900330 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 53608 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 9880 SERVIZIO SANITARIO 4018 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI 941 SERVIZIO LEGALE N. 303 Circolare n. 167 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI SANITARI AI COORDINATORI LEGALI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile. Prime istruzioni. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 53608 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 9880 SERVIZIO SANITARIO 4018 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI 941 SERVIZIO LEGALE N. 303 Roma, 19 LUGLIO 1984 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 167 AI COORDINATORI SANITARI AI COORDINATORI LEGALI Allegati 2 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile. Prime istruzioni. Il 1 luglio 1984 e' entrata in vigore la legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1984. L'innovazione piu' significativa del provvedimento riguarda il concetto di invalidita' pensionabile per il quale viene fatto riferimento non piu' alla capacita' di guadagno ma a quella di lavoro che in sede di accertamento medico-legale garantisce una maggiore oggettivazione del giudizio. L'ulteriore innovazione di fondo e' rappresentata dalla previsione di due livelli di riduzione della capacita' di lavoro in corrispondenza dei quali sono previste due diverse prestazioni denominate, rispettivamente, assegno ordinario di invalidita' e pensione ordinaria di inabilita'. Ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidita' si considera invalido l'iscritto nell'assicurazione obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'I.N.P.S. la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Ai fini del diritto alla pensione ordinaria di inabilita' si considera inabile l'iscritto nell'assicurazione di cui sopra o il titolare di assegno di invalidita' il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. I requisiti contributivi, per coloro che presentino domanda nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge, sono gli stessi finora richiesti per il diritto alla pensione di invalidita'. Per i soli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti e' previsto il diritto all'assegno privilegiato di invalidita' ed alla pensione privilegiata di inabilita', anche in mancanza dei predetti requisiti contributivi, quando l'invalidita' o l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di servizio. L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' - sia ordinari che privilegiati - non spettano a coloro che presentino la relativa domanda dopo il compimento dell'eta' pensionabile. La pensione di inabilita' non spetta comunque al titolare di pensione di invalidita' liquidata con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984. Ai pensionati per inabilita' che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbisognino di assistenza continua spetta un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: ai fini della concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all'I.N.P.S. apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto. L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' non sono soggetti alla sospensione di cui all'art. 8 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 (1). Nei casi in cui l'invalidita' o l'inabilita' sia stata determinata da fatto di terzi, l'I.N.P.S. e' surrogato, fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni erogate, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione. Le disposizioni della legge n. 222 hanno effetto sulle prestazioni aventi decorrenza successiva al 1 luglio 1984 data di entrata in vigore del provvedimento. Ne consegue che, nulla risultando innovato in tema di decorrenza delle prestazioni per invalidita', la nuova disciplina deve trovare applicazione per tutte le domande presentate al predetto titolo a far tempo dal 1 luglio 1984. Le domande presentate anteriormente a tale data devono essere definite in base alla precedente normativa tenendo presente, peraltro, che nei casi in cui la decisione delle domande stesse o dei conseguenti ricorsi amministrativi intervenga dopo il 30 giugno 1984, i requisiti per il diritto a pensione che non risultino perfezionati entro quest'ultima data devono essere successivamente accertati con riferimento alla nuova disciplina considerando utili le domande stesse anche ai fini del diritto alle prestazioni di invalidita' previste dalla legge n. 222 (v. art. 18, 2 comma, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in "Atti ufficiali" 1968, pag. 459). Cio' premesso, al fine di evitare che i tempi tecnici necessari per la definizione delle istruzioni, delle procedure e dei moduli richiesti dalla nuova disciplina possano in qualche modo ritardare l'esercizio da parte degli assicurati dei diritti loro derivanti dalla legge n. 222, si forniscono qui di seguito le prime direttive cui le Sedi dovranno attenersi per la trattazione delle domande di prestazioni per invalidita' presentate a far tempo dal 1 luglio 1984: 1) devono continuare ad essere utilizzati i moduli di domanda attualmente in uso, avendo cura di contraddistinguerli con la seguente dicitura: "Legge 12 giugno 1984, n. 222. Avvertenza - allegare il Mod. Io 1/BIS compilato in ogni sua parte"; 2) unitamente al modulo di domanda in distribuzione deve essere fornito l'intercalare di cui all'allegato 1) che le Sedi provvederanno a duplicare in loco; 3) agli assicurati che dopo il 30 giugno 1984 abbiano presentato o presentino domanda su moduli privi della stampigliatura di cui al precedente punto 1), la Sede provvedera' a trasmettere, facendo riferimento alla domanda presentata, un esemplare dell'allegato 1) con espressa avvertenza che la domanda verra' esaminata e definita secondo le norme della legge n. 222; 4) nella fase di prima istruttoria, oltre ai consueti adempimenti, le Sedi avranno cura di richiedere all'interessato la dichiarazione di mod. RED 2 attestante i redditi propri e, se coniugato ma non separato legalmente, anche quelli del coniuge da rendere su altro RED 2; 5) ove risulti che l'invalidita' e/o l'inabilita' sia dipesa da fatto di terzi, le Sedi, in attesa di successive complete istruzioni, evidenzieranno tale circostanza richiedendo al lavoratore le notizie di cui al quadro 3 del Mod. Io 