900302 SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Circolare n. 203 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare. SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Roma, 8 ottobre 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Circolare n. 203 Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati 7 OGGETTO: Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare. La legge 13 maggio 1988, n. 153 (1), ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, concernente, all'art. 2, la normativa istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare, la quale ha gia' formato oggetto delle circolari n. 21 del 3 febbraio 1988 (2), e n. 59 del 24 marzo 1988 (3). Con la presente si illustrano le modifiche apportate all'art. 2 del provvedimento in esame, si forniscono chiarimenti al riguardo e si impartiscono ulteriori istruzioni in materia. PARTE PRIMA Criteri generali 1. - NUCLEO FAMILIARE 1.1. - Familiari, residenti all'estero, di cittadino straniero. Al comma 2, primo periodo, sono state soppresse le parole: "ed e' concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale". Dopo il comma 6 e' stato aggiunto il seguente comma 6 bis: "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli Affari esteri". Pertanto, possono far parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati, di cui all'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, residenti all'estero sia di cittadino italiano sia di cittadino straniero; in quest'ultimo caso deve pero' sussistere una delle condizioni fissate dal predetto comma 6 bis. Nella sostanza, con le modifiche sopra indicate, viene confermata la normativa stabilita ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 T.U. delle norme sugli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, come da testo introdotto dall'art. 32 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (4). Conseguentemente, le istruzioni impartite con la circolare n. 1107 C.I. - n. 1327 G.S. del 19 maggio 1986 (5) - seppure con i necessari adattamenti - mantengono la loro validita' anche dopo il 31 dicembre 1987, mentre vengono meno le difformi istruzioni impartite in proposito con la circolare n. 59 del 24 marzo 1988 e con quella ai datori di lavoro allegata alla precedente circolare n. 21 del 3 febbraio 1988. 1.2 - Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori Allo stesso comma 6 e' stato aggiunto il seguente periodo: "Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti". La predetta disposizione consente di includere nel nucleo familiare del richiedente i fratelli, le sorelle ed i nipoti (minorenni ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro) del richiedente stesso, che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Naturalmente i fratelli, le sorelle ed i nipoti di cittadino straniero richiedente l'assegno possono far parte del suo nucleo familiare, se residenti all'estero, alle condizioni previste per i figli ed equiparati dal comma 6 bis dell'art. 2 in discorso come sopra illustrato. 2. - AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Il secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell'art. 2 in questione sono stati sostituiti dai seguenti: "I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile". Pertanto, i livelli di reddito familiare sono aumentati di dieci milioni se i nuclei familiari interessati comprendono soggetti maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. La modifica apportata in merito dalla legge di conversione riguarda i soggetti minorenni per i quali, ai fini del predetto aumento di dieci milioni, e' piu' giustamente prevista una particolare condizione di incapacita' anziche', come per i maggiorenni, uno stato di inabilita' a proficuo lavoro. La condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile determina l'aumento di due milioni dei livelli di reddito familiare. In pratica la legge di conversione ha chiarito che la predetta condizione va in sostanza riferita soltanto al richiedente l'assegno, come del resto era stato gia' previsto nelle circolari sopra richiamate. 3. - INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE All'art. 2 in questione, in sede di conversione in legge, e' stato, infine, aggiunto il seguente comma 8 bis: "Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu' di un assegno. Peri componenti il nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante". La norma ripropone in sostanza la disciplina dell'incompatibilita' vigente nella precedente normativa tra trattamenti di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni nella loro erogazione o comunque duplicazioni nei confronti dei medesimi familiari in relazione ai quali possono spettare i trattamenti stessi. E' esclusa, pertanto, come nella precedente normativa, la possibilita' di duplicare lo stesso trattamento di famiglia (nel caso, assegno per il nucleo familiare) sia che esso possa spettare, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio, pensionato da lavoro dipendente che continui ad esplicare attivita' di lavoro dipendente) sia invece che possa spettare a soggetti diversi, cioe' all'uno ed all'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente). Del pari e' esclusa la possibilita' di duplicare, relativamente ai medesimi familiari, i diversi trattamenti di famiglia eventualmente spettanti (nel caso, assegno per il nucleo familiare ed assegni familiari o analogo trattamento) sia che essi possano spettare, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio, pensionato da lavoro autonomo che esplichi attivita' di lavoro dipendente), sia invece che essi possano spettare a soggetti diversi, cioe' all'uno ed all'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore dipendente, l'altro coltivatore diretto). In tali casi, comunque, permane la possibilita' di percepire il diverso trattamento di famiglia (nel caso, assegni familiari o analogo trattamento) per i familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione, cioe' per i familiari che non vengono considerati componenti del nucleo familiare ai fini della corresponsione del relativo assegno (ad esempio, figli ed equiparati maggiorenni studenti). Devono altresi' ritenersi tuttora operanti, unitamente i relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (6) (parita' tra uomo e donna nella percezione del trattamento di famiglia, in alternativa ovvero con priorita' del genitore con il quale i figli convivono) e dall'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (7) (diritto del coniuge cui, in caso di separazione legale o di divorzio, i figli sono affidati, a percepire il trattamento di famiglia anche sulla posizione di titolarita' del diritto dell'altro coniuge non affidatario dei figli). Va precisato infine che tutti gli anzidetti criteri riferiti ai coniugi nei confronti dei figli ed equiparati ex art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, si applicano del pari ai genitori naturali degli stessi che non siano tra loro coniugati, ad eccezione ovviamente di quelli concernenti le ipotesi di cui all'art. 211 della legge n. 151/1975. 4. - REDDITO FAMILIARE 4.1 - Non computabilita' di taluni emolumenti 4.1.1. - Indennita' di accompagnamento Con circolare n. 150 del 6 luglio 1988 (8), e' stato precisato che le pensioni di guerra (in virtu' del loro carattere risarcitorio) e le indennita' di accompagnamento (agli invalidi civili totalmente inabili) di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (per la loro natura di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario) devono essere escluse dalla determinazione del reddito familiare ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia. Ad integrazione di quanto sopra, si chiarisce che debbono del pari essere escluse dalla anzidetta determinazione anche le analoghe indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilita' del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non deambulanti o bisognosi di assistenza continua, ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato affetti da una delle mutilazioni o invalidita' che danno titolo all'assegno di super invalidita'. 4.1.2 - Trattamenti di famiglia comunque denominati Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 5 della circolare n. 59 del 24 marzo 1988 (nonche' dell'allegato B della precedente circolare n. 21 del 3 febbraio 1988), si chiarisce che i redditi da lavoro debbono essere considerati al netto degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione a norma di quanto previsto dal D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447 (9) oltreche', ovviamente, dell'assegno per il nucleo familiare. Pertanto dalla determinazione del reddito familiare vanno esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per legge. 4.1.3 - Indennita' di trasferta In virtu' di quanto disposto dall'art. 48, quarto comma del D.P,.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (gia' art. 48, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in "Atti ufficiali" pag. 2416), le indennita' di trasferta, per la parte non eccedente il limite previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale, non costituiscono reddito e, quindi, non vanno computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare. Esse non vanno considerate nemmeno tra i redditi esenti. 4.2 - Computabilita' di taluni redditi tra quelli da lavoro dipendente 4.2.1. - Pensioni esenti dall'IRPEF Ad integrazione di quanto indicato alla lettera c) del paragrafo 6 della citata circolare n. 59 del 24 marzo 1988 (nonche' dell'allegato B della precedente circolare n. 21 del 3 febbraio 1988), si chiarisce che, ai fini della commisurazione dei redditi da lavoro dipendente ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, sono da annoverarsi tra i predetti redditi anche quelli derivanti da pensione o assegni esenti dall'IRPEF, quali ad esempio le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. Cio' in quanto detti trattamenti sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. n. 917/1986 (e del precedente D.P.R. n. 597/1973), redditi da lavoro dipendente, pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtu' di specifiche disposizioni. 4.2.2. - Assegni periodici A precisazione di quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 6 della citata circolare n. 59, si chiarisce che rientrano tra i redditi da lavoro dipendente i redditi percepiti per assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Tali redditi, infatti, costituiscono per il coniuge percettore, a norma dell'art. 47, primo comma, lett. i), del citato D.P.R. n. 917/1986 (gia' art. 47, primo comma, lett. f, del D.P.R. n. 597/1973), reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Qualora dal provvedimento giudiziale non risulti la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, detti assegni, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50%. PARTE SECONDA Istruzioni operative 5. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FIGLI DI DIVORZIATI O SEPARATI LEGALMENTE O FIGLI NATURALI (PROPRI O DEL CONIUGE) LEGALMENTE RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE OVVERO FIGLI DELL'ALTRO CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO SCIOLTO PER DIVORZIO OVVERO FRATELLI, SORELLE E NIPOTI. La corresponsione da parte dei datori di lavoro dell'assegno per il nucleo familiare nei casi sopraindicati e' subordinata ad autorizzazione, da rilasciare sul mod. ANF 43 di nuova istituzione (all. n. 1). A tal fine dovra' essere presentata alla competente Sede dell'INPS apposita domanda redatta sul mod. ANF 42, anch'esso di nuova istituzione (all. n. 2). La domanda di autorizzazione va anche presentata in tutti i casi in cui sul modulo di domanda del trattamento di famiglia non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo figli non riconosciuti dall'altro genitore). Alla domanda di autorizzazione deve essere, naturalmente, allegata la documentazione attestante la relativa situazione (ad esempio: certificato di stato di famiglia, sentenza di separazione legale o di divorzio, certificato di morte dei genitori), onde consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti. Nel caso in cui i soggetti di cui trattasi siano inabili a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano persistenti difficolta' a svolgere le funzioni ed i compiti propri della loro eta', occorre allegare anche la documentazione di cui ai successivi paragrafi 6 o 7. Ovviamente, nell'ipotesi di pagamento diretto dell'assegno per il nucleo familiare, le predette domande di assegno, da presentare alla competente Sede dell'Istituto, saranno corredate della documentazione come sopra precisato. 6. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI MAGGIORENNI INABILI AD UN PROFICUO LAVORO Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se la domanda e' corredata della documentazione attestante lo stato di inabilita' dei soggetti maggiorenni inabili. In particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle USL (10) o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali attestante la totale inabilita' (invalidita' al 100%) del soggetto menomato ovvero copia autenticata dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilita' a carico dell'INPS (11) o di rendita per inabilita' permanente assoluta a carico dell'INAIL. In mancanza della predetta documentazione, dovra' essere accertato dall'Ufficio sanitario dell'Istituto lo stato d'inabilita' a proficuo lavoro. A tal fine dovra' essere presentata alla competente Sede dell'istituto apposita domanda, compilata sul mod. ANF 42, corredata dalla certificazione medica di parte, redatta su mod. SS 3/AF, attestante lo stato di inabilita'. Effettuati i necessari accertamenti, sui cui criteri si fa riserva di successive istruzioni, la Sede dell'Istituto, se del caso, provvedera' (salvo che nell'ipotesi di pagamento diretto) a rilasciare, sul mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al datore di lavoro. 7. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI MINORENNI NELLE PREVISTE CONDIZIONI DI INCAPACITA' Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se la domanda e' corredata della documentazione attestante per i minorenni in questione l'esistenza di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'; in particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle USL (10) o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali da cui risulti il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il conseguimento dell'indennita' di accompagnamento concessa per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua ovvero il riconoscimento delle condizioni previste dagli artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per il conseguimento dell'assegno concesso per i minori non deambulanti. In mancanza della predetta documentazione, dovra' essere accertato dall'Ufficio sanitario dell'Istituto lo stato di salute come richiesto dalla legge. A tal fine dovra' essere presentata alla competente Sede dell'Istituto apposita domanda, compilata sul mod. ANF 42, corredata della certificazione medica di parte, redatta su mod. SS 3/AF, attestante il predetto stato di salute. Effettuati i necessari accertamenti, sui cui criteri si fa riserva di successive istruzioni, la Sede dell'Istituto, se del caso, provvedera' (salvo che nell'ipotesi di pagamento diretto) a rilasciare, sul mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al datore di lavoro. 8. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO Anche in tali casi deve essere richiesto, a mezzo del mod. ANF 42, il rilascio da parte della Sede, nella cui circoscrizione il lavoratore presta la propria attivita' (12), di apposita autorizzazione sul mod. ANF 43, da consegnare poi al datore di lavoro (salvo ovviamente le ipotesi di pagamento diretto). Al mod. ANF 42 deve essere, naturalmente, allegata la documentazione ordinaria prescritta per le varie situazioni (v. precedenti punti 5, 6 e 7). Laddove esistano specifici formulari, si potra' ovviamente far ricorso ad essi; come e' il caso, ad esempio, del mod. E 404, che sostituisce - nel quadro della normativa comunitaria - la certificazione medica attestante lo stato di inabilita' dei soggetti interessati. In tutti i casi, dovra' essere acclusa, in aggiunta al certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici italiani per i soggetti residenti in Italia, un'equivalente documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati. Per i congiunti residenti in uno degli Stati membri della C.E.E., potra' essere utilizzato anche l'apposito formulario E 401. Qualora vengano prodotte certificazioni particolari rilasciate in base alla legislazione locale, esse dovranno essere munite di attestazione del competente Ufficio Consolare italiano che faccia fede della loro validita' alla stregua delle leggi locali o, se del caso, della circostanza che esse rappresentino l'unico modo possibile per certificare in un determinato Stato le varie situazioni di fatto o di diritto contemplate dalla legislazione italiana (13). Si ritiene opportuno far presente che - tenuto conto degli strumenti internazionali attualmente in vigore - devono essere conteggiati fra i componenti del nucleo familiare i congiunti, residenti all'estero, di cittadini stranieri appartenenti a Stati membri delle Comunita' Europee nonche' ai seguenti Paesi: Austria, Capo Verde, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia (14). Per quanto concerne i pensionati, ai Paesi sopracitati vanno aggiunti i seguenti: Australia (dal 1 settembre 1988), Canada (e Quebec), Norvegia, Stati Uniti e Uruguay. Viceversa, non si devono computare i familiari, residenti in Austria, dei cittadini austriaci, atteso che nella relativa convenzione non esiste alcuna esplicita disposizione riguardante i titolari di pensione (15). Per quanto si riferisce ai cittadini tunisini con familiari residenti in Tunisia, si sottolinea che, dato il disposto dell'art. 24, paragrafo 1, della Convenzione, dovranno essere esclusi dal novero dei componenti il nucleo familiare i figli oltre il quarto (in osservanza della disposizione anzidetta, non possono, infatti, essere presi in considerazione piu' di quattro figli). Tutto cio' premesso, diventa di fondamentale importanza nei casi in esame l'acquisizione del certificato di cittadinanza dello straniero che richieda l'assegno in parola per i congiunti residenti all'estero. Per la documentazione della situazione reddituale dei cittadini stranieri residenti all'estero restano naturalmente applicabili le istruzioni di cui al punto 2 della circolare n. 1107 C.I. - n. 1327 del 19 maggio 1986 (16). 