Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
PremessaCon i messaggi n. 14490 del 12 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011 è stata tra l’altro fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nell’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il predetto decreto legge è entrato in vigore il 6 luglio 2011, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 155. Con il presente messaggio, nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 24 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Le predette istruzioni modificano, relativamente alla durata del termine di prescrizione, quelle già impartite con la circolare n. 164 del 24 luglio 1989. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2012 è stata pubblicata l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2012 di remissione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella parte in cui estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Pertanto, si fa riserva di fornire eventuali ulteriori istruzioni riguardanti la norma in esame, all’esito del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.
1. Disposto normativo
L’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98:
2. Termine quinquennale di prescrizione.Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.
2.1 Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011
Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.
Es.: Il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.
2.2. Ratei arretrati maturati entro il 6 luglio 2011
Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il seguente meccanismo di “riduzione” del previgente periodo decennale di prescrizione.
Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:
B. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:
Tali disposizioni si attengono ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni in materia di contributi, come operato dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, prendendo soprattutto a base di riferimento interpretativo il disposto normativo di cui all’articolo n. 252 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, norma cui deve attribuirsi valore di regola generale, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008, con richiamo alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.
3. Ricostituzioni
Le regole sopra illustrate si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio. Si ricorda che, in tali casi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall’interessato.
4. Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A. e Fondo di quiescenza Poste.Nulla è mutato per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. ed al Fondo di quiescenza Poste, ai quali, in base all’art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, il diritto alle rate o quote di rate, anche arretrate, di pensione si prescrive con il decorso di cinque anni. Rimangono, pertanto, invariate le istruzioni fornite con il messaggio n. 19508 del 3 settembre 2008 relativamente agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A..
5. Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile.
In assenza di esplicito richiamo, nell’ambito del disposto di cui all’art. 47 bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:
6. Recupero degli indebiti pensionistici.
Si rileva, infine, che la su descritta disciplina della prescrizione non trova applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Istituto alla relativa ripetizione si prescrive nell’usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione. E’ possibile che a seguito di una ricostituzione effettuata per un’unica causale su medesimo trattamento pensionistico risultano sia ratei o quote di ratei indebitamente corrisposte, sia ratei o maggiori somme spettanti al pensionato. In tal caso il diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di corresponsione dell’indebito, mentre il diritto ai ratei o alle maggiori somme spettanti al pensionato si prescrive nel nuovo termine come sopra individuato (cinque o dieci anni dalla maturazione del relativo diritto). Ne consegue che eventuali compensazioni tra crediti reciproci possono essere effettuate solo dopo che l’ammontare complessivo degli stessi sia stato determinato secondo le modalità sopra illustrate. Ulteriori indicazioni per gli operatori delle Sedi sono fornite in allegato.
Allegato N.1 Allegato
Esemplificazioni
Al fine di una migliore comprensione dell’applicazione del nuovo regime di prescrizione in materia di pensioni, si forniscono, a mero titolo esemplificativo, i seguenti casi.
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