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Roma, 25 Marzo 2002 |
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OGGETTO: |
Lavoratori dello spettacolo saltuari, con contratto a termine o a prestazione: indennità di maternitàindennità ordinaria di disoccupazione. |
SOMMARIO: |
La retribuzione media giornaliera su cui calcolare l’indennità di maternità erogabile ai lavoratori dello spettacolo, saltuari, a termine o a prestazione, si ottiene sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite -entro il limite del massimale di £. 130.000 (Euro 67,14), giornaliere- nel mese precedente l’inizio del congedo di maternità e dividendo l’importo così ottenuto per i giorni lavorati o retribuiti nel suddetto mese. L’indennità di maternità è riconoscibile sia lle lavoratrici che abbiano eseguito prestazioni lavorative nei 60 giorni precedenti l’inizio del congedo di maternità, sia alle disoccupate aventi diritto o in godimento dell’indennità di disoccupazione, sia alle disoccupate non assicuratecontro la disoccupazione in presenza di determinati requisiti.L’indennità ordinaria di disoccupazione è riconoscibile ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato, escluse, comunque, alcune categorie per le quali non susiste l’obbligo assicurativo per la Ds |
1) INDENNITA’ DI MATERNITA’
Nella circ. n. 254 del 20.9.94 si è stabilito, in materia di indennità di maternità (per astensione obbligatoria e facoltativa) ai lavoratori dello spettacolo saltuari, con contratto a termine o a prestazione, di ritenere superata la impostazione originaria di cui alla circ. n. 134363 del 21.5.80, che subordinava il diritto a detta indennità al requisito contributivo minimo di 100 contributi giornalieri maturati nel periodo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (requisito che, invece, continua ad essere richiesto per l’erogazione della indennità di malattia) (1).
Con la suddetta circolare è stato disposto, infatti, che il criterio contenuto nell’art. 15, comma 3°, della legge 1204/71, secondo cui l’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità, dovesse essere applicato anche nei confronti delle lavoratrici dello spettacolo, appartenenti alle categorie del 1° e 2° gruppo (v. allegati 1 e 2 della citata circ. 134363/1980); e che di conseguenza, nei confronti delle stesse dovessero essere applicati anche l’art. 16 della legge 1204/1971, secondo cui la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità per astensione obbligatoria è quella del periodo retributivo quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente quello in cui ha inizio l’astensione, nonché l’art. 17, commi 1, 2, 3, 4, della legge in parola in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (2).
Pertanto, la retribuzione media globale giornaliera veniva determinata, secondo l’art. l6 della legge 1204/1971 ora abrogata dal T.U. sulla maternità (D. Lgs. n. 151/2001), dividendo la somma delle retribuzioni percepite nel periodo retributivo di cui sopra (nel limite, peraltro, del massimale retributivo di £. 130.000 giornaliere - pari a Euro 67,14 - previsto per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) per il numero dei giorni di calendario del periodo retributivo stesso.
Quest’ultimo criterio risulta ora modificato dalle norme contenute nel citato T.U. sulla maternità, entrato in vigore il 27.4.2001 (3).
Il comma 4 dell’art. 23 del T.U., infatti, prevede che ai fini del calcolo dell’indennità giornaliera per il congedo di maternità (80% della retribuzione media giornaliera, che per i lavoratori dello spettacolo non può superare il massimale di £. 130.000 -Euro 67,14-, giornaliere), qualora le lavoratrici non abbiano svolto “per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione” l’intero periodo lavorativo mensile, debba applicarsi la disposizione della lett. c) del successivo comma 5 riguardante le operaie dei settori non agricoli, secondo cui la retribuzione media globale giornaliera si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
In attuazione di quanto sopra, si dispone, pertanto, che nei confronti delle lavoratrici dello spettacolo (e dei lavoratori dello spettacolo, se si tratta di fattispecie rientranti nell’art. 28 del T.U.) oggetto della presente circolare, che non abbiano lavorato interamente nel mese di calendario immediatamente precedente quello di inizio del congedo, la retribuzione media giornaliera si calcoli sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite in tale mese, sempre nel limite, per ciascuna giornata, del massimale tuttora vigente di £. 130.000 (pari a Euro 67,14), e dividendo l’importo così ottenuto per i giorni lavorati, o comunque retribuiti nel mese stesso.
In merito al divisore suddetto (n° delle giornate lavorate o retribuite con cui dividere il totale della retribuzione del mese considerato) va tuttavia sottolineato che tra i “giorni comunque retribuiti” rientrano anche le giornate di riposo settimanale, diritto come noto costituzionalmente garantito.
Pertanto, tenuto conto che la giornata di riposo è da intendersi retribuita dal datore di lavoro -indirettamente, “pro quota”, nell’ambito del compenso giornaliero, se il riposo non è stato materialmente goduto, oppure direttamente, “per intero”, con la corresponsione della retribuzione per la relativa giornata, se il riposo è stato effettivamente fruito (in tal caso, ovviamente, è dovuto anche il relativo contributo, sempre nel limite del massimale giornaliero)- le giornate di riposo settimanale devono essere conteggiate nel divisore in uno dei seguenti modi:
- nel primo caso, pro quota, attribuendo a ciascuna giornata lavorata o retribuita, il valore, ai presenti fini, di 1,166 (in altri termini il totale delle giornate di effettivo lavoro deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,166). Si applicano in sostanza, per analogia, i criteri abitualmente seguiti nei confronti degli operai degli altri settori di lavoro per la determinazione, in caso di settimana corta, della “sesta giornata” (4).
