900402 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 744 Circolare n. 175 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Pensione sociale ai rifugiati politici SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 744 Roma, 24 agosto 1983 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 175 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Pensione sociale ai rifugiati politici Da parte di alcune Sedi e' stato posto, in passato, il quesito circa il diritto alla pensione sociale da parte dei rifugiati politici ultrasessantacinquenni. Nei casi in parola, di volta in volta e' stata data risposta affermativa, e cio' in base alle considerazioni piu' appresso riportate. Ora, stante un certo incremento di dette richieste, si forniscono con la presente circolare criteri di carattere generale cui le Sedi si atterranno in presenza di domande di pensione sociale presentate dai rifugiati in parola, criteri che si fondono sulle seguenti, accennate considerazioni: - rifugiato e' colui che, per essere vittima attuale o potenziale di persecuzioni da parte delle autorita' del proprio Paese di origine, in violazione dei diritti umani, si trovi fuori del Paese stesso e non voglia o non possa rientrarvi; - in Italia l'assistenza ai rifugiati politici e' assicurata dalla Convenzione di Ginevra relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dallo Stato italiano con legge 24 luglio 1954, n. 722; - la qualifica di rifugiato viene attribuita ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta, dalla Commissione Paritetica di eleggibilita'; - ai sensi degli artt. 23 e 24 della Convenzione stessa, i rifugiati politici, tali riconosciuti dalla menzionata Commissione paritetica, sono parificati ai cittadini italiani agli effetti dell'assistenza pubblica e sicurezza sociale, alle stesse condizioni previste per il riconoscimento del relativo diritto nei confronti dei cittadini italiani. Quanto sopra premesso, si comunica che l'Istituto non ritiene di potersi esimere dal riconoscere il diritto alla pensione sociale ai rifugiati politici ultrasessantacinquenni, sempreche' gli stessi siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, tra i quali quelli reddituali. Tra i redditi di cui trattasi, sono da comprendere, ovviamente, anche le prestazioni di carattere assistenziale "erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri Enti pubblici o da Stati esteri" (art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (2). Pertanto, nei singoli casi di specie in cui i rifugiati politici fruiscano, in virtu' dello status loro riconosciuto, di prestazioni assistenziali la cui natura rientri nella sopra riportata definizione usata dal legislatore, tali prestazioni sono da considerare tra i redditi preclusivi del diritto alla pensione sociale o, se di misura inferiore ai limiti di legge, del diritto alla pensione sociale in misura intera. In relazione ai criteri sopra illustrati vanno riesaminati anche eventuali casi in cui la pensione sociale ai rifugiati politici sia stata negata, ovviamente con provvedimento non ancora definitivo. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------------ (1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446 (2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549.