1/BIS. Nell'attesa che vengano modificate le procedure in atto al fine di consentire la gestione delle domande di prestazione in esame nell'ambito di nuove categorie di pensione, le domande stesse dovranno, per il momento, essere caricate sull'archivio EAD 75 contraddistinte con una delle "categorie" di pensione di invalidita' gia' in uso. Peraltro, al fine di rendere possibile l'individuazione, sul predetto archivio, delle domande di cui trattasi anche in relazione alla prestazione richiesta, nel campo 36 del pannello EAD 75 dovra' essere acquisito il codice "222" per le domande di pensione di inabilita', ovvero il codice "444" per le domande di assegno di invalidita'. Per la rilevazione statistica sui modelli 14.0 delle domande di prestazioni di invalidita', si fa rinvio ad apposita circolare in corso di emanazione. Per quanto attiene agli immediati adempimenti di carattere sanitario, in attesa di impartire agli Uffici medici delle Sedi piu' dettagliate e particolareggiate istruzioni e in attesa della modifica dei modd. S.S. 3 e S.S. 4 si puntualizza quanto segue: a) gli accertamenti sanitari per l'assegno ordinario di invalidita' dovranno tener conto delle informazioni lavorative desunte dall'intercalare predisposto (all. 1) che dovra' essere sempre allegato, unitamente ad ogni altra notizia utile fornita dagli Uffici della Sede, al fascicolo sanitario. In assenza di tali elementi, indispensabili al momento della raccolta dell'anamnesi lavorativa, il medico della Sede non procedera' agli accertamenti medico-legali in quanto impossibilitato ad esprimere una esatta valutazione della riduzione della capacita' lavorativa con riferimento alle attitudini confacenti; b) gli accertamenti sanitari a seguito di domanda per pensione ordinaria di inabilita' dovranno tener conto del piu' severo requisito imposto dalla legge 222 ("permanente e assoluta incapacita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa") rispetto a quello dell'assegno ordinario di invalidita', a fronte del piu' favorevole riconoscimento economico che comporta; c) per l'accertamento del diritto all'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa si rammenta che la norma prevede per tale riconoscimento l'esistenza di uno stato di inabilita' che richiede un'assistenza continua necessaria sia per l'impossibilita' di deambulare (plegie, amputazione, ecc.) sia per l'impossibilita' a sopperire alle piu' comuni esigenze degli atti quotidiani della vita. Ad ogni buon fine, a puro titolo di riferimento, si allega la tabella in uso presso l'I.N.A.I.L. per la concessione di analogo assegno (All. 2). Per quanto concerne il contenzioso giudiziario - considerato che le nuove prestazioni di cui alla legge n. 222/1984 sono sempre riconducibili alla invalidita' pensionabile, della quale la stessa legge n. 222/1984 ha soltanto modificato la disciplina e sottolineato che l'art. 149 disp. att. c.p.c. e' stato espressamente dettato dal legislatore per le controversie in materia di invalidita' pensionabile non sembra dubbio che la nuova disciplina dell'invalidita' pensionabile debba trovare immediata applicazione, quale ius superveniens, a far tempo dal 1 luglio 1984, anche nei giudizi promossi per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita' ai sensi della precedente disciplina. Ne consegue che le domande giudiziali proposte sulla base di domanda amministrativa presentata anteriormente al 1 luglio 1984 devono essere considerate utili - beninteso per l'ipotesi di mancato riconoscimento della esistenza dello stato di invalidita' pensionabile in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 222/1984 - anche ai fini del riconoscimento del diritto alle nuove prestazioni previste dalla legge medesima. Pertanto, sul piano operativo - essendo ben ipotizzabile la insussistenza, fino al 30 giugno 1984, di uno stato invalidante pensionabile ai sensi della precedente disciplina ed altresi' la sopravvenienza, dopo la data suddetta, per effetto di aggravamenti o nuove infermita', del requisito sanitario previsto per il diritto alle nuove prestazioni - dovra' essere prospettata al giudice una formulazione del quesito peritale che faccia carico al C.T.U. di accertare, per il periodo anteriore al 1 luglio 1984, la sussistenza o meno di una riduzione della capacita' di guadagno a meno di un terzo e, in caso di accertamento negativo, di verificare l'esistenza o meno, per il periodo successivo al 30giugno 1984, dello stato di invalidita' o di inabilita' previsto dalle nuove disposizioni. Ovviamente, in caso di accertata inabilita', il C.T.U. dovra' anche verificare l'esistenza o meno delle particolari condizioni personali richieste dall'art. 5 per il diritto all'assegno mensile ivi previsto. Inoltre, avuto riguardo al disposto dell'art. 14 - qualora nel corso del giudizio emergano elementi che inducano a ritenere che il complesso nosologico riscontrato nell'assicurato sia eventualmente ascrivibile, in tutto o in parte, a responsabilita' di terzi, si dovra' far precisare dal C.T.U. la percentuale di riduzione della capacita' di lavoro determinata dall'evento imputabile eventualmente al terzo e la pratica dovra' essere tenuta in evidenza al fine del possibile utile esercizio dell'azione surrogatoria ai sensi dello stesso art. 14. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI --------------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961. ALLEGATO 1 MOD. Io 1 bis - omissis - ALLEGATO 2 TABELLA DELLE MENOMAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO ALL'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATA 1) Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o piu' grave; 2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici; 3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori; 4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori; a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra; b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi; 5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi anche se sia possibile l'applicazione di protesi; 6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore: a)sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia; b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia; 7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale; 8) Malattie o infermita' che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.