ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO | ||
Messaggio numero 07 del 30-09-2011 enpals |
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 -C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE
Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari
MESSAGGIO N. 7, DEL 30/09/2011
-A tutte le Imprese dello spettacolo
-Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
-A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
-Alla Direzione Generale della SIAE
-Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
-Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale
LORO SEDI
e, p.c. -Al Sig. Commissario Straordinario
-Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011. Contribuzioni sospese a seguito del sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. Ripresa della riscossione delle rate oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010. Modalità di recupero della contribuzione dovuta.
1. Premessa
Come noto, l’art. 39, ai commi 3-bis e 3-quater aveva previsto che le contribuzioni sospese 1 a seguito del sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, dovessero essere riscosse, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2011.
Successivamente, il Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (cd. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, all’art. 2, comma 3
1 Si ricorda che la sospensione del pagamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale disposta per far fronte alla straordinaria situazione di emergenza che ha interessato la popolazione dell’Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009 ha riguardato le contribuzioni aventi scadenza legale nel periodo 6 aprile – 30 giugno 2010 e che tale termine è stato prorogato al 15 dicembre 2010, per alcune categorie di soggetti, definite dall’art. 39, comma 3 del D.L.
n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Per un riepilogo della disciplina relativa alla predetta sospensione si rinvia alle Circolari n. 11 del 8 maggio 2009 e n. 18 del 3 dicembre 2010, reperibili sul sito www.enpals.it alla sezione Normativa e Circolari/Circolari e Messaggi.
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aveva stabilito la sospensione della riscossione delle rate predette che avessero scadenza nel periodo compreso tra il 1°gennaio 201 1 ed il 31 ottobre 20112.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2011, n. 190, all’art. 2, ha disposto3 la ripresa della riscossione delle predette rate, prevedendo che il versamento degli importi relativi avvenga entro il 16 dicembre 2011.
2. Modalità di recupero della contribuzione sospesa
Le rate scadenti nel periodo compreso tra il 1° gen naio e il 31 ottobre 2011, pertanto dovranno essere versate, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2011.
Si riepilogano, di seguito, le modalità per il corretto versamento delle rate relative agli importi di contribuzione sospesa.
Le imprese dovranno quantificare l’importo del complessivo debito esistente nei confronti dell’Enpals, sommando la contribuzione previdenziale dovuta e relativa al periodo di sospensione, e suddividerlo in 120 mensili di uguale importo.
Si richiama l’attenzione sul fatto che i soggetti che non hanno beneficiato della ulteriore proroga prevista dall’art. 39, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 citato, dovranno inserire nell’importo da rateizzare i contributi dovuti per il periodo 6 aprile 2009 -30 giugno 2010.
Viceversa, per i soggetti beneficiari della ulteriore proroga della sospensione, la rateizzazione riguarda i contributi dovuti dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 20104.
Gli importi relativi alle rate con scadenza nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 31 ottobre 2011 dovranno essere sommati e versati entro il 16 dicembre 2011, come disposto dal DPCM citato.
La rata con scadenza novembre 2011 dovrà essere pagata entro il 30 novembre 2011.
Le rimanenti rate dovranno essere versate entro l’ultimo giorno del relativo mese di scadenza.
2 Si veda, in proposito, il Messaggio n. 2 del 16 marzo 2011 reperibile sul portale www.enpals.it, alla sezione Normativa
e Circolari/Circolari e Messaggi.
3 D.P.C.M. 4 agosto 2011, Art. 2 “Il versamento delle rate in scadenza tra il 1° genn aio 2011 e il 31 ottobre 2011,
previste dall’art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è effettuato entro il 16 dicembre 2011”.
4 Per la disciplina della proroga della sospensione contributiva disposta dal D.L. n. 78/2010, art. 39, comma 3, solo per
alcune categorie di soggetti, si rimanda alla Circolare n. 18 del 3 dicembre 2010, reperibile sul portale www.enpals.it,
alla sezione Normativa e Circolari/Circolari e Messaggi.
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4. Istruzioni operative
Il pagamento delle 120 rate relative alla contribuzione sospesa dovrà essere effettuato, come di consueto, a mezzo modello F24 compilando la sezione “altri enti previdenziali ed assistenziali” come segue:
·
codice Ente: indicare il codice 0001 identificativo dell’Ente;
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codice Sede: indicare il codice della Sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell’impresa;
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causale contributo: indicare il codice “SOLS” se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure il codice “SOSP” se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;
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codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività (nove caratteri);
·
periodo di riferimento “da”: indicare nella forma mm/aaaa (es. 04/2009) il mese ed anno di inizio del periodo di competenza dei contributi sospesi;
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periodo di riferimento “a”: indicare nella forma mm/aaaa (es. 06/2010) il mese ed anno di fine del periodo di competenza dei contributi sospesi;
·
importi a debito versati: indicare l’importo che si versa (della rata mensile o dell'intero);
·
importi a credito compensati: indicare l'eventuale importo che l'impresa porta a compensazione nell'ambito del mod. F24 per crediti verso l'erario, l'Inps, le regioni e gli enti locali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
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