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Premessa. La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, in conformità agli scopi indicati all’art. 1, comma 1, opera una serie di interventi tesi alla razionalizzazione delle tipologie contrattuali, alla ridistribuzione delle tutele dell’impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all’introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge in commento, all’art. 2, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo (v. art. 1, co. 1, lett. d).
In conformità agli scopi sopra richiamati, l’art. 2, co. 1, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Tale nuova assicurazione - che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria - si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
In particolare, l’ASpI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge n. 223/91.
Con i successivi commi da 20 a 24 del medesimo articolo 2, la legge introduce, altresì, un’ulteriore nuova misura (mini ASpI), destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
Con la presente circolare sono illustrati l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, unitamente alle necessarie istruzioni operative.
1) Ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione dell’ASpI è definito dall’art. 2, co. 2 della legge n. 92/2012, secondo cui sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
1.1) Assicurati
Sono obbligatoriamente assicurati all’ASpI i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
Sono altresì soggetti alla nuova assicurazione:
1.2) Esclusioni.
Come innanzi detto, l’art. 2, co. 2 della legge di riforma, dispone l’esclusione dall’ASpI dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
Tale esclusione si fonda sulla sola circostanza che i dipendenti in argomento siano lavoratori a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non essendo più richiesto, come nella previgente assicurazione DS, l’ulteriore requisito della c.d. stabilità d’impiego di cui al combinato disposto dell’art. 32, co. 1, lett. b), della legge n. 264/1949 e dell’art. 36, del D.P.R. n. 818/1957.
Sono, altresì, esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego i giornalisti professionisti e pubblicisti - iscritti all’Albo professionale - nonché i praticanti giornalisti - iscritti nell'apposito Registro - titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell’AGO, gestita dall’INPGI ai sensi della legge 9 novembre 1955, n. 1122.
L’assicurazione ASpI, inoltre, non riguarderà i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari (L. n. 392/1956), nonché i lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.
Con riferimento a tali ultimi lavoratori, la cui disciplina previdenziale è dettata dall’articolo 25 del D.Lgs n. 286/1998, si precisa che il contributo previsto dal comma 2 del medesimo articolo, finalizzato al finanziamento del fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del citato Decreto legislativo, per interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori extracomunitari. continua ad essere alimentato nella misura stabilita (4,09% per la generalità dei datori di lavoro).
Infine, l’ASpI non riguarderà gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa, come modificata dalla stessa legge di riforma.
2) Contribuzione di finanziamento.
Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, la legge n. 92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:
Di seguito, si illustrano le disposizioni relative ai predetti contributi.
3) Contributo ordinario.
L’art. 2, co. 25, della legge n. 92/2012 stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge n. 160/75.
Tali norme determinavano, rispettivamente, l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione imponibile).
Di conseguenza, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI, posto a carico dei datori di lavoro, è pari all’1,31% della retribuzione imponibile.
Tenuto conto della formulazione testuale dell’art. 2, co. 25, nonché dello specifico riferimento contenuto nel successivo comma 27, l’aliquota contributiva dell’1,31% deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/78 il quale, come noto, è destinato – per le aziende che vi aderiscono - al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia (2/3) e del Lavoro (1/3).
Per effetto dell’insieme delle disposizioni citate, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.
3.1) Riduzioni del contributo ordinario.
L’art. 2, co. 26, dispone che sui contributi di cui al precedente comma 25 (1,31%), continuano a trovare applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000 ed all’art. 1, co. 361, della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria. In applicazione delle disposizioni testualmente richiamate al co. 26, il contributo ordinario ASpI, (così come il preesistente contributo DS) viene ridotto per i settori e nelle misure di seguito indicate:
(*) il contributo va incrementato dell’aliquota dello 0,30% di cui all’articolo 25 della legge n. 845/78.
