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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 45 del 28-2-2003.htm
  
Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati.
  


Direzione Centrale
delle Prestazioni
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 28 febbraio 2003
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  45
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
 Vice Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati.
 
SOMMARIO
:
Diritto alla pensione dei lavoratori extracomunitari rimpatriati
 
La legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, ed entrata in vigore in data 10/9/2002, contenente modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, all’art. 18, sostituisce l’articolo 22 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Il comma 13 dell’art. 22 nel testo sostituito dispone che “salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall’art. 25 comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito minimo previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
 
Per effetto di tale disposizione spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.
 
Non deve ritenersi, invece, operante la deroga relativa ai requisiti minimi contributivi di cui sopra per i lavoratori extracomunitari in parola che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Resta fermo che anche in quest’ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne.
In caso di decesso anteriore al compimento dei 65 anni non spetta la pensione ai superstiti considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età.
 
In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65° anno la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.
 
Nulla è innovato per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, per i quali trovano applicazione le disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.
 
Si precisa da ultimo che l’art 28, comma 2, della legge in oggetto, che sostituisce il primo periodo dell’art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 286/1998, prevede per i lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro stagionale il diritto al trasferimento dei contributi all’Istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. Resta comunque salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso, prevista dal secondo periodo dello stesso comma 5.
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO