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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 36 del 19-3-2008.htm
  
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
  


 
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 19 Marzo 2008
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  36
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
 
SOMMARIO:
si forniscono istruzioni in merito all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta
 
 
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare, nell’ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, era riconosciuto finora solamente al genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata  (
v. circolare n. 48 del 19 febbraio 1992
).
 
A seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in linea con l’ordinamento esistente, è stata ricercata una soluzione atta a  fornire tutela a quei nuclei che a tutt’oggi ne risultano privi perché il genitore naturale convivente con i figli non è titolare di una propria posizione.
 
Si forniscono pertanto le istruzioni relative alle modalità di corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare nell’ipotesi di cui trattasi.
 
E’ stato riconosciuto,  alla stregua  di provvedimenti giudiziari in tal senso, che  il diritto all’assegno per il nucleo familiare ha un  radicamento  nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori.
 
Ciò non di meno  appare in linea con l’ordinamento esistente consentire che, in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la prole possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al  rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente,  fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente.
 
Ne consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle  disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente.
 
In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all’indicazione dei dati reddituali dell’apposito modello di domanda, non dovrà indicare l’ammontare e la natura  dei propri  redditi , ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con i figli.
 
Il modello ANF/FN è pubblicato nella banca dati della modulistica on-line.
 
Poichè la prestazione dovrà essere determinata in base ai redditi di tale genitore convivente con l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, il medesimo dovrà dichiarare l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al proprio nucleo da lui formato con i figli del lavoratore richiedente e dovrà inoltre fornire indicazione  circa i dati necessari al pagamento della prestazione.  
 
Il soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti),al quale è stata presentata la domanda, provvederà ad erogare la prestazione al genitore naturale convivente con i figli non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso.
 
Tale criterio troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.
 
 
Il Direttore generale
Crecco