Il successivo comma 27, estende le citate riduzioni del costo del lavoro (leggi n. 388/2000 e n. 266/2005) ai lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi di cui al precedente co. 25. Trattasi dei lavoratori esclusi dall’ambito di applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria quali – ad esempio - soci delle cooperative D.P.R. n. 602/70, soci delle cooperative di cui alla legge n. 250/58, nonché categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Si propone l’esempio che segue
3.2) Allineamento graduale dell’aliquota contributiva
La disposizione di cui al secondo periodo dell’art. 2, co. 27, prevede che, laddove risultino già interamente applicate le citate quote di riduzione contributiva per i lavoratori in argomento, potrà essere disposto, subordinatamente all’adozione annuale di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un allineamento graduale all’aliquota contributiva dell’1,31%, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l’anno 2017.
Analogamente, potrà disporsi un graduale allineamento del contributo dello 0,30% ex art. 25, legge n. 845/78, con incrementi annuali pari allo 0,06 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017.
Si propone l’esempio che segue
Scorrendo la tabella, è possibile notare come - nel medesimo contesto aziendale - insistono categorie di lavoratori per i quali opera la diminuzione di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, con conseguente riduzione dell’aliquota ASpI, e categorie di lavoratori per i quali, invece, trova applicazione l’allineamento graduale della medesima aliquota, come stabilito dall’articolo 2, c. 27 della legge n. 92/2012.
Al fine di agevolare l’interpretazione della norma, con riguardo ai casi in cui si realizza la riduzione del contributo ASpI rispetto a quelli in cui è possibile avvalersi del graduale allineamento si riportano - in allegato - le più ricorrenti situazioni che si determineranno da “gennaio 2013”, con riferimento ai soggetti destinatari della nuova assicurazione ma in precedenza esclusi dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Per completezza si fa presente che durante il riallineamento dell’aliquota contributiva ordinaria ASpI, nel decreto interministeriale annuale, saranno rideterminate anche le prestazioni in funzione della contribuzione versata.
Alla data di pubblicazione della presente circolare, il previsto decreto ministeriale non è ancora stato pubblicato sulla GU. Nelle more della relativa definizione, le aziende interessate dal riallineamento graduale, potranno versare l’aliquota ASpI nella percentuale prevista per il 2013 (0,26% + 0,06%). Resta salva la possibilità per l’Istituto di richiedere la contribuzione piena laddove il provvedimento ministeriale non venisse emanato.
3.3) Apprendisti.
In relazione all’estensione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego al personale apprendista, l’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nel modificare l’art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, introduce - con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico del datore di lavoro, un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani.
Tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell’articolo 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l‘aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. punti 2.1 e 8 della circolare n. 128/2012).
Si precisa, infine, che – stante la tecnica legislativa utilizzata - sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26 (v. prec. punto 3). Potranno, invece, continuare ad operare – ove spettanti – le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.
4) Contributo addizionale.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 introduce un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Per effetto di tale disposizione, la contribuzione complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo di cui al comma 25 (1,31%).
Stante la formulazione della norma, il contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (ad eccezione delle situazioni illustrate al successivo punto 4.1) in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data.
4.1) Esclusioni
Il successivo co.29 indica i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; c) apprendisti; d) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
4.2) Restituzione del contributo addizionale.
L’art. 2, co. 30, della legge di riforma disciplina i casi di restituzione, nel limite massimo di sei mensilità, del contributo addizionale in argomento. Al fine, infatti, di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, la norma prevede che il contributo dell’1,40% potrà essere recuperato (superato il periodo di prova) dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato. In tal caso, tuttavia, opererà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
In sintesi, quindi, la restituzione piena (sei mensilità) ricorrerà solamente nei casi di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a indeterminato nonché nell’ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine. Nei casi di stabilizzazione successiva, opererà la contrazione prevista dalla norma.
Es. Lavoratore a tempo determinato (1/1-31/12/2013) al quale, negli ultimi 6 mesi di contratto, sono state corrisposte le somme indicate e per il quale è stato versato il contributo dell'1,40%
Il lavoratore viene stabilizzato (assunzione a tempo indeterminato) ad aprile 2014. Importo spettante = 3 mensilità (€204,00/6) X 3 pari a € 102,00.
5) Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
L’art. 2, commi 31 – 35, della legge di riforma introduce e disciplina un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell’ASpI.
È previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ai sensi dell’art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.
Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91.
Inoltre, il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
In merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento si fa riserva di successive indicazioni.
6) Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
Ai fini della compilazione del flusso UnimEns, non sono previste modifiche in merito all’esposizione della contribuzione ASpI, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale.
Allo scopo di recepire le innovazioni normative, si è reso – invece - necessario ampliare i valori ammessi nell’elemento <Qualifica3> di <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens e precisamente:
Ai fini del recupero del contributo addizionale dell’1,40% - versato con riferimento ai lavoratori con contratto “non a tempo indeterminato” – in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro ovvero di stabilizzazioni (si veda quanto illustrato al precedente punto 4.2), è stato istituito il nuovo codice causale “L810” - avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012” - nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale.
Le operazioni di recupero potranno essere effettuate a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che ne realizza il titolo.
Allegato N.1
Di seguito, si riportano le più ricorrenti situazioni che, in merito alla contribuzione ASpI, si determineranno da “gennaio 2013”, con riferimento ai soggetti destinatari della nuova assicurazione ma in precedenza esclusi dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Cooperative DPR 602/70 settore INDUSTRIA - Soci lavoratori CSC 1.XX.XX con C.A. 4A e 3A CSC 1.XX.XX con C.A. 4B e 3A CSC 1.15.05 e 1.15.06 con C.A. 4A 2E e 3A
Operai soci Aliquota contributiva anno 2013:
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI (0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Impiegati e dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
* la contribuzione ASPI (0,37%) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art.120 L.388/2000 ed all’art. 1 co, 361 L. 266/2005.
CSC 1.XX.XX con C.A. 4A ; CSC 1.XX.XX con C.A. 4B ; CSC 1.15.05 e 1.15.06 con C.A. 4A e 2E
Operai – Impiegati e Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI (0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Cooperative DPR 602/70 Soci lavoratori settore TERZIARIO CSC 7.07.XX con C.A. 4A e 3A ; CSC 7.07.08 con C.A. 4A 5K e 3A; CSC 7.07.08 con C.A. 4A 5J e 3A
Operai e impiegati soci
Aliquota contributiva anno 2013:
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI (0,30%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
* la contribuzione ASPI (0,31%) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art.120 L.388/2000 ed all’art. 1 co, 361 L. 266/2005.
CSC 7.07.XX con C.A. 4A ; CSC 7.07.08 con C.A. 4A 5K; CSC 7.07.08 con C.A. 4A e 5J Operai - Impiegati e Dirigenti soci
Aliquota contributiva anno 2013:
* la contribuzione ASPI (1,31%) e l’addizionale ASPI (0,30) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Cooperative legge 250/58 CSC 1.19.01
Aliquota contributiva anno 2013:
* la contribuzione ASPI (0 zero) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art.120 L.388/2000 ed all’art. 1 co, 361 L. 266/2005.
Lavoratori dello spettacolo ex ENPALS per le aziende contraddistinte dai seguenti C.S.C: 1.12.10 -1.12.11- 1.12.12 con C.A. 1A; 1.18.07 con C.A. 1A ; 1.18.08; 7.07.09 In presenza di Tipo Contribuzione “10” (personale artistico con rapporto di lavoro subordinato), la contribuzione ASpI (0,26%) e l’addizionale ASpI (0,06%) sono soggette al progressivo allineamento nel quinquennio dal 2013 al 2017.
Per le aziende contraddistinte dal CSC 7.07.09 e C.A. 3V e 8G, in presenza di Tipo Contribuzione “10”, la contribuzione ASPI (0,40%) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art.120 L.388/2000 ed all’art. 1 co, 361 L. 266/2005.
Aliquota contributiva anno 2013:
* la contribuzione ASPI (0,40%) è determinata in applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art.120 L.388/2000 ed all’art. 1 co, 361 L. 266/2005.
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