Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 26 del 23-2-2009.htm
Art. 80 legge 133/2008 - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili - Istruzioni operative - Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione Centrale
Pensioni
Coordinamento Generale
Medico-Legale
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione centrale
Risorse umane
Direzione centrale
Bilanci e Servizi fiscali
Direzione centrale
Risorse strumentali
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 23 Febbraio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
26
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 80 legge 133/2008 - Piano straordinario di verifica delle
invalidità civili - Istruzioni operative - Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
-
premessa
-
1. soggetti esclusi dal
piano delle verifiche straordinarie
-
2. modalita’ operative per
l’espletamento delle visite mediche
-
3. procedura INVER 2009
per la gestione delle verifiche
-
4. calendari per le visite
e convocazioni
-
5. modalità operative
-
6. comunicazioni ai
soggetti interessati
-
7. verifiche reddituali
-
8. istruzioni sulla
procedura di liquidazione (ex ivs74)
-
9. convenzioni con altre
pubbliche amministrazioni
-
10.istruzioni contabili.
-
Allegati:
-
-
A) Art.80 legge
n.133/2008;
-
B) Decreto
interministeriale attuativo (in corso di pubblicazione);
-
C) scheda monitoraggio
attività;
-
D) schema flusso attività;
-
E) schema contratto medici
esterni con allegata scheda per il pagamento;
-
F) variazioni al piano dei
conti;
-
G) manuale operativo.
-
H) messaggio n.667 del 12
gennaio 2009;
-
I) messaggio . 1177 del 16
gennaio 2009.
Premessa
L’articolo 80 della legge n.133 del 6 agosto 2008 di
conversione, con modificazioni, del DL 112/2008, prevede l’attuazione, dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Istituto, di un piano
straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale)
nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità
civile e sordità civile.
Il comma 7 del citato art.80 stabilisce che i
termini e le modalità di attuazione del suddetto piano straordinario siano
determinati con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Detto Decreto,
sottoscritto dai Ministri
competenti in data 29 gennaio 2009, è stato registrato alla Corte dei Conti
il 18 febbraio 2009.
Nelle more della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, si forniscono le istruzioni operative per l’avvio delle
attività di verifica previste dalla norma di legge e dal Decreto attuativo
(di cui al testo allegato).
Nel tenere conto del
dettato normativo e nell’ambito della doverosa attuazione dello stesso,
l’Istituto ha posto in campo un pacchetto di iniziative muovendosi in una
logica, da un lato, di regole e, dall’altro, di doverosa attenzione nei
confronti di una categoria di percettori di prestazioni assistenziali per
definizione “deboli” e meritevole della massima attenzione e sensibilità.
Fra tali iniziative,
l’Istituto ha, in via prioritaria, elaborato un primo campionamento di
400.000 beneficiari di prestazioni di invalidità civile sulla base di quanto
stabilito dalla legge e dall’art.3 del Decreto Interministeriale attuativo
che determina i criteri selettivi per la programmazione delle attività di
verifica.
Le posizioni sono state inserite nel data base delle
verifiche straordinarie (procedura INVER2009), con la quale sarà possibile
gestire tutte le attività connesse alle verifiche straordinarie.
Tale campione di verifiche riguarda soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 78 anni, tratti dal casellario delle pensioni INPS al
4 novembre 2008, escludendo, in questa fase, i minori.
Sono stati inoltre esclusi i soggetti titolari di
prestazioni sospese, gli invalidi inviati o da inviare a visita sanitaria di
revisione rispettivamente dopo l’1.7.2007 o entro il 30.6.2010 ed i residenti
nelle Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta, in base all’espressa
previsione dell’art.6, secondo comma, del Decreto.
Il campionamento è basato sull’incidenza territoriale
dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nelle
varie province italiane e sulla dinamica territoriale delle nuove
liquidazioni di trattamenti decorrenti dagli anni più recenti.
