Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 45 del 28-2-2003.htm
Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 28
febbraio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 45
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti pensionistici ai
lavoratori extracomunitari rimpatriati.
SOMMARIO
:
Diritto alla pensione dei lavoratori extracomunitari rimpatriati
La legge 30
luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto
2002, ed entrata in vigore in data 10/9/2002, contenente modifiche alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo, all’art. 18, sostituisce
l’articolo 22 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il comma 13 dell’art. 22 nel testo sostituito dispone che “salvo quanto
previsto per i lavoratori stagionali dall’art. 25 comma 5, in caso di rimpatrio
il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di
un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, anche in deroga al requisito minimo previsto dall’articolo 1, comma
20, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Per effetto di
tale disposizione spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al
compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi
previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo
le regole del sistema contributivo.
Non deve
ritenersi, invece, operante la deroga relativa ai requisiti minimi
contributivi di cui sopra per i lavoratori extracomunitari in parola che
hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema
retributivo o misto. Resta fermo che anche in quest’ipotesi il trattamento
pensionistico si consegue al compimento del 65° anno di età sia per gli
uomini che per le donne.
In caso di
decesso anteriore al compimento dei 65 anni non spetta la pensione ai
superstiti considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace
solo al raggiungimento della predetta età.
In caso di
decesso verificatosi successivamente al compimento del 65° anno la pensione
ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni
vigenti per la generalità dei lavoratori.
Nulla è innovato
per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, per i quali trovano
applicazione le disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.
Si precisa da
ultimo che l’art 28, comma 2, della legge in oggetto, che sostituisce il
primo periodo dell’art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 286/1998, prevede per i
lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro stagionale il diritto al
trasferimento dei contributi all’Istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. Resta comunque salva la possibilità di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso, prevista dal secondo
periodo dello stesso comma 5.
IL DIRETTORE GENERALE
F.F.
PRAUSCELLO