9. - MODULO DI DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E RELATIVA DICHIARAZIONE REDDITUALE (MOD. ANF 88/89). Per le domande di assegno per il nucleo familiare e relative dichiarazioni reddituali, che devono essere presentate dai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, disoccupati, etc.) e dai richiedenti la pensione derivante da lavoro dipendente, ai fini della percezione dello stesso assegno per il periodo 1' luglio 1988- 30 giugno 1989, e' stato istituito il modulo ANF 88/89 (All. n. 3). Tale modulo sostituisce gli analoghi moduli A.F. 59 e RED/tf in uso per i predetti soggetti fino al 30 giugno 1988; in tal modo si e' provveduto ad unificare in un solo modulo la domanda di assegno per il nucleo familiare e la relativa dichiarazione reddituale. In merito alla compilazione del mod. ANF 88/89 si rinvia alle note e alle avvertenze contenute nel retro del modulo stesso, nonche' al paragrafo 4 della presente circolare. 10. - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE O DELLE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI (MOD ANF-VAR 88/89). Per la dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988- 30 giugno 1989 deve essere utilizzato il modulo ANF-var 88/89 (all. n. 4), che sostituisce il modulo RED/tf-var in uso per i percettori dello stesso assegno fino al 30 giugno 1988. In merito alla compilazione del mod. ANF-var 88/89 si rinvia alle note contenute nel retro del modulo stesso, nonche' al paragrafo 4 della presente circolare. 11. - ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO Con messaggio T.P. n. 13119 del 14 giugno 1988 (all. n. 5), le Sedi sono state invitate a comunicare ai datori di lavoro di provvedere, sulla base della documentazione presentata dai lavoratori, in particolare dei mod. ANF 88/89 e ANF-var 88/89 agli adempimenti relativi alla corresponsione, agli aventi diritto, dell'assegno per il nucleo familiare spettante a decorrere dal 1' luglio 1988, attenendosi alle istruzioni gia' impartite con la precedente circolare concernente l'istituzione dell'assegno per il nucleo familiare. Come precisato con Messaggio T.P. n. 47206 del 21 settembre 1988 (all. n. 6), i datori di lavoro, per il momento e in attesa di apposite istruzioni, dovranno conservare i modd. ANF 88/89 e ANF var-88/89 presentati dai lavoratori. 12. - LAVORATORI DOMESTICI Ai fini della definizione delle domande di assegno per il nucleo familiare per il 2' semestre 1988 e della relativa liquidazione, le Sedi invieranno agli interessati due copie del mod. ANF 88/89 allo scopo di conoscere la composizione del nucleo familiare e la relativa situazione reddituale concernente l'anno 1987. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per quanto riguarda la maschera da utilizzare per l'acquisizione dei dati relativi ai periodi successivi al 1987. 13. - LAVORATORI CHE PERCEPISCONO UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA ORDINARIO O SPECIALE. Sciogliendo la riserva contenuta al paragrafo 21.1 della circolare n. 59 del 24 marzo 1988, si precisa che le domande dei disoccupati contenenti richieste di assegno per il nucleo familiare per i periodi successivi al 30 giugno 1988 dovranno essere presentate utilizzando il mod. ANF 88/89 in duplice copia. Tali domande dovranno essere istruite sulla base dei criteri stabiliti con la predetta e con la presente circolare. 14. - PENSIONATI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI, DEI FONDI DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI DELL'AGO E DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO Ai fini dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione, si precisa che le stesse dovranno essere definite come appresso specificato. 1 gennaio - 30 giugno 1988 Per la corresponsione dell'assegno nel periodo suaccennato e' preso in considerazione il reddito conseguito nell'anno 1986 del richiedente la pensione e dagli altri soggetti che compongono il nucleo familiare alla data del 1' gennaio 1988 o alla successiva data di decorrenza del relativo diritto. Qualora dagli elementi in atti non risultino il reddito conseguito nell'anno 1986 e la composizione del nucleo familiare al 1' gennaio 1988, le Sedi invieranno agli interessati due copie del mod. Red/tf 1987 bis (all. 1 alla circolare n. 21 del 3 febbraio 1988), allo scopo di acquisire gli elementi che necessitano per la definizione della pratica. 1 luglio 1988 - 30 giugno 1989 Per la corresponsione dell'assegno nel periodo suaccennato e' preso in considerazione il reddito conseguito nell'anno 1987 dal richiedente la pensione e dagli altri soggetti che compongono il nucleo familiare alla data del 1' luglio 1988 o alla successiva data di decorrenza del diritto. A tal fine gli interessati presenteranno il Mod. ANF 88/89 in duplice copia. Per la definizione delle domande relative ai suaccennati periodi le Sedi si atterranno alle istruzioni impartite con circolari n. 21 del 3 febbraio 1988 e n. 59 del 24 marzo 1988, nonche' con la presente. Per quanto riguarda i titolari di pensioni in essere si fa riserva di successive istruzioni. * * * Per quanto non disciplinato dalla presente circolare e dalle piu' volte citate circolari n. 21 e n. 59, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni non appena gli Organi deliberanti si saranno pronunciati su talune questioni interpretative e applicative concernenti l'art. 2 in argomento. Questa Sede Centrale ha predisposto sulla materia trattata una circolare per i datori di lavoro (all. A). Le Sedi sono autorizzate a provvedere alla riproduzione in loco della suddetta circolare ed a distribuirla con ogni possibile sollecitudine. I dirigenti delle Sedi regionali, ove lo ritengano opportuno per motivi di rapidita' di fornitura e di economia di spesa, potranno accentrare le operazioni di riproduzione della circolare presso una Sede o direttamente presso la Sede regionale. Copia della presente circolare dovra' essere inviata con immediatezza alle Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro ed agli Enti di Patronato, ai fini di una piu' rapida divulgazione della stessa. Le Sedi, inoltre, provvederanno alla riproduzione in loco dei moduli ANF 42 e ANF 43. p. IL DIRETTORE GENERALE ----------- (1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1113. (2) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 183. (3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 910. (4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794. (5) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431. (6) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1924. (7) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 949. (8) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1795. (9) V. "Atti ufficiali" 1976, pag. 1443. (10) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in "Atti ufficiali" pag. 1763, la competenza in materia e' attribuita alle "Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile". (11) Si richiama l'attenzione sulla circostanza che al fine in argomento non interessano le pensioni di invalidita' concesse in base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, in "Atti ufficiali" pag. 1787 ("Revisione della disciplina della inabilita' pensionabile") ne' gli assegni di invalidita' concessi a norma della predetta legge, ma soltanto le pensioni di inabilita' previste dalla stessa legge per i casi di assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (invalidita' al 100%). (12) V. circolare n. 2057 Prs. - n. 539 G.S. del 26 giugno 1975, punto II, in "Atti ufficiali" 1975, pag. 1319, per quanto riguarda i Regolamenti C.E.E., nonche' le specifiche circolari emanate per le singole convenzioni bilaterali (cfr. a titolo esemplificativo, circolare n. 4002 C.I. del 29 febbraio 1984, punto 21, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712 per la Convenzione italo-austriaca, circolare n. 1802 C.I. del 13 gennaio 1986, punto 10, in "Atti ufficiali" 1986, pag. 189, per la Convenzione italo-monegasca e circolare n. 3200 C.I. del 1' settembre 1987, cap. IV, punti 2 e 3, in "Atti ufficiali" 1987, pag. 2288, per la Convenzione italo-tunisina). (13) V. circolare n. 1092 del 27 dicembre 1984, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 3878. (14) A questi Paesi sono da aggiungere Jersey e le isole del Canale, alle quali continua ad applicarsi la vecchia convenzione italo-britannica del 28 novembre 1951. (15) V. punto 20 della circolare n. 4002 C.I. - n. 746 Rg. gia' citata, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712. (16) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431. ------------------------------------------------------------------- Allegato 1 Mod. A.N.F. 43 DA CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sede di .............. Su richiesta del Sig. ...............nato a ............. (.................) il ..................... residente a........ ................................ (..........................) Via............................................................. si riconosce il diritto: A) ad includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari, con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata: COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE (1) DECORRENZA 1)......... ....... ............. ............ .......... 2)......... ....... ............. ............ .......... 3)......... ....... ............. ............ .......... 4)......... ....... ............. ............ .......... B) all'aumento dei livelli reddituali in quanto i familiari indicati ai nn. .... del punto A) ovvero il coniuge ...................... cognome .............. sono stati riconosciuti inabili a proficuo lavoro. nome C) all'aumento dei livelli reddituali in quanto per i seguenti familiari, minori di anni 18, e' stata riconosciuta l'esistenza di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta': 1) ............................................................. 2) ............................................................. Scade il ............... per..............................(2). IL DIRIGENTE IL REPARTO ....................... Data............ Timbro della Sede ---- (1) Indicare la lettera corrispondente al caso che si verifica: A) figlio di coniugi legalmente separati o divorziati; B) figlio dell'altro coniuge nato da precedente matrimonio sciolto per divorzio; C) figlio naturale (del richiedente o del suo coniuge) riconosciuto anche dall'altro genitore; D) mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente; E) fratello, sorella o nipote del richiedente orfano di entrambi i genitori e non avente diritto a pensione ai superstiti; F) figlio od equiparato maggiorenne inabile ad un proficuo lavoro; G) familiare residente all'estero di cittadino straniero. (2) Indicare cognome e nome del familiare per il quale si rende necessaria una revisione (ad es. scadenza fissata dal medico dell'INPS o scadenza dei termini dell'affidamento temporaneo). ------------------------------------------------------------------- Allegato 2 Mod. A.N.F. 42 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD INCLUDERE DETERMINATI FAMILIARI NEL NUCLEO FAMILIARE E/O DEL DIRITTO ALLO AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (1). Spazio riservato all'INPS Data di presentazione della domanda All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (timbro a calendario) Sede di --------------- (2) Il/la sottoscritto/a .............................................. (cognome e nome) nato/a a ...................................