Il numero di
posizioni interessate dal Piano, pari a 400.000, è superiore a quello
indicato nella legge e trova ragione nella necessità di tenere conto di tutti
gli scarti da effettuare in ordine a quelle situazioni che non potranno
essere oggetto di verifica.
Ci si riferisce, in particolare, a coloro che risultino
affetti dalle patologie di cui al DM 2.8.2007, relativo a tipologie di
malattia a carattere ingravescente, che come è noto, non sono sottoponibili a
visite di revisione.
Al campione, elaborato secondo le direttive fissate
dal “decreto” (400.000 posizioni), sono stati aggiunti - per utilizzare anche
questo indice di valutazione per l’individuazione dei soggetti da sottoporre
a verifiche - due sottoinsiemi costituiti da titolari di prestazioni per
invalidità civile in attività lavorativa e, quindi, con contributi versati
per lavoro dipendente e/o autonomo (n. 112.000 di cui 22.000 già presenti nel
campione) e titolari di prestazioni per invalidità civile che riscuotono
direttamente la prestazione ( n. 277.000 di cui 50.000 già presenti nel
campione).
I
controlli di cui all’art.80 della legge n.133/2008 sono finalizzati a
verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante
nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle
provvidenze economiche di cui sono percettori.
Pertanto,
dalle intersezioni effettuate, i soggetti, nell’ambito del campione dei
400.000, verranno convocati a visita con il seguente ordine di priorità:
n. 22.186 che risultano svolgere attività
lavorativa (di cui 3.152 che riscuotono direttamente la prestazione);
n. 51.919 che riscuotono direttamente la
prestazione di invalidità civile;
restanti n. 325.895.
Al
fine di svolgere l’attività delle verifiche, l’Istituto inviterà a visita i
titolari di prestazioni di invalidità civile individuati secondo i criteri
stabiliti nel Decreto.
A
tali titolari di prestazioni sarà inviata lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, contenente
le modalità con cui si procederà all’accertamento di verifica, con espresso
riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla
visita medica.
L’Istituto,
secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale, per effettuare
l’attività di verifica, richiederà alle Aziende Sanitarie Locali, dalla data
della pubblicazione dello stesso Decreto nella Gazzetta Ufficiale, la
documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati.
Tali richieste dovranno
essere inoltrate con cadenza periodica secondo criteri di gradualità.
Nel
Decreto è altresì previsto che le Aziende Sanitarie Locali trasmettano alla
Commissione Medica Superiore decentrata presso il Centro Medico Legale
provinciale INPS territorialmente competente, la documentazione in loro
possesso entro trenta giorni dalla data di richiesta.
Per
consentire l’effettuazione delle verifiche secondo principi di economicità ed
efficienza, l’INPS promuove la definizione di appositi accordi operativi tra
le proprie Direzioni regionali e le Regioni, accordi da concludersi entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
In
ordine all’urgenza di avviare tali accordi operativi per standardizzare
modalità di trasmissione e consultazione della documentazione in possesso
delle Aziende Sanitarie Locali, si richiamano le disposizioni fornite con i
messaggi n. 667 del 12 gennaio 2009, n.1177 del 16 gennaio 2009 (allegati) e
successive comunicazioni.
In particolare, gli accordi dovranno essere finalizzati
a mettere in condizione i medici, che
effettueranno le visite, di disporre preventivamente della necessaria
documentazione sanitaria evitando di doverne fare richiesta agli interessati.
In
assenza di tali accordi ovvero nelle more della loro definizione, troverà
comunque applicazione la procedura sopra descritta in merito ai tempi di
richiesta ed invio dei fascicoli sanitari alle ASL.
Con
riferimento alla visita medica di
verifica, si fa presente che il Decreto attuativo dell’art. 80 della legge n.
133/2008 stabilisce che ulteriori accertamenti specialistici potranno essere
eccezionalmente
richiesti solo se ritenuti
indispensabili ai fini del giudizio finale e saranno effettuati presso le
strutture specialistiche interne dell’INPS ovvero presso strutture esterne
già convenzionate, con le modalità vigenti.
1. SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DELLE
VERIFICHE STRAORDINARIE
I
controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive
riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni,
rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e
dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381
.
Sono
inoltre esonerati da ogni visita medica, a condizione che la documentazione
agli atti, valutata dalla Commissione medica decentrata, confermi
l’esclusione dalla visita, i soggetti portatori di menomazioni o patologie
stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto
2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto
il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.
Rimangono
esclusi dall’applicazione del Decreto attuativo dell’art.80 legge 133/2008,
la Regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano che
provvedono alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e
dalla relative norme di attuazione.
2. RUOLO DELLA COMMISSIONE MEDICA
SUPERIORE -
SOTTOCOMMISSIONI DECENTRATE DELLA CMS
OPERANTI PRESSO I CENTRI MEDICO LEGALI
La
Commissione Medica Superiore (CMS) dell'INPS, organo consultivo-gestionale in
ordine all’attività di verifica sanitaria, interviene per la soluzione di
quesiti di particolare complessità e per impartire orientamenti finalizzati
ad omogeneizzare i comportamenti procedurali e valutativi medico-legali.
In
particolare, rientra tra le funzioni della CMS la gestione delle verifiche,
ordinarie o straordinarie, finalizzate all’accertamento e alla sussistenza
dei requisiti sanitari prescritti per fruire delle provvidenze economiche
spettanti agli invalidi civili residenti nel territorio nazionale (eccettuate
le province autonome di Trento, Bolzano e la regione autonoma della Valle
d’Aosta), coordinando a livello generale l’attività ispettiva
tecnico-sanitaria.
Per
tali motivi la fase accertativa sanitaria prevista dal piano straordinario di
verifiche per il 2009 è di competenza della CMS, la quale, allo scopo, si
articolerà sul territorio nazionale in Sottocommissioni decentrate, che
implementeranno la Commissione Medica Superiore di cui al messaggio n. 9493
del 12.4.2007.
Ogni
sottocommissione decentrata sarà costituita da tre medici, dei quali uno
dipendente dell'Istituto, con funzioni di presidente, e due esterni,
appositamente convenzionati.
Il
Presidente della Commissione Medica Superiore delega le sue funzioni ad un
medico dipendente INPS della Commissione Medica di Verifica Provinciale
(CMVP), che garantirà la presenza in ognuna delle Sottocommissioni decentrate
della CMS.
Il
Coordinatore Generale medico legale, su delega del Direttore Generale, nomina
i medici esterni con l’indicazione dei criteri seguiti per la loro
individuazione nonché degli estremi fiscali degli stessi e del capitolo di
spesa sul quale gravare l’onere del corrispettivo.
Lo
stesso Coordinatore comunicherà i provvedimenti di nomina al Direttore
centrale risorse strumentali, il quale, nel provvedimento di autorizzazione
della spesa, delegherà i Direttori regionali per la successiva sottoscrizione
del contratto - secondo lo schema allegato alla presente circolare - per l’affidamento
dell’incarico di espletare le attività inerenti le verifiche straordinarie di
cui all’art. 80 della legge 133/2008.
In detto contratto, oltre agli aspetti economici,
saranno disciplinati i casi di incompatibilità con l’attività da svolgere (il
medico si obbliga a non eseguire consulenze tecniche di parte per conto e
nell’interesse di privati che comunque abbiano attinenza con l’attività
svolta in seno alla Commissione e a non effettuare consulenze tecniche
d’ufficio nei procedimenti giurisdizionali in cui l’INPS parte in causa; si
impegna altresì a non ricoprire incarichi presso Commissioni mediche ASL in
materia di invalidità civile, cecità e sordità e/o incarichi
politico-amministrativi presso Enti locali o loro diramazioni; la eventuale
candidatura, anche personale, ai predetti incarichi, pur se successivi al
termine del contratto, comporta la immediata sospensione dalla funzione), al
verificarsi dei quali si procederà alla risoluzione immediata del contratto
stesso fatta salva l’attivazione delle ulteriori azioni necessarie a tutela
dell’Istituto.
