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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 128 del 21-6-2001.htm

  
La contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 21 giugno 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 128

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lavoratori licenziati da imprese edili ed affini ammessi al trattamento speciale di disoccupazione. Pensione di anzianità.

 

 

SOMMARIO:

La contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.

 

 

 

1

LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE

 

L’articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che "La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità".

In applicazione di tale disposizione per gli anzidetti lavoratori la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia accreditata a decorrere dal 1° gennaio 2001 deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

I criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalla circolare n.635 R.C.V. - n.53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e n. 79 del 22 marzo 1995, secondo cui "i contributi figurativi da accreditare a norma dell’articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità" restano confermati per i periodi di accredito figurativo compresi entro il 31 dicembre 2000.

 

2

LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I QUALI HANNO TROVATO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ LUNGA.

 

 

Si rammenta che per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (v. in proposito circolari n. 79 del 22 marzo 1995, n. 96 del 4 maggio 1996 e n. 168 del 12 agosto 1999).

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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