- nel secondo caso, per intero,conteggiando il numero effettivo di giornate lavorate e/o retribuite, senza applicare alle giornate lavorate il ridimensionamento descritto al punto precedente, a condizione che il datore di lavoro attesti l’effettivo godimento nella settimana in questione del riposo e la corresponsione, a parte, della corrispondente retribuzione, con pagamento del previsto contributo. All’atto della richiesta dei dati retributivi da prendere a riferimento, dovranno essere esplicitate opportune avvertenze perché il datore di lavoro stesso fornisca espressa indicazione dell’esistenza della situazione appena precisata.
Se nel mese immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità non è stata svolta alcuna prestazione, la retribuzione di riferimento dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, dovrà essere quella del mese in cui inizia il congedo di maternità ed in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità di maternità.
Lo stesso calcolo è applicabile altresì ai congedi previsti dall’art 26 del T.U. in caso di adozione e affidamento di minori italiani e dall’art. 27 del T.U. in caso di adozione e affidamento preadottivo di minori stranieri (per i criteri generali si rinvia rispettivamente alle circolari n. 109 del 6.6.2000 e n. 97 del 7.5.2001).
Si rammenta che per le domande di indennità di maternità è utilizzabile il normale mod. “MAT” (v. circolare n. 103 dell’11.5.2001).
2) INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE.
Con messaggio n.12956 del 25 marzo 1998, punto 4, sono state fornite istruzioni per il riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione in favore dei lavoratori dello spettacolo per i quali occorre preliminarmente accertare se nei confronti dei richiedenti la prestazione sia sussistito un effettivo rapporto di lavoro subordinato ovvero se gli stessi abbiano svolto attività lavorativa autonoma; ciò in quanto l'indennità di disoccupazione può essere concessa soltanto in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo si conferma che il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione è riconoscibile soltanto nei confronti dei lavoratori che hanno svolto attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato, con l'esclusione, peraltro, dei lavoratori non soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione in quanto in possesso della stabilità d'impiego (art.40 R.D.L. 4.1.1932 legge 29.4.1949 n.264) nonché delle categorie di personale artistico teatrale e cinematografico di cui al punto 5 dell'art.40 del R.D.L 4.10.1935, n.1827 (vedi circolare n.191 del 20.8.1998 della Direzione Centrale Entrate Contributive).
Per quanto concerne il riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti in favore dei lavoratori dello spettacolo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n.139 del 20.6 1988, lettera C, punto I, che stabilisce che l'indennità compete al sussistere delle seguenti condizioni: a) biennio di anzianità assicurativa nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; b) attività lavorativa prestata per almeno 78 giornate in relazione alla quale siano stati versati o siano dovuti contributi (non necessariamente nel settore dello spettacolo-ENPALS) nell'assicurazione obbligatoria. Tale contribuzione deve intendersi riferita all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ovvero ad una delle forme previste dagli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima.
3) RAPPORTI TRA INDENNITA’ DI MATERNITA’ E INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE.
Per le lavoratrici dello spettacolo aventi diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione (v. par. 2) è applicabile il comma 4 dell’art. 24 del T.U. (“qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione”).
In applicazione delle regole generali, nei casi suddetti la retribuzione media globale giornaliera di riferimento -sempre nei limiti del massimale giornaliero di £. 130.000 (Euro 67,14)- ai fini dell’indennità per congedo di maternità (il diritto al congedo parentale in questi casi ovviamente non sussiste, per la mancanza di un rapporto di lavoro in atto) è quella percepita nell’ultimo mese in cui è stata svolta attività lavorativa.
La possibilità di applicazione del citato art. 24 è esclusa, invece, nei confronti delle lavoratrici aventi diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per i motivi già chiariti nella circ. n. 254/94 (5).
Per le lavoratrici dello spettacolo non aventi diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione (v. par. 2) è applicabile il comma 5 dell’art. 24 del T.U. (“La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali”).
Anche in questo caso la retribuzione di riferimento ai fini dell’indennità per congedo di maternità è quella percepita nell’ultimo mese in cui è stata svolta attività lavorativa.
In merito al requisito dei 26 contributi settimanali di maternità, si precisa che gli stessi sono pari a 156 contributi giornalieri; infatti, anche in materia di disoccupazione ordinaria, un contributo “settimanale” è pari alla somma di sei contributi giornalieri.
Si rammenta, infine, che l’indennità di maternità sostituisce quella di disoccupazione, la quale potrà essere nuovamente corrisposta al termine del periodo di congedo per maternità, sempre che, ovviamente, permanga lo stato di disoccupazione.
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Per IL DIRETTORE GENERALE F.to PRAUSCELLO |
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1) L’indennità di maternità è riconoscibile a tutti i lavoratori dello spettacolo, eccetto i calciatori e gli allenatori di calcio, in quanto all’assicurazione di maternità sono soggetti sia coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato, sia coloro che hanno un lavoro autonomo.
2) Si ricorda che, di norma, è sufficiente una giornata di lavoro nei 60 gg. precedenti l’inizio del congedo di maternità per la conservazione del diritto alla indennità.
3) Le presenti disposizioni sono pertanto applicabili relativamente agli eventi (e cioè, alle astensioni dal lavoro) iniziati dalla suddetta data.
4) Come è noto, il ridimensionamento delle giornate “lavorate” è dovuto al fatto che in tali settori di lavoro, per gli operai vengono indennizzate tutte le giornate feriali, comprese le “seste giornate” ancorché non lavorate; per gli impiegati, tutte le giornate di calendario (escluse le festività coincidenti con le domeniche), ma il divisore è fisso, nel numero di 30. Nel settore dello spettacolo, si ricorda, sono indennizzate anche le domeniche.
5) In tale ipotesi la lavoratrice potrebbe aver diritto, in presenza dei requisiti prescritti, all’assegno di maternità dello Stato (v. circ. 143/2001).