L’attività
oggetto del contratto è attività professionale libera e in nessun caso potrà
configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell’Inps.
Una
copia dell’atto sottoscritto dovrà essere restituita al Coordinamento
Generale medico legale e alla Direzione Centrale Risorse strumentali.
Il
Direttore Regionale dovrà segnalare al Coordinamento Generale l’eventuale
mancata accettazione dell’incarico da parte dei medici nominati nonché tutti
casi di risoluzione anticipata del contratto.
Il
pagamento dei compensi ai medici esterni incaricati dell’attività delle
verifiche straordinarie avverrà a cura della Direzione regionale.
Verranno
fornite, con successivo messaggio, le relative specifiche istruzioni tecniche
anche con riferimento alla procedura da utilizzare.
3. MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE
VISITE MEDICHE
Le
visite mediche di verifica verranno effettuate presso il Centro Medico-Legale
INPS della provincia di residenza dell’interessato, come espressamente
previsto dal Decreto Interministeriale.
Al
riguardo, va precisato che, se l’interessato si trova nell’impossibilità di
raggiungere la sede di verifica, può chiedere la visita a domicilio.
Con successivo messaggio verranno fornite
dettagliate istruzioni in ordine all’espletamento delle visite domiciliari
che tengano conto, da un lato, dell’obbligo di venire incontro alle
situazioni di maggior disagio e, dall’altro, di garantire la massima
sicurezza dei soggetti da visitare attraverso un sistema di riconoscimento
delle persone che accedono nei domicili altrui.
Le attività connesse alle verifiche
straordinarie verranno gestite con le funzionalità della procedura INVER
2009, nella quale è previsto un verbale di visita elettronico che i medici
della Sottocommissione decentrata della CMS dovranno compilare all'esito
dell'accertamento.
Tale
verbale si potrà concludere con un motivato giudizio di conferma della
sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire della prestazione in
godimento oppure, di non conferma degli stessi requisiti, con ulteriore
indicazione - in ragione della natura del beneficio - della specifica
invalidità rilevata o dell'assenza dello stato di invalidità.
Tramite
la stessa procedura INVER 2009, la CMS procederà al monitoraggio di tutti i
verbali ed è garante dell’omogeneità della procedura valutativa a livello
nazionale.
Tali
verbali verranno inoltrati con il flusso telematico della procedura INVER
2009 alle unità di processo competenti per la successiva trattazione
amministrativa della pratica.
A
fine giornata, ciascuna Sottocommissione dovrà redigere un elenco
riepilogativo delle visite effettuate con i relativi esiti. Tale elenco dovrà
essere sottoscritto da tutti i componenti della Sottocommissione e conservato
agli atti della stessa.
Rientrano
tra i compiti della Sottocommissione decentrata della CMS:
-
la valutazione della ricorrenza degli estremi per l'esonero dalla visita di
revisione a norma del DM 2 agosto 2007;
-
la valutazione delle giustificazioni sanitarie per la mancata presentazione a
visita (affidata al medico dipendente dell'Istituto che presiede la
Sottocommissione decentrata nella data prevista per la visita medesima).
Al
riguardo, considerati i tempi previsti dalla legge e dal Decreto attuativo
per la presentazione della documentazione giustificativa dell’eventuale
mancata presentazione a visita, dovrà essere garantita la tempestiva
trasmissione da parte delle Sedi della documentazione stessa al Centro Medico
legale per il successivo esame della Commissione Medica. Tale adempimento
dovrà essere assicurato nel caso che la predetta documentazione
giustificativa non sia stata trasmessa direttamente al Centro Medico legale.
