Direzione Centrale Entrate
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2016, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
1) Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
2) Lavoro ripartito (art. 41 D.lgs. 276/2003).
Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015, in attuazione della legge delega “Jobs Act” 10 dicembre 2014, n. 183, tra le “disposizioni finali” ha stabilito l’abrogazione delle previgenti norme in tema di “lavoro ripartito” (job sharing) in precedenza introdotto e regolato dall’ art. 41 D.lgs. 276/2003 (cd. legge Biagi). Conseguentemente, a partire dal 25 giugno 2015, non è più possibile presentare comunicazioni obbligatorie di assunzione per tale tipologia di contratto. Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Normativa di riferimento
(1) L’art. 2, della Legge 28/06/2012, n. 92 sostituisce la DS con l’ASpI (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160. (2) L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale. (3) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore. (4) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%). (5) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.). (6) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002). (7) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. (8) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. (9) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. (10) In applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
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