(......................) il .......... di cittadinanza ................. (3) abitante nel Comune di ..................................... (..................) Via ......................................., n. .................. occupato/a alle dipendenze della Ditta............................. domiciliata nel Comune di................. (.......................) Via..........................................n'................... esercente attivita' di............................................ trovandosi nelle condizioni previste dalle vigenti norme di legge, C H I E D E (4) A) il riconoscimento del diritto ad includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari, con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata: COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE (5) DECORRENZA 1) ........ ....... .............. ............. ........ 2) ........ ....... .............. ............. ........ 3) ........ ....... .............. ............. ........ 4) ........ ....... .............. ............. ........ B) Il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali in quanto i familiari indicati ai nn. ........ del punto A) ovvero il coniuge ........................................... (cognome e nome) sono inabili ad un proficuo lavoro C) il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali in quanto i seguenti familiari, minori di anni 18, hanno difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro eta': COGNOME NOME DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA (6) 1) ......... ........ ............. ....................... 2) ......... ........ ............. ....................... ALLEGA la documentazione prescritta per i singoli casi (1). -------------------------------------------------------------------- NOTE (1) La domanda deve essere presentata, corredata del certificato di stato di famiglia (del richiedente e dei familiari eventualmente non conviventi) nonche' dell'ulteriore prescritta documentazione, nei seguenti casi: A) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel nucleo familiare figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati dai competenti Organi a norma di legge) che si trovino nelle seguenti condizioni: - figli di coniugi legalmente separati o divorziati. In tal caso occorre allegare copia della sentenza di separazione o di divorzio nonche', se la richiesta viene avanzata in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore: dichiarazione concernente i dati indispensabili per l'individuazione del datore di lavoro del genitore non affidatario, nonche' i dati anagrafici del genitore predetto. Qualora l'inclusione nel nucleo riguardi figli od equiparati maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro non precedentemente affidati al richiedente ne' con lui convivente: dichiarazione rilasciata dagli stessi o da chi esercita la curatela, debitamente documentata, attestante la volonta' di essere inclusi nel nucleo familiare del richiedente. - figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio. In tal caso occorre allegare la documentazione attestante la situazione e i dati anagrafici dell'ex coniuge. - figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore. In tal caso occorre allegare la documentazione attestante la situazione e i dati anagrafici dell'altro genitore. La domanda va presentata comunque in tutti i casi in cui non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente, eccetto i casi di vedovo/a non risposato/a o di genitore naturale il cui figlio non sia stato riconosciuto dall'altro genitore. In tali casi occorre allegare una dichiarazione attestante la circostanza per la quale l'altro genitore non puo' o non vuole sottoscrivere la dichiarazione prescritta nonche' i dati anagrafici dell'altro genitore. B) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel nucleo familiare fratelli, sorelle, nipoti del richiedente, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti, minori di anni 18 o maggiorenni inabili a proficuo lavoro (e in quest'ultimo caso, conseguente riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali). In tal caso occorre allegare: certificato di morte dei genitori, dei fratelli, sorelle, nipoti; dichiarazione di responsabilita' - rilasciata, in caso di minorenni dall' esercente la potesta' dei genitori, in caso di maggiorenni inabili dai maggiorenni stessi o da chi esercita la curatela, debitamente documentata - attestante che nessuno percepisce per gli stessi alcun trattamento di famiglia, che gli stessi sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti, nonche' l'attivita' svolta dai genitori degli stesi, specificando, se trattavasi di lavoratori dipendenti, se dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti pubblici (in tal caso indicando l'Ente). Nel caso in cui i fratelli, sorelle, nipoti siano maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con persistenti difficolta' a svolgere le funzioni e i compiti propri della loro eta', occorre allegare anche la certificazione di cui ai successivi punti C) e D). C) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel nucleo familiare figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro (e conseguente riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali) ovvero richiesta di riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali in presenza di coniuge maggiorenne inabile a proficuo lavoro, nei casi in cui non possa essere prodotta la certificazione di totale inabilita' (o copia della stessa) rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle U.S.L. o delle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, ovvero la copia autenticata del certificato di pensione di inabilita' a carico dell'INPS o della rendita per inabilita' permanente assoluta a carico dell'INAIL. In tal caso occorre allegare certificato medico rilasciato su Mod. SS 3/AF. D) Richiesta di riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali in presenza di coniuge, figli od equiparati, fratelli, sorelle e nipoti orfani, minori di anni 18 i quali abbiano persistenti difficolta' a svolgere i compiti o l e funzioni proprie della loro eta', nei casi in cui non possa essere prodotta la certificazione delle competenti Commissioni sanitarie delle U.S.L. o delle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, attestante le condizioni previste dalla L. 11.02.80, n. 18 per il conseguimento dell'indennita' di accompagnamento, ovvero dell'assegno di accompagnamento. In tal caso occorre allegare certificato medico rilasciato su mod. SS 3/AF. E) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel nucleo familiare del cittadino straniero familiari residenti all'estero. In tal caso occorre allegare il certificato di cittadinanza, nonche' il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari; tale certificato puo' essere redatto sul mod. E 401, per gli Stati membri della CEE, e puo' essere sostituito, per gli altri Stati, da certificazioni particolari valide secondo la legge locale, convalidate dal Consolato italiano competente. Inoltre, ove si tratti di familiari maggiorenni inabili a proficuo lavoro o minorenni con persistenti difficolta' a svolgere le funzioni e i compiti propri della loro eta', dovra' essere esibita la certificazione sanitaria di cui ai precedenti punti C) e D); detta certificazione potra' essere sostituita dal mod. E 404 per gli Stati membri della CEE e da equivalente certificazione rilasciata da medici o Istituzioni pubbliche straniere, convalidata dal Consolato italiano competente, per gli altri Stati. (2) La presente domanda deve essere indirizzata alla Sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione risiedono i familiari dei quali si richiede l'inclusione nel proprio nucleo familiare o in virtu' della cui condizione si chiede il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali. Nel caso in cui la domanda riguardi piu' persone residenti in circoscrizioni di Sedi diverse, dovranno essere presentate separate domande. (3) In caso di cittadinanza diversa da quella italiana, indicare lo Stato di cui si e' cittadini. (4) Contrassegnare la casella con la lettera corrispondente al caso che interessa. (5) Indicare la lettera corrispondente al caso che si verifica: A) figlio di coniugi legalmente separati o divorziati; B) figlio dell'altro coniuge nato da precedente matrimonio sciolto per divorzio; C) figlio naturale (del richiedente o del suo coniuge) riconosciuto anche dall'altro genitore; D) mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente; E) fratello, sorella o nipote del richiedente, orfano di entrambi i genitori e non avente diritto a pensione ai superstiti; F) figlio od equiparato maggiorenne inabile ad un proficuo lavoro; G) familiare residente all'estero di cittadino straniero. (6) Indicare se trattasi di figlio (od equiparato), fratello, sorella o nipote, coniuge. --------------------------------------------------------------------- Allegato 3 Mod. ANF-88/89 - Domanda di assegno per il nucleo familiare e relativa dichiarazione reddituale (valida per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989) ... omissis ... --------------------------------------------------------------------- Allegato 4 Mod. ANF-var 88/89 - Dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. ... omissis ... --------------------------------------------------------------------- Allegato 5 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Roma 14.6.1988 Direzione Generale Servizio Gestioni Speciali Rep. IV Oggetto: Assegno per il nucleo fam.re per il periodo 1' luglio 1988/30 giugno 89. Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Provinciali Si comunica che sono in corso di distribuzione i moduli ANF-88/89 per la domanda di assegno per il nucleo familiare e relativa dichiarazione reddituale (valida per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989), nonche' i moduli ANF-var 88/89 per la dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno in discorso per lo stesso periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. Si invitano, pertanto, le Sedi, non appena in possesso dei predetti moduli, a diffondere, tramite gli abituali canali di informazione locali, ed a portare, comunque, a conoscenza dei datori di lavoro (mediante apposita circolare fotoriprodotta) nonche' delle relative Associazioni, dei Consulenti del lavoro, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti di Patronato, la seguente comunicazione: "Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. L'INPS comunica che sono disponibili presso i propri uffici i moduli (mod. ANF-88/89) che i lavoratori dipendenti e gli altri soggetti interessati (disoccupati, richiedenti la pensione, etc.) devono presentare rispettivamente al datore di lavoro (in triplice copia) ed alla competente Sede INPS (in duplice copia), ai fini della percezione dell'assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. I predetti moduli contengono sia la domanda dell'assegno che la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1987 dai componenti il nucleo familiare. Sono altresi', disponibili i moduli (mod. ANF-var 88/89) per la dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali da utilizzare per lo stesso periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. I datori di