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900402
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 744
Circolare n. 175
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Pensione sociale ai rifugiati politici
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 744
Roma, 24 agosto 1983               AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 175                        e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Pensione sociale ai rifugiati politici
     Da parte di alcune Sedi e' stato posto, in passato, il quesito  circa
il   diritto  alla  pensione  sociale  da  parte  dei  rifugiati  politici
ultrasessantacinquenni.
     Nei  casi  in  parola,  di  volta  in  volta  e'  stata data risposta
affermativa, e cio' in base alle considerazioni piu' appresso riportate.
     Ora, stante un certo incremento di dette richieste, si forniscono con
la presente circolare  criteri  di  carattere  generale  cui  le  Sedi  si
atterranno  in  presenza  di  domande  di  pensione sociale presentate dai
rifugiati in parola, criteri che  si  fondono  sulle  seguenti,  accennate
considerazioni:
     -  rifugiato e' colui che, per essere vittima attuale o potenziale di
persecuzioni da parte delle autorita' del proprio  Paese  di  origine,  in
violazione dei diritti umani, si trovi fuori del Paese stesso e non voglia
o non possa rientrarvi;
     -  in  Italia  l'assistenza ai rifugiati politici e' assicurata dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo  Statuto  dei  rifugiati,  firmata  a
Ginevra  il  28 luglio 1951 e ratificata dallo Stato italiano con legge 24
luglio 1954, n. 722;
     -  la qualifica di rifugiato viene attribuita ai cittadini stranieri,
che ne facciano richiesta, dalla Commissione Paritetica di eleggibilita';
     -  ai sensi degli artt. 23 e 24 della Convenzione stessa, i rifugiati
politici, tali riconosciuti dalla menzionata Commissione paritetica,  sono
parificati  ai  cittadini italiani agli effetti dell'assistenza pubblica e
sicurezza sociale, alle stesse condizioni previste per  il  riconoscimento
del relativo diritto nei confronti dei cittadini italiani.
     Quanto  sopra  premesso,  si  comunica  che l'Istituto non ritiene di
potersi esimere dal  riconoscere  il  diritto  alla  pensione  sociale  ai
rifugiati  politici ultrasessantacinquenni, sempreche' gli stessi siano in
possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 26 della legge 30
aprile  1969, n. 153 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, tra i
quali quelli reddituali.
     Tra i redditi di cui trattasi, sono da comprendere, ovviamente, anche
le prestazioni  di  carattere  assistenziale  "erogate  con  carattere  di
continuita'  dallo Stato o da altri Enti pubblici o da Stati esteri" (art.
3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (2).
     Pertanto,  nei  singoli  casi  di  specie in cui i rifugiati politici
fruiscano, in  virtu'  dello  status  loro  riconosciuto,  di  prestazioni
assistenziali  la  cui  natura  rientri  nella sopra riportata definizione
usata dal legislatore, tali prestazioni sono da considerare tra i  redditi
preclusivi del diritto alla pensione sociale o, se di misura inferiore  ai
limiti di legge, del diritto alla pensione sociale in misura intera.
     In relazione ai criteri  sopra  illustrati  vanno  riesaminati  anche
eventuali  casi in cui la pensione sociale ai rifugiati politici sia stata
negata, ovviamente con provvedimento non ancora definitivo.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                           FASSARI
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     (1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446
     (2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549.