Direzione Centrale Pensioni
Premessa
Con circolare n. 58/2016, nel fornire chiarimenti per gli iscritti alle gestioni pubbliche circa la corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, sono stati definiti i nuovi criteri per l’individuazione del sistema di calcolo contributivo ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.
In relazione a quest’ultima fattispecie è stato precisato che per gli assicurati che chiedono la liquidazione della pensione a carico della gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, in virtù della maturazione a decorrere dal 1.1.2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, occorre fare riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.
Con la presente circolare condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.29/0000289/L del 17 gennaio 2017, si forniscono ulteriori chiarimenti.
1. Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre forme assicurative obbligatorie.
1.1. Assicurati che possano far valere periodi assicurativi presso le Casse pensionistiche della Gestione esclusiva.
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti degli iscritti che liquidano la pensione nella gestione esclusiva, occorre avere riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nella medesima gestione. In proposito si precisa che nel caso di un iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato che possa far valere contribuzione presso altre Casse pensioni della medesima gestione previdenziale, ai fini dell’accertamento dell’anzianità acquisita al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data indipendentemente se parte della stessa sia disponibile o abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico.
Ciò in quanto le disposizioni normative delle Casse pensionistiche della gestione esclusiva prevedono gli istituti della riunione e/o ricongiunzione dei servizi prestati presso più amministrazioni statali o presso Enti con iscrizione ad una delle Casse Pensioni della gestione esclusiva (artt. 112, 113 e 151 del DPR n. 1092/1973).
In tale contesto occorre verificare la data dalla quale decorre l’iscrizione alla gestione esclusiva; in particolare qualora l’assicurato abbia iniziato l’attività lavorativa con iscrizione ad es. alla CPDEL in data antecedente il 1° gennaio 1996 e successivamente a tale data abbia contribuzione versata/accreditata presso la Cassa Stato, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, rileva la contribuzione CPDEL anche se la stessa potrebbe aver dato luogo ad un trattamento pensionistico.
1.2. Assicurati alla Gestione esclusiva che possano far valere periodi assicurativi presso una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale.
Gli iscritti alla gestione esclusiva, a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche se precedentemente a tale data hanno contribuzione versata/accreditata in una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale, ancora disponibile o che abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico, con il sistema contributivo, presso la gestione esclusiva a condizione che lo stesso sia stato maturato dal 1° gennaio 2012 in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla già richiamata legge n. 214/2011.
In particolare si può conseguire un autonomo diritto a pensione con il sistema contribuivo in presenza dei seguenti requisiti (tutti da adeguare agli incrementi della speranza di vita):
- 66 anni di età con un’anzianità contributiva minima di 20 anni e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 1,5 volte l’assegno sociale; - 70 anni di età e un’anzianità contributiva “effettiva” pari a 5 anni; - 63 anni di età e 20 anni di contribuzione e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 2,8 volte l’assegno sociale. - Pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
In merito a tali requisiti, si precisa che il riferimento “primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996” di cui al comma 11 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, quale condizione per accedere al trattamento pensionistico, deve essere riferito alla gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.
Al fine di definire l’esatto ambito di applicazione connesso ai nuovi criteri, si fa presente che può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico contributivo, qualora l’iscritto abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 con una contribuzione minima, effettiva, di 5 anni e a condizione che la stessa si riferisca a periodi successivi 31 dicembre 1995, al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici di cui al più volte citato art. 24, previsti per il sistema contributivo (adeguati agli incrementi della speranza di vita).
1.3 Casi esemplificativi
Si riportano, a titolo esemplificativo, due casistiche.
1° caso
Assicurato nato il 18 dicembre 1944, con contribuzione ante 1996, titolare di un trattamento pensionistico o di contribuzione ancora disponibile a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO, che ha contribuzione versata nella gestione esclusiva dal 1° luglio 2002 al 30 dicembre 2011. In tale ipotesi questo iscritto, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione “contributiva” dal 19 dicembre 2009 (ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 243/2004, con 65 anni di età ed una contribuzione pari a 7 anni, 5 mesi e 18 giorni con un importo della pensione superiore a 1,2 volte l’assegno sociale), a tale data non può essere considerato un “destinatario del sistema contributivo”; ciò in quanto i nuovi criteri previsti dalla circolare n. 58/2016 trovano applicazione solo per i nuovi requisiti anagrafici e contributivi introdotti dalla riforma Monti/Fornero. Pertanto, nel caso prospettato l’iscritto potrà conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia nel sistema contributivo, previa presentazione della relativa domanda di pensione, dal 19 marzo 2015 in quanto a tale data viene soddisfatto il requisito anagrafico previsto pari a 70 anni e tre mesi.
2°caso
Assicurato nato il 15 ottobre 1955, con iscrizione alla gestione esclusiva dal 1° marzo 1996 al 30 maggio 2016 (20 anni e 3 mesi). In tale fattispecie il diritto al trattamento pensionistico anticipato contributivo si concretizza al compimento dei 63 anni di età adeguati agli incrementi della speranza di vita e a condizione che l’importo della pensione sia superiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
2. Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.
Per gli iscritti alla Gestione Spettacolo (FPLS) e Sport Professionistico (FPSP), ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo, qualora gli stessi abbiano anche una contribuzione accreditata/versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative (FPLD/FPLS/FPSP), computando ai fini del diritto a pensione, i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente.
Ciò in quanto, per le fattispecie in esame, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 1420/1971, le cui modalità attuative sono state ratificate con la Convenzione del 3 dicembre 1973 e con la circolare n. 713 Prs. - n. 4871 C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16/04/1974, che prevedono la totalizzazione gratuita della contribuzione versata/accreditata in ambedue le gestioni finalizzata alla liquidazione di un unico trattamento previdenziale a carico della gestione ove risulti un prevalente montante di contribuzione (cfr. circolare n. 83 del 2016).
Ne consegue che nella Gestione Previdenziale Spettacolo e Sport Professionistico l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo contributivo anche secondo i requisiti introdotti a partire dal 1° gennaio 2012 dalla legge n. 214/2011, deve essere effettuato considerando l’intera contribuzione accreditata/versata nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, degli Sportivi Professionisti e del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Nei confronti degli assicurati al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo (FPLS) ed il Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) trovano applicazione, ai fini del conseguimento dei requisiti pensionistici, le disposizioni di cui alla legge n. 214/2011, al decreto di armonizzazione di cui al DPR n. 157/2013 e, per alcune specificità in ordine al calcolo, alla definizione delle prestazioni ed alla peculiarità di talune categorie di lavoratori iscritti, dal DPR n. 1420/1971 e dai decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997.
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