Infine,
si rammenta che, in sede di verifica, ulteriori accertamenti specialistici
potranno essere eccezionalmente richiesti solo se ritenuti indispensabili ai
fini del giudizio medico-legale e saranno effettuati presso le strutture
specialistiche interne dell’INPS o presso strutture esterne già
convenzionate, con le modalità vigenti.
4. PROCEDURA INVER 2009 PER LA
GESTIONE DELLE VERIFICHE - CALENDARI PER LE VISITE E CONVOCAZIONI
La procedura INVER 2009 è stata progettata per
gestire tutto il flusso delle attività connesse alle verifiche straordinarie:
dalla convocazione a visita fino alla conferma o revoca della provvidenza,
con aggiornamento del data base pensioni all’esito del procedimento di
verifica (sanitaria e/o reddituale).
In questa fase, verrà rilasciata la prima parte di detta
procedura per consentire la formazione dei calendari delle visite e
l’emissione di elenchi con la richiesta di fascicoli alle ASL.
L’inoltro delle relative convocazioni agli interessati
in base alle liste presenti nella procedura stessa, suddivise per provincia
di residenza, verrà effettuato tramite servizio di posta massiva.
Le visite di competenza delle sottocommissioni
decentrate dovranno esser suddivise
in modo
da prevedere la convocazione di almeno
venti soggetti al giorno.
La
procedura consentirà anche il monitoraggio sull’andamento delle verifiche,
che comprenderà il controllo di ogni fase dell’attività svolta (convocazioni,
visite domiciliari ecc.).
Tuttavia, in attesa del
pieno rilascio della procedura, le Direzioni regionali forniranno,
inizialmente con cadenza settimanale
e con
riepilogo mensile, report alla Direzione Centrale Pensioni (all’indirizzo di
posta “
ReportVerifiche.DCPensioni”
),
al Coordinamento Generale Medico Legale (all’indirizzo di posta
“patrizia.carassai@inps.it”) ed alla Direzione centrale
pianificazione (all'indirizzo
"pianificazione.controllogestione”)
utilizzando
l’allegato foglio excel.
5. MODALITÀ OPERATIVE
Ai fini
dell’efficacia del piano delle verifiche, che ha caratteristiche di attività
progettuale, è necessario garantire la piena integrazione delle attività
sanitarie con le attività dell’area Assicurato/Pensionato che devono essere
gestite nella logica di un’unica linea di processo.
E’ quindi
indispensabile che in tutte le attività da porre in essere si sviluppi la
massima sinergia tra la direzione della Sede e la presidenza della
Sottocommissione di verifica, trattandosi di attività che mettono insieme
professionalità diverse per il raggiungimento di un unico obiettivo. La
sinergia interna dovrà, altresì, connotare l’attività di predisposizione di
convenzioni con le Regioni (art.2 co.3 del Decreto Interministeriale) in
quanto la taratura del flusso di trasmissione dei fascicoli sanitari deve
essere stabilita in funzione di esigenze sia di carattere amministrativo che
sanitario.
In particolare,
secondo quanto stabilito dagli artt.1 e 2 del citato DM attuativo, la
sottocommissione medica decentrata della CMS
presso il Centro Medico legale di ogni provincia, dovrà gestire il calendario delle visite, richiedere e
restituire i fascicoli alla ASL, inviare le lettere di convocazione a visita
in prima o ulteriore convocazione, anche domiciliare, valutare le
giustificazioni di carattere sanitario che perverranno dai cittadini
interessati, redigere i relativi verbali con gli esiti di conferma totale,
conferma parziale o disconoscimento dei requisiti di spettanza delle
prestazioni previste dalla legge.
Per lo svolgimento delle
sopracitate attività le sottocommissioni mediche decentrate della CMS si
avvarranno del personale amministrativo e sanitario dei gruppi di lavoro “Segreteria CMVP” e dei Centri Medico
Legali nell’ambito del processo assicurato/pensionato, che dovrà
altresì
coadiuvare le sottocommissioni nella valutazione delle giustificazioni
diverse da quelle di tipo sanitario presentate dagli interessati.
Ai fini del
pagamento dei compensi per i medici esterni, i dati relativi al numero delle
visite definite e alla presenza alle sedute vengono automaticamente raccolti
dalla procedura.
I calendari
delle convocazioni a visita dovranno essere concordati dai Presidenti delle
sottocommissioni della CMS con i Direttori delle Sedi che dovranno da una
parte coordinare e dall’altra fornire la massima collaborazione per tutte le
attività di supporto connesse alle verifiche da svolgere presso i Centri
medico legali.
L’Unità di
processo Assicurato/Pensionato della sede presso la quale è in carico la prestazione, sulla base dei
flussi informativi pervenuti dalla CMS attraverso il flusso telematico della
procedura INVER2009, dovrà adottare i provvedimenti di sospensione e di revoca totale delle prestazioni,
nonché di ricostituzione nel caso di riconoscimento di uno stato invalidante
di minore gravità.
L’Unità di
Processo, prima di procedere alle sospensioni previste nel caso di
assenza ingiustificata alle visite,
dovrà verificare l’avvenuta ricezione della convocazione a visita tramite la
funzionalità di
Monitoraggio delle comunicazioni spedite all'utenza
presente nella Intranet
(Utilità /
Comunicazione epistolare con l’utenza)
e, ove
necessario, effettuare la verifica dei dati anagrafici e di residenza per le
eventuali riconvocazioni da parte delle
sottocommissioni mediche
decentrate .
Fino all’attivazione dei
flussi informativi con la procedura INVER 2009, l’adempimento degli
accertamenti in ordine all’avvenuta ricezione della comunicazione da parte
dell’interessato sarà a cura dell’Unità di Processo
della sede presso la quale la sottocommissione decentrata della CMS svolge le
attività di visita. Una volta verificata la regolarità della comunicazione,
detta Udp provvederà alla immediata trasmissione manuale delle posizioni da
sospendere alla competente sede che ha in carico la prestazione.
Le Direzioni regionali provvederanno
a coordinare la distribuzione delle risorse necessarie in base alla
quantificazione e ripartizione delle
visite di verifica, che formeranno
oggetto di apposito messaggio.
In proposito,
si ritiene utile evidenziare che le attività connesse alle verifiche
straordinarie saranno oggetto di opportuna valorizzazione nell’ambito del
sistema di monitoraggio della produzione.
In ogni caso,
tenuto conto della particolare categoria di soggetti interessati, le
Direzioni regionali
coordineranno
l’istituzione presso le Sedi di
appositi punti
informativi ai quali l’utenza potrà rivolgersi per avere notizie e
chiarimenti sulle convocazioni e, in genere, sulle attività connesse alle
verifiche straordinarie.
Sono in corso
di realizzazione degli interventi formativi, estesi anche al personale
sanitario, mirati per un corretto utilizzo della procedura informatica e su
tutte le attività di verifica. Al Contact Center sono state fornite
indicazioni di base per una corretta informazione all’utenza e consegnati gli elenchi di telefono e fax
dei Centri Medico-Legali INPS da contattare per qualsiasi evenienza.
6. COMUNICAZIONI AI SOGGETTI
INTERESSATI
Una
particolare attenzione è stata posta nel predisporre i testi delle
comunicazioni da trasmettere perché le stesse, pur nella previsione della
legge, abbiano un impatto con la platea dei destinatari che tenga conto di
quanto già detto in premessa in ordine all’attenzione che l’operazione di
verifica merita.
Nello
schema del Decreto attuativo è espressamente previsto che l’Istituto debba
informare i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, sulle
modalità con cui si procederà all’accertamento di verifica, facendo
riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla
visita medica.
Le convocazioni, quindi, conterranno le indicazioni
circa tali conseguenze che, come noto, contemplano, come estrema
ratio
, il provvedimento di revoca
della prestazione.
