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Circolare numero 20 del 10-02-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 10/02/2020
Circolare n. 20
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2020

SOMMARIO:

Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

INDICE

 

1. Premessa

2. Trattamenti di integrazione salariale

3. Fondo Credito

a) Assegno ordinario

b) Assegno emergenziale

4. Fondo Credito Cooperativo

a) Assegno emergenziale

5. Indennità di disoccupazione NASpI

6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

7. Indennità di disoccupazione agricola

8. Assegno per attività socialmente utili

 

 

 

 

 

1. Premessa

 

L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

Con la presente circolare vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

 

 

2. Trattamenti di integrazione salariale

 

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2020, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

 

 

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48

Basso

998,18

939,89

Superiore a 2.159,48

Alto

1.199,72

1.129,66

  

 

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/84 e dell’art. 13 della L. 223/91), anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.

 

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 

 

 Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.159,48

Basso

1.197,82

1.127,87

Superiore a 2.159,48

Alto

1.439,66

1.355,58

 

 

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 

 

 

3. Fondo Credito               

a) Assegno ordinario 

 

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

 

Massimali assegno ordinario

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a      2.184,24

1.186,29

Compresa tra  2.184,24 – 3.452,74

1.367,35

Superiore a     3.452,74

1.727,41

 

  b) Assegno emergenziale

 

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

 

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80%della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

 

 

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)

Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)

Inferiore a 41.829,33

2.443,35

2.300,66

Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77

2.752,41

Superiore a 55.037,77

3.852,34

  

 

4. Fondo Credito Cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

 

 Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)

Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)

Inferiore a 39.543,11

2.343,44

2.206,58

Compresa tra 39.543,11– 55.152,24

3.151,99

Superiore a 55.152,24

3.666,06

 

 

 

5. Indennità di disoccupazione NASpI

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.227,55 per il 2020.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2020, 1.335,40.

 

6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.227,55 per il 2020.

 

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2020, 1.335,40.

 

7. Indennità di disoccupazione agricola

 

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2020 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2019, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

 

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 5 del 25 gennaio 2019 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a 1.193,75 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 993,21 (quanto al massimale più basso).

 

8. Assegno per attività socialmente utili

 

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2020, a 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele