Direzione Centrale Pensioni
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all’articolo 1, commi da 263 a 270, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (Allegato n. 1).
In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie stanziate per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute - risultanti dal monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa - individua nei successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la salvaguardia in parola.
Ai sensi del comma 270 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l’altro, le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.
1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.
Si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
2. Decorrenza dei trattamenti pensionistici
L’articolo 1, comma 267, della legge n. 208 del 2015 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della stessa legge.
3. Modalità e termine di presentazione delle istanze
Il citato art. 1, al comma 268, dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.
Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.
a) Soggetti che devono presentare istanza all’Inps.
I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere a) e b) (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPSentro e non oltre il 1° marzo 2016.
Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.
A tal fine è stata introdotta una specifica tipologia di domanda da utilizzare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati e di spettacolo e sport con le seguenti specifiche:
“Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015”
Gruppo: Certificazione Sottogruppo: Diritto a pensione Tipo: Salvaguardia legge 208/2015
E’ prevista anche un’ ulteriore suddivisione in base alla tipologia di lavoratore:
Per tutte le tipologie è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.
Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
b) Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.
I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 cui si rimanda integralmente (Allegato n. 2).
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.
Pertanto, la nuova categoria di domanda on line prevede anche le categorie relative a:
Anche per queste tipologie di lavoratori è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.
Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto
Si sottolinea che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione Territoriale del lavoro competente.
4. Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
L’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge in argomento delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 1° marzo 2016, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.
5. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Si fa riserva di illustrare con successiva circolare le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia in esame ai fini dell’istruttoria delle relative istanze.
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