Al fine della gestione degli avvisi di ricevimento
delle raccomandate, si invitano le sottocommissioni decentrate ad inoltrare le comunicazioni per le
convocazioni a visita con più ampio anticipo rispetto ai termini previsti dalle
disposizioni normative;
indicativamente, dieci giorni oltre il termine
assegnato alle ASL per la trasmissione del fascicolo.
La documentazione sanitaria inviata dal cittadino
dovrà invece essere inserita a cura della sottocommissione della CMS
decentrata in appositi fascicoli da
custodire secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia
di trattamento dati sensibili.
Gli schemi delle lettere riferite alle prime o
ulteriori convocazioni a visita, anche domiciliare, differenziate a seconda
delle categorie cui vanno indirizzate,sono stati inseriti nella
procedura in corso di rilascio (lettere con cod. 01, 01bis, 04, 04bis, 06,
06bis, 06ter).
Nella medesima procedura sono inoltre comprese le
comunicazioni relative a:
- richiesta fascicoli alle ASL (cod.02);
- esonero dalla visita per i soggetti di cui al DM
2.8.2007 (cod. 05, 05bis, da inviare anche all’Unità di Processo per
l’aggiornamento del Data Base delle pensioni);
- esito della visita (cod.07);
- sospensione della prestazione per assenza
ingiustificata (cod.03, 03bis);
- sospensione della prestazione per mancata conferma
requisiti sanitari (cod.12);
- revoca per motivi reddituali (cod.10) e per
mancata presentazione a visita; (cod.08), da inviare anche all’Ente
concessore se diverso dall’INPS;
- revoca per motivi sanitari (cod.09, da inviare
anche all’Ente concessore se diverso dall’INPS o dalla ASL);
- restituzione alla ASL fascicoli esaminati con
trasmissione relativi verbali (cod.11).
Per le comunicazioni con cod.02, 05, 05bis e 11 non
è previsto l’invio tramite posta massiva. Le stesse dovranno pertanto essere
gestite manualmente.
7. VERIFICHE REDDITUALI
Ferma
restando la previsione normativa in base alla quale l’INPS effettua
annualmente l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari
di prestazioni legate al reddito, i controlli di cui all’art.80 della legge
n.133/2008 sono finalizzati anche a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali relativamente agli
anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile.
Il Decreto prevede, tra l’altro, la stipula di una
convenzione con l’Agenzia delle Entrate con la quale l’Istituto dovrà
scambiare informazioni e dati per verificare, come previsto nel decreto
stesso, la sussistenza dei requisiti
reddituali.
In attesa di tale convenzione, i controlli dovranno
continuare ad essere effettuati secondo le consuete modalità, utilizzando gli
archivi esistenti (casellario delle pensioni, casellario degli attivi, Emens,
punto fisco, anagrafe tributaria).
Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare
di pensione o di assegno sia
possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti,
l’erogazione del beneficio economico verrà immediatamente sospesa e si
procederà alla revoca della provvidenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai
limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza
sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere
temporaneo.
Nel
caso in cui l’esito della verifica sanitaria comporti una riduzione della
percentuale di invalidità, ma resti comunque un riconoscimento parziale che
dia diritto ad una provvidenza economica, il Processo Assicurato/Pensionato
dovrà effettuare - in caso di assegno o pensione - i controlli sui redditi
attraverso il DB dell’Agenzia delle Entrate.
In tale ipotesi, il controllo dovrà essere effettuato con
riferimento, oltre che ai redditi del triennio 2005-2007, al reddito
(presuntivo o consuntivo) del 2008 per accertare la sussistenza del diritto
alla prestazione riconosciuta all’esito della visita di verifica.
Ove
ricorrano gli altri requisiti prescritti, lo stesso Processo
Assicurato/Pensionato provvederà alla trasformazione del titolo della provvidenza
da erogare (es: la pensione d’inabilità viene trasformata in assegno mensile)
ponendo la massima attenzione nell’assicurare continuità nell’erogazione del
trattamento economico.
