Direzione Centrale Pensioni
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 03 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106”, entrato in vigore il 18 aprile 2017.
Il provvedimento in oggetto detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale e istituisce il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11, della Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni di carattere generale relative alla disciplina del rapporto di servizio civile universale, con particolare riferimento al riscatto dei corrispondenti periodi ai fini pensionistici
2. Disciplina del servizio civile universale su base volontaria e riscatto ai fini pensionistici dei corrispondenti periodi
2.1 Informazioni generali
Il decreto legislativo n.40/2017 individua i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale e definisce la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione del servizio, il ruolo e i compiti degli enti coinvolti e degli operatori volontari, i controlli sulle attività svolte e il finanziamento del servizio.
In particolare, il capo V del decreto in esame disciplina il rapporto di servizio civile universale; sono precisati i requisiti di partecipazione (art.14), le procedure di selezione (art.15), la durata e le condizioni di attuazione del rapporto (art.16), il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari (art.17), e si dispone in materia di crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro (art.18).
Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria e a seguito di bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.
Il rapporto di servizio civile universale, che si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha una durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi. In base al comma 3 dell’art.16 del decreto in esame, gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.
Al termine dello svolgimento del servizio compiuto senza demerito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli operatori volontari un attestato per il periodo di servizio effettuato, con l’indicazione delle relative attività.
2.2 Riscatto ai fini pensionistici
L’art.17, quarto comma, del decreto legislativo n. 40/2017 prevede che per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 08 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
La disposizione citata ripropone quanto già previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 come modificato dall’art.4, comma 2, del
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La facoltà in parola è subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.184/1997, le disposizioni dettate per il calcolo degli oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 dello stesso decreto si estendono a tutti i casi di riscatto per i quali debba trovare applicazione l'art. 13 della legge n.1338 / 1962.
Considerato che i periodi di servizio civile universale da ammettere a riscatto, successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n.40/2017, saranno valutati esclusivamente nella quota di pensione calcolata secondo il “sistema contributivo”, gli oneri relativi a tali periodi saranno, quindi, determinati con il meccanismo del calcolo “percentuale” previsto dall’art.2, comma 5, del citato D. Lgs. n.184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’interessato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di centoventi rate mensili (10 anni) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
2.3 Presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della relativa domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà del richiedente, che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria effettuato.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi contributivi (circolari n.12/2013 e n.228/2016 cui si rinvia), allegando autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto in essa dichiarato,attestante il periodo di servizio effettuato, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in esame, il progetto di servizio civile approvato, l’ente presso cui è stata svolta l’attività di servizio civile su base volontaria.
Per gli iscritti alle gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS, il servizio di presentazione delle domande di riscatto è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Riscatto di periodi contributivi.
Per gli iscritti alle gestioni dei dipendenti pubblici il servizio è accessibile dal seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati.
Per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni già diramate per il riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile nazionale su base volontaria.
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