lavoro, sulla base della predetta domanda e dell'altra prescritta relativa documentazione, provvederanno a corrispondere, agli aventi diritto, l'assegno per il nucleo familiare spettante a decorrere dal 1' luglio 1988 e ad effettuare i conseguenti adempimenti di conguaglio mediante denuncia di mod. DM 10/M, attenendosi alle istruzioni impartite con la precedente circolare concernente l'istituzione dell'assegno per il nucleo familiare." * * * * * * Si precisa, inoltre, che, quanto prima, verranno forniti ulteriori chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. IL DIRETTORE GENERALE -------------------------------------------------------------------- Allegato 6 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale -------- Ser. Gestioni Spec. - Rep. V Ai Dirigenti centrali e periferici MESSAGGIO N. 47206 del 21 settembre 1988 OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare - Periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. Pervengono a questi uffici richieste di chiarimenti in merito all'invio all'Istituto, da parte dei datori di lavoro, dei modd. ANF 88/89 e ANF-VAR 88/89, presentati dai lavoratori per la corresponsione dell'assegno per nucleo familiare relativamente al periodo 1' luglio 1988-30 giugno 1989. Si precisa al riguardo che i predetti documenti, per il momento, devono essere conservati dai datori di lavoro in attesa di apposite istruzioni che verranno fornite non appena possibile. p. IL DIRIGENTE IL SERVIZIO Orsini --------------------------------------------------------------------- Allegato A ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI Ai datori di lavoro della Provincia di Oggetto: Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare. La legge 13 maggio 1988, n. 153, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, concernente, all'art. 2, la normativa istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare, la quale ha gia' formato oggetto di precedente circolare. Con la presente si illustrano le modifiche apportate all'art. 2 del provvedimento in esame, si forniscono chiarimenti al riguardo e si impartiscono ulteriori istruzioni in materia. PARTE PRIMA Criteri generali 1. NUCLEO FAMILIARE 1.1 Familiari, residenti all'estero, di cittadino straniero E' stata soppressa, per i componenti del nucleo familiare, la condizione della residenza nel territorio italiano, salvo che per i familiari di cittadino straniero, i quali possono far parte del nucleo familiare, se residenti all'estero, solo nel caso in cui dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Nella sostanza, viene confermata la normativa precedentemente in vigore in materia di assegni familiari, in relazione alla disciplina introdotta dall'art. 32 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Conseguentemente, vengono meno le difformi istruzioni impartite, concernenti l'esclusione dal nucleo familiare dei residenti all'estero. 1.2 Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori Possono far parte del nucleo familiare del richiedente i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente stesso, sempreche' gli stessi (minorenni ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro) siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Naturalmente i fratelli, le sorelle ed i nipoti di cittadino straniero richiedente l'assegno possono far parte del suo nucleo familiare, se residenti all'estero, alle condizioni di reciprocita' sopra illustrate. 2. AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE I livelli di reddito familiare sono aumentati di dieci milioni se i nuclei familiari interessati comprendono soggetti maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. La modifica apportata in merito dalla legge di conversione riguarda i soggetti minorenni per i quali, ai fini del predetto aumento di dieci milioni, e' piu' giustamente prevista una particolare condizione di incapacita' anziche', come per i maggiorenni, uno stato di inabilita' a proficuo lavoro. 3. INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE L'art. 2 in questione, nel testo modificato dalla L. 1988/153, stabilisce che: "Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante." La norma ripropone in sostanza la disciplina della incompatibilita' vigente nella precedente normativa tra trattamenti di famiglia diversi, al fine di evitare duplicazioni nella loro erogazione o comunque duplicazioni nei confronti dei medesimi familiari in relazione ai quali possono spettare i trattamenti stessi. E' esclusa, pertanto, come nella precedente normativa, la possibilita' di duplicare lo stesso trattamento di famiglia (nel caso, assegno per il nucleo familiare) sia che lo stesso venga richiesto, a diverso titolo, dallo stesso soggetto (ad esempio, pensionato da lavoro dipendente che continui ad esplicare attivita' di lavoro dipendente) sia invece che venga richiesto da soggetti diversi, cioe' dall'uno e dall'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente). Del pari e' esclusa la possibilita' di duplicare, relativamente ai medesimi familiari, i diversi trattamenti di famiglia eventualmente spettanti (nel caso, assegno per il nucleo familiare ed assegni familiari o analogo trattamento) sia che essi vengano richiesti, a diverso titolo, dallo stesso soggetto (ad esempio, pensionato da lavoro autonomo che esplichi attivita' di lavoro dipendente), sia invece che essi vengano richiesti da soggetti diversi, cioe' dall'uno e dall'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore dipendente, l'altro coltivatore diretto). In tali casi, comunque, permane la possibilita' di percepire il diverso trattamento di famiglia (nel caso, assegni familiari o analogo trattamento) per i familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione, cioe' per i familiari che non vengono considerati componenti del nucleo familiare ai fini della corresponsione del relativo assegno (ad esempio, figli ed equiparati maