Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Quadro normativo
Il tema delle sanzioni civili da applicare in presenza di mancato adempimento degli obblighi contributivi è stato disciplinato dal comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che dispone che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: - a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; - b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…”.
L’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010 n. 183 del 2010 ha poi previsto, per i casi “di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”, l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall’art. 116, c. 8, della L. 388/2000.
Tale aumento delle sanzioni civili è stato infine escluso dall’art. 22 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151, che ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare.
Effetti
Per effetto dell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, a partire dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore di tale norma, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (con esclusione, quindi, dell’incremento del 50% degli importi risultanti).
Relativamente ai profili temporali, si precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre. Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010.
Ne consegue che le Sedi che hanno avviato o stanno per avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi, il cui accertamento è iniziato dopo il 23 settembre 2015, per i quali siano state applicate sanzioni civili secondo la disciplina prevista dall’art 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010, dovranno ricalcolare secondo la nuova disciplina le sanzioni da applicare.
Rimborsi
Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura sopra descritta.
I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati. La domanda sarà presentata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione degli importi da rimborsare.
Si evidenzia che il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione e che non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.
|