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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 61 del 6-4-2004.htm
  
Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati
  


Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 6 Aprile 2004
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  61
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
 Vice Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati
 
SOMMARIO
:
L’ANF può essere corrisposto ai lavoratori extracomunitari regolarizzati solo dopo il 09.09.02, a colf e badanti extracomunitari anche per periodi precedenti.La residenza in Italia dei familiari può essere provata da documentazione certa anche in assenza di certificazione anagrafica.
 
 
L’articolo 33 della legge 30.07.2002 n. 189 e l’articolo 1 del D.L. 09.09.2002 n. 195 convertito nella legge 09.10.2002 n. 222 hanno dettato disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale di origine extracomunitaria.
Più precisamente, hanno previsto che i datori di lavoro che hanno occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, nel trimestre antecedente la data di entrata in vigore delle leggi in oggetto (09.09.2002), potessero denunziare, entro l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura e versare contestualmente un contributo forfettario.
 
Per i lavoratori extracomunitari addetti al lavoro domestico (colf) o all’assistenza delle persone affette da patologie o da handicap (badanti), il D.M. 26.08.2002, attuativo dell’art. 33 comma 6 della legge 189/02, ha fissato in euro 290 tale contributo destinandolo, ex art. 2 lett. a del D.M. 26.08.02, alle gestioni previdenziali ed assicurative, in base alle aliquote contributive previste dall’art. 5 del D.P.R.  31.12.1971 n. 1403 e successive modificazioni, ivi compresa quella relativa all’assegno per il nucleo familiare.
 
Pertanto, tale contributo è valido ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare  per il periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il 09.09.2002.
 
Per quanto attiene, invece, agli altri lavoratori occupati in altri settori, il D.M. 28.10.2002, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 7 della legge 222/02, ha stabilito, per il periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il 09.09.2002, un contributo forfettario pari a 700 euro che vale, ex art. 2 lett. a del D.M. 28.10.2002, soltanto per la copertura pensionistica, non rilevando, pertanto, ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, che quindi non può essere riconosciuto.
 
Analoghi criteri valgono per i periodi di lavoro precedenti il 10.06.2002, per i quali si rinvia alla circolare n. 115 del 30.06.2003. Si precisa che i versamenti dei contributi  per tali periodi valgono ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare per le colf ed i badanti, mentre rilevano solo ai fini pensionistici per i lavoratori degli altri settori, essendo calcolati soltanto sulla base dell’aliquota IVS (art. 3 D.M. 26.08.2002; art. 3 D.M. 28.10.2002).
 
Per i periodi di lavoro successivi al 09.09.2002 si applica, ovviamente, la disciplina generale in materia di assegno per il nucleo familiare.
 
Riepilogando, l’assegno per il nucleo familiare può essere concesso al lavoratore extracomunitario regolarizzato ai sensi della normativa di cui alla presente circolare solo per periodi successivi al 09.09.2002, ad eccezione delle colf e dei badanti extracomunitari per i quali può essere corrisposto anche per periodi precedenti.
 
In ogni caso può accadere che il contratto di soggiorno, con il contestuale permesso di soggiorno e la conseguente residenza, vengano perfezionati in un momento successivo a quello dell’avvenuta regolarizzazione. Com’è noto, la residenza in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i familiari di cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero con il quale non sia stata  stipulata una Convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. 
 
Nel caso in cui, a causa dei tempi tecnici necessari per la concessione della residenza, manchi tale requisito, si ritiene che lo stesso possa essere soddisfatto in presenza di una documentazione certa, volta ad attestare che i familiari si trovavano stabilmente in Italia anche prima del rilascio della certificazione anagrafica: ad esempio, le buste paga, il certificato di frequenza di asili o scuole, eccetera.
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Crecco