dovrà essere operato sulla differenza esistente tra il 2,25% originariamente stabilito e la percentuale rimanente effettivamente erogata.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni, salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Nel rinviare alla Circolare n. 5 del 3 febbraio 2011 e alla disciplina del beneficio in questione ivi descritta, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per la fruizione della predetta percentuale aggiuntiva dello sgravio, nella misura dello 0,25% in più.
2. Istruzioni operative.
Come già precisato nella circolare n. 5 del 3 febbraio 2011, le imprese ammesse allo sgravio potranno fruire della percentuale aggiuntiva dello 0,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori, optando per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuando una compensazione, mediante un minor versamento, entro il limite della quota di beneficio effettivamente spettante2, da effettuarsi su una o più delle prossime mensilità sino al mese di settembre 2011 incluso.
Tale termine è valido anche per quelle imprese che non abbiano ancora fruito della compensazione prevista dalla citata circolare n. 5 del 3 febbraio 2011.
A tal fine, l’Ente provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio per reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.
Successivamente, le imprese autorizzate alla compensazione saranno tenute a comunicare a questo Ente (Direzione Contributi) in quali mensilità si sia generato il credito, l’imponibile dei relativi premi e l’importo dei contributi versati in eccesso.
1 A tal proposito, si veda il Messaggio INPS n. 4792 del 25 febbraio 2011. 2 Si ribadisce, a tal proposito, che nel caso in cui le imprese, per cause varie di natura diversa, avessero diritto ad un importo inferiore rispetto alle somme autorizzate dall’INPS, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio
effettivamente spettante.
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Dovranno, altresì, essere comunicate le mensilità nelle quali siano state operate le compensazioni e, analiticamente, i relativi importi di minor versamento, mediante la compilazione dell’apposito file, SGRAVI_CONTR_II_LIVELLO.xls, già distribuito alle imprese risultate vincenti, sulla base della graduatoria redatta dall’INPS.
La compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.
Per i datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, verranno istruite apposite pratiche di rimborso.
Si rammenta che tale autorizzazione rimane vincolata all’esito delle verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva delle singole imprese.
Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Eventuali comunicazioni o richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica dcontr@enpals.it.
Da ultimo, in ordine alle scadenze temporali, si fa presente che, allo scopo di consentire alle imprese di svolgere gli adempimenti previsti, tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro e non oltre il 17 ottobre 2011.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
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