8. ISTRUZIONI SULLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE (EX IVS74)
Nella procedura di liquidazione e gestione delle
pensioni (ex IVS74),al fine di consentire la corretta
individuazione delle prestazioni interessate dalle verifiche straordinarie,
verranno predisposti appositi codici che le sedi dovranno utilizzare per
l’aggiornamento delle posizioni in caso di:
- sospensioni sanitarie, reddituali e d’ufficio
(quando non è stata effettuata visita medica per assenza dell’interessato);
- revoche sanitarie, reddituali e d’ufficio (v.
sopra);
- ricostituzioni a seguito di accertata riduzione
dello stato di invalidità;
- ripristino dei pagamenti avvenuto in esecuzione di
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Con successivo messaggio saranno fornite le
specifiche tecniche relative ai codici in questione.
9. CONVENZIONI CON ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Il Decreto interministeriale prevede altresì la
stipula di una convenzione con la Motorizzazione civile, per lo scambio di
informazioni e dati. La convenzione verrà definita all’esito di appositi
incontri nei termini indicati dal Decreto stesso.
10. ISTRUZIONI CONTABILI
I compensi ai medici esterni componenti delle
sottocommissioni della Commissione Medica Superiore (CMS) devono essere
imputati al capitolo di spesa di natura obbligatoria 5U1104064, istituito
nell’ambito dell’unità previsionale di base 5.1.1.04 – Centro di
responsabilità D.C. Risorse strumentali, il quale, a partire dall’esercizio
2009, sostituisce il capitolo 8U1104064 che, fino al 31 dicembre 2008, ha
rilevato gli impegni di spesa relativi ai compensi a favore dei componenti
esterni delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (cfr. messaggio n.
027628 del 15/11/2007).
In relazione a quanto sopra, il capitolo 5U1104064
assume la seguente denominazione: “Compensi ai componenti esterni delle
Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (per l’accertamento sanitario
dell’invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità) e ai
componenti esterni delle sottocommissioni della Commissione Medica Superiore
(per le verifiche straordinarie in ordine alla sussistenza dei requisiti per
l’invalidità civile di cui all’art. 80 della legge n. 133/2008)”.
Conseguentemente, stante la necessità di rilevare
separatamente le due tipologie di compensi, nell’ambito del citato capitolo
sono state previste le seguenti due voci di spesa:
01
– Compensi ai componenti esterni delle CMVP;
02
– Compensi ai componenti esterni delle sottocommissioni della CMS per
verifiche straordinarie ex art. 80
legge n. 133/2008.
Alla voce “00”, attualmente esistente, non è più
consentita la registrazione degli impegni ma esclusivamente l’imputazione dei
pagamenti dei compensi ai componenti esterni delle CMVP sia in conto
competenza, a fronte degli impegni eventualmente già assunti nel corrente
esercizio, che in conto residui risultanti al termine dell’esercizio 2008.
Per la rilevazione in contabilità generale degli
impegni da assumere sul suddetto capitolo e degli eventuali residui
insussistenti restano validi i conti esistenti GPA 31/140 e GPA 28/140 ai
quali è stata opportunamente variata la denominazione (cfr. allegato).
Le ritenute erariali da effettuare sui compensi ai
componenti esterni delle sottocommissioni della Commissione Medica Superiore,
trattandosi di liberi professionisti, devono essere imputati al conto
esistente GPA 25/053.
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Si allega alla presente circolare, di cui
costituisce parte integrante, un manuale operativorecante analitica indicazione di tutte le attività connesse alle
verifiche straordinarie, attività che potranno essere gestite interamente con la procedura INVER2009, in corso di
rilascio.
Con successivo messaggio verranno fornite le
istruzioni di dettaglio per il suo utilizzo, nonché le indicazioni in merito
alle altre iniziative in corso.
Il Direttore
generale
Crecco