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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 113 del 25-07-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 25/07/2013
Circolare n. 113
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.

Attuazione del decreto ministeriale 18 aprile 2012: Modifica al decreto 26 febbraio 2010, recante «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC».

SOMMARIO:
  1. Premessa
  2. Principali novità introdotte dal decreto ministeriale 18 aprile 2012
  3. Modifiche ai servizi erogati dall’istituto
  4. Entrata in vigore

 

1.   PREMESSA

 

Con il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012), sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010, recante: «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC».

Ai sensi del citato decreto, tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute a  recepire il nuovo disciplinare tecnico – che sostituisce il precedente – e ad adeguare i propri sistemi informativi.

Le modifiche apportate al disciplinare arricchiscono la tipologia di informazioni che sarà possibile inviare all’INPS utilizzando le modalità attualmente vigenti per la trasmissione dei certificati di malattia, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC). I medici abilitati all’invio dei suddetti certificati sono tenuti ad aggiornare i propri software al fine di consentirne la corretta trasmissione.

 

 

2.   PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2012

 

Si elencano di seguito le novità più rilevanti introdotte dal disciplinare di cui al citato decreto.

 

1)   Servizio per la comunicazione di inizio ricovero.

Tale servizio consente alle aziende sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio ricovero previo inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione prevede la ricezione della conferma dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’Inps del numero di protocollo univoco (PUCIR) consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici. Nelle modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, sono messe a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero.

 

 

2)    Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione.

Tale servizio consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria.

Permette, altresì, al medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura sanitaria, di riprendere la comunicazione di inizio ricovero - attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero, recuperato dal software gestionale della Struttura sanitaria,  e il codice fiscale del lavoratore - e di certificare la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.

L’accettazione, tramite SAC, del certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’Inps comporta la restituzione del numero di protocollo univoco del certificato stesso (PUC). Successivamente, il sistema software gestionale della Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune funzioni di stampa  per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore. Tale adempimento – come già chiarito nella circolare n. 117 del 9.9.2011 con riferimento ai certificati di malattia senza ricovero - ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.

 

3) Gli elementi che costituiscono il certificato sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi. In particolare, si segnalano:

 

  • la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);

 

  • l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi);

 

  • la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;

 

  • la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso;

 

  • la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.

 

   

3.   MODIFICHE AI SERVIZI EROGATI DALL’ISTITUTO

 

Modifiche alle applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia

I servizi resi ai cittadini, datori di lavoro e intermediari sono stati adeguati - in conformità a quando disciplinato dal citato decreto - rendendo disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all’Istituto.

 

Modifiche allo schema XSD

Per quanto sopra, sono state apportate le dovute modifiche allo schema di validazione XSD (XML Schema Definition), necessario per la descrizione del contenuto dei file XML.

 

Come già comunicato con messaggio n. 7485 del 7.05.2013, in seguito alle modifiche introdotte allo schema XSD, sono coerentemente modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro attraverso:

 

  • il servizio on-line presente sul sito Inps di cui alla Circolare Inps n. 60 del 16.4.2010;
  • il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC di cui alla circolare Inps n. 119 del 7.9.2010.

 

I datori di lavoro, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML, dovranno apportare i necessari adeguamenti.

A tale scopo si forniscono in allegato:

 

  • Specifiche Tecniche degli Attestati ai Datori di lavoro in formato XML (Allegato 1), che sostituisce l’allegato al messaggio n. 7485 del 07/05/2013;
  • il nuovo schema di validazione XSD (Allegato 2);
  • un esempio di file XML (Allegato 3).

 

4.   ENTRATA IN VIGORE

 

L’Istituto, a decorrere dal 4.6.2013 (come comunicato con il citato messaggio n. 7485 del 7.05.2013), ha già implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia (in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012).

 

Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie le Regioni (ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del suindicato decreto) dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi. Nelle more, continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea. In tali casi, i lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, dovranno provvedere, ai sensi della normativa vigente, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).

 

  Il Direttore Generale  
  Nori