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INDICE
1. Premessa
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha disposto l’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito “Registro nazionale aiuti” o “RNA”) gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, al quale i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni, allo scopo di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella suddetta materia. Con successivo decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha emanato il Regolamento per disciplinare il funzionamento del predetto Registro nazionale aiuti, specificando la tipologia di aiuti di Stato oggetto della registrazione, nonché gli adempimenti da porre a carico delle amministrazioni preposte alla concessione e gestione degli aiuti, ai fini dell’implementazione della suindicata banca dati. Con la presente circolare si specificano le modalità attraverso le quali l’Istituto ottempera agli adempimenti connessi agli obblighi di consultazione e registrazione delle misure agevolative previsti dal Registro nazionale aiuti.
2. Ambito di applicazione del Registro nazionale aiuti
L’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 115/2017 specifica che il Registro nazionale aiuti contiene le informazioni relative alle seguenti tipologie di aiuto: a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (c.d. “aiuti notificati”), ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni (c.d. “aiuti esenti da notifica”), ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell’acquacoltura; c) gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonché quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; d) gli aiuti de minimis SIEG, intesi come aiuti a titolo di compensazione in favore di imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, nonché delle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; e) gli aiuti SIEG, intendendo per questi ultimi gli aiuti concessi in favore delle imprese a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti de minimis SIEG. Con riferimento agli aiuti erogati nei settori dell’agricoltura e della pesca, l’articolo 6 del decreto citato ha stabilito che le relative informazioni implementino i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), entrambi di pertinenza del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e che siano rese disponibili al Registro nazionale aiuti tramite criteri di integrazione e interoperabilità che garantiscano la reciproca comunicazione dei dati presenti nei diversi registri. Per quanto concerne la decorrenza dell’obbligo di consultazione e registrazione degli aiuti sul Registro nazionale aiuti, le disposizioni in questione si applicano a tutti gli aiuti ricadenti nelle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 115/2017, concessi a decorrere dal 12 agosto 2017.
3. Agevolazioni erogate dall’INPS soggette all’obbligo di registrazione nel Registro nazionale aiuti
Con riferimento alle misure agevolative riconosciute dall’Istituto in favore delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. n. 115/2017, nell’allegato 1 alla presente circolare sono elencate le misure di aiuto presenti sul Registro nazionale aiuti per le quali sussistono a carico dell’Istituto gli obblighi di registrazione e di verifica degli aiuti individuali che saranno di seguito meglio specificati. Si precisa che la predetta elencazione attiene esclusivamente alle misure attualmente vigenti e per le quali il Ministero competente, in qualità di autorità responsabile, ha effettuato la relativa registrazione su RNA; il predetto elenco non assume pertanto carattere di esaustività in quanto non ricomprende le eventuali future agevolazioni che potranno essere istituite dal legislatore e gestite dall’Istituto, ricadenti nell’obbligo di registrazione di cui al Capo III del D.M. n. 115/2017.
4. Adempimenti a carico dell’Istituto in relazione agli aiuti di Stato e aiuti de minimis da registrare sul Registro nazionale aiuti
Per quanto concerne le agevolazioni riconosciute dall’INPS, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento sul Registro nazionale aiuti, i provvedimenti di autorizzazione alla fruizione degli incentivi sono subordinati all’effettuazione degli adempimenti istruttori di seguito descritti:
a) Verifiche relative agli aiuti di Stato notificati, agli aiuti esenti da notifica e agli aiuti SIEG
L’autorizzazione da parte dell’Istituto alla fruizione di agevolazioni contributive relative ad aiuti di Stato – notificati o esenti da notifica - ovvero ad aiuti SIEG è subordinata alla richiesta tramite procedura informatica, da parte dell’amministrazione concedente l’aiuto, del rilascio dal Registro nazionale aiuti delle seguenti visure.
- Visura Aiuti
La visura Aiuti, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.M. n. 115/2017, elenca, per ciascun soggetto identificato tramite codice fiscale, le agevolazioni concesse a quest’ultimo a titolo di aiuti di Stato, aiuti SIEG, aiuti de minimis e aiuti de minimis SIEG nell’ambito degli ultimi 10 esercizi finanziari. La visura ricomprende altresì gli aiuti concessi nei settori agricoltura e pesca, presenti sui registri SIAN e SIPA, e resi disponibili su RNA tramite criteri di integrazione e interoperabilità.
- Visura Deggendorf
La visura Deggendorf, di cui all’articolo 13, comma 4, del D.M. n. 115/2017, contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero e consente di accertare se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora sia accertato che il soggetto richiedente rientri nell’elenco delle posizioni destinatarie di una decisione di recupero per l’illegittimità dell’aiuto dichiarata dalla Commissione Europea, questi non potrà fruire dell’agevolazione richiesta sino alla restituzione integrale dell’aiuto illegittimo ovvero fino al deposito di un importo corrispondente all’aiuto fruito presso un conto bloccato. Premesso quanto sopra, si rileva che, una volta resa pienamente operativa la consultazione preventiva e puntuale di RNA, soltanto al rilascio delle predette visure l’Istituto procederà ad autorizzare il soggetto alla fruizione dell’agevolazione. Si precisa infatti che l’effettuazione da parte dell’Istituto della visura Aiuti e della visura Deggendorf costituisce adempimento obbligatorio ai fini del rilascio del Codice Concessione “RNA – COR” che identifica nel Registro nazionale aiuti la misura individuale oggetto di concessione.
b) Verifiche relative agli aiuti de minimis e de minimis SIEG
Con specifico riferimento agli aiuti da erogare nei limiti del de minimis, la concessione dell’agevolazione in favore degli aventi diritto è subordinata alla verifica preventiva da parte dell’INPS, per il tramite del Registro nazionale aiuti, del rispetto dei massimali previsti dai regolamenti comunitari. La consultazione della banca dati in questione effettuata dall’Istituto tramite il codice fiscale del beneficiario determina il rilascio delle seguenti visure.
- Visura Aiuti
Per quanto concerne il contenuto della visura, si richiama quanto indicato al punto a) del presente paragrafo relativamente alla verifica degli aiuti di Stato e aiuti SIEG, nonché quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del D.M. 115/2017.
- Visura Aiuti de minimis
La visura Aiuti de minimis identifica, per ciascun soggetto richiedente l’agevolazione, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi a quest’ultimo nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso a livello di impresa unica, identificabili in tal senso dalle informazioni presenti nei Registri della Camera di Commercio e, ove esistenti, dalle informazioni raccolte dal soggetto concedente l’aiuto, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente l’agevolazione, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del D.M. 115/2017 citato. La visura ricomprende, altresì, gli aiuti de minimis concessi nei settori agricoltura e pesca presenti sui registri SIAN e SIPA e resi disponibili su RNA tramite criteri di integrazione e di interoperabilità. All’esito della visura de minimis, qualora sia accertato che l’importo dell’aiuto di cui si chiede la concessione è tale da non comportare il superamento, nel triennio, dei massimali previsti dai regolamenti comunitari, viene rilasciato un codice “RNA – COR” che consente la concessione della misura da parte dell’Istituto e la sua successiva registrazione sul Registro nazionale aiuti. Qualora, invece, all’esito delle verifiche effettuate sul Registro nazionale aiuti, quest’ultimo non dia come esito il codice “RNA – COR”, a causa del superamento della soglia de minimis, la relativa domanda di concessione presentata dal soggetto dovrà essere rigettata e l’aiuto richiesto non potrà essere oggetto di registrazione su RNA. Pertanto, si ribadisce che, una volta pienamente operativa la consultazione preventiva e puntuale del RNA per ogni agevolazione rientrante nel regime degli aiuti de minimis, l’INPS interrogherà preventivamente il Registro in trattazione e rilascerà la relativa autorizzazione solo laddove, a seguito della suddetta consultazione, vi sia sufficiente capienza di importi concedibili nel triennio mobile. L’autorizzazione alla fruizione di ulteriori agevolazioni ricadenti nel regime degli aiuti de minimis potrà essere rilasciata solo se l’intero importo dell’agevolazione richiesta rientri nel massimale degli aiuti de minimis concedibili ad uno stesso soggetto nel triennio. Si precisa, al riguardo, che, come previsto dall’articolo 14, comma 6, del citato D.M. n. 115/2017, soltanto a decorrere dal 1° luglio 2020 la verifica in merito al rispetto del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG avverrà in via esclusiva attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino alla suddetta data, pertanto, in aggiunta alla verifica da parte dell’Istituto del mancato superamento dei massimali de minimis per il tramite del Registro nazionale aiuti, il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà obbligatoriamente continuare a produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
5. Metodologia utilizzata dall’Istituto per l’implementazione del Registro nazionale aiuti, con particolare riferimento alle agevolazioni già oggetto di autorizzazione, e modalità operative per la gestione delle agevolazioni ancora da autorizzare
Con riferimento alle agevolazioni contributive costituenti aiuti di Stato, concesse dall’Istituto nel periodo 12 agosto 2017 – 31 dicembre 2018, l’INPS e il Ministero dello Sviluppo economico, quest’ultimo in qualità di soggetto gestore della banca dati RNA, hanno posto in essere, anche con il supporto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attività congiunte finalizzate all’inserimento di tali benefici nel predetto Registro nazionale aiuti. All’esito della predetta attività di cooperazione è stato possibile effettuare il popolamento della banca dati RNA con le misure di pertinenza dell’Istituto. Per quanto attiene, invece, agli aiuti di Stato concessi nell’anno 2019 - e sino alla data di entrata a regime del sistema di consultazione preventiva e puntuale del Registro -l’Istituto provvederà ad effettuare tutte le attività finalizzate all’inserimento in RNA delle predette agevolazioni con modalità analoghe a quanto posto in essere per gli aiuti concessi nel periodo 12 agosto 2017 – 31 dicembre 2018. Con successive disposizioni, che verranno diramate all’esito del completamento delle attività di adeguamento delle procedure informatiche, si darà atto dell’automatica consultazione, attraverso il “Portale delle agevolazioni” (ex DiResCo) gestito dall’INPS, della banca dati RNA. Tale consultazione avverrà in maniera preventiva e puntuale per ogni singola richiesta di agevolazione subordinata al regime de miminis e sarà propedeutica all’autorizzazione da parte dell’Istituto dell’aiuto. La predetta attività di verifica e inserimento della misura su RNA, non appena operativa, consentirà, ricevuta la richiesta di concessione dell’aiuto sul “Portale agevolazioni”, di accertare con una procedura automatizzata la sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio del provvedimento autorizzativo. Nello specifico, il controllo in materia di agevolazioni de minimis verrà effettuato prendendo in considerazione l’importo indicato nella domanda di concessione dell’aiuto da parte dell’azienda e verificando tramite RNA che tale importo, unitamente agli altri importi de minimis autorizzati nel triennio di riferimento alla medesima azienda, non comporti un superamento del massimale previsto. Si ribadisce, come in precedenza già evidenziato, che se, a seguito della suddetta consultazione, dovesse emergere il superamento della soglia de minimis, il codice “RNA – COR” non verrà rilasciato e contestualmente la domanda di agevolazione verrà rigettata per l’intero importo indicato nella richiesta.
6. Obblighi di trasparenza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato
In adempimento agli obblighi di comunicazione e informazione previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito un’apposita sezione “Trasparenza” del Registro nazionale aiuti, consultabile all’indirizzo “https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza” nella quale sono visionabili, senza restrizioni e senza necessità di autenticazione, le informazioni relative alle seguenti aree del Registro nazionale aiuti: - le misure agevolative; - gli aiuti individuali; - la lista “Deggendorf”; - le sezioni “Trasparenza” dei soggetti concedenti. Mediante le predette aree di riferimento, il soggetto che intende presentare istanza per il riconoscimento di un’agevolazione costituente aiuto di Stato può verificare le informazioni riportate su RNA afferenti alle misure di agevolazione presenti in banca dati e, in particolare, accedendo all’area “aiuti individuali” presente nella sezione “Trasparenza” del RNA, previa indicazione del codice fiscale, può visualizzare tutte le agevolazioni concesse allo stesso a titolo di impresa unica, per le quali è stata effettuata la registrazione sul Registro nazionale aiuti. Detta attività assume rilevanza in quanto consente a ciascuna impresa di verificare, preliminarmente alla richiesta di concessione di un’agevolazione costituente aiuto di Stato, se l’importo dell’aiuto per il quale presentare richiesta di concessione, in cumulo con gli aiuti de minimis ricevuti dalla stessa a titolo di impresa unica e registrati su RNA, rientri nell’ambito della soglia massima di legittimità prevista dai diversi regolamenti comunitari in materia. In tal modo, l’impresa è in grado di quantificare la misura massima dell’agevolazione che può essere richiesta all’Istituto nell’ambito degli aiuti de minimis, al fine di escludere un eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza da parte dell’autorità concedente per superamento della soglia massima di aiuto prevista dai regolamenti comunitari in materia. È altresì possibile verificare da parte del soggetto richiedente l’agevolazione se lo stesso rientri o meno nell’elenco “Deggendorf” contenente i destinatari di decisioni di recupero della Commissione europea per illegittimità dell’aiuto concesso. Si ribadisce che, qualora all’esito della predetta verifica il soggetto risulti presente nell’elenco “Deggendorf”, allo stesso non potranno essere concesse agevolazioni costituenti aiuti di Stato fino all’integrale restituzione dell’agevolazione dichiarata illegittima dalla Commissione europea ovvero fino al deposito di un importo corrispondente all’aiuto fruito presso un conto bloccato, secondo le modalità previste dalle citate circolari n. 124/2007 e n. 129/2007. Per quanto concerne, invece, gli aiuti erogati nei settori agricoltura e pesca, la relativa sezione “Trasparenza” presente sul Registro SIAN è consultabile all’indirizzo “https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/”. Si precisa, infine, che le verifiche effettuate per il tramite delle sezioni “Trasparenza” del Registro nazionale aiuti e del Registro SIAN nel settore agricolo non assumono il valore di certificazione della misura degli aiuti ricevuti da un soggetto, valore riconosciuto esclusivamente dalle visure rilasciate all’Istituto all’esito dell’interrogazione del Registro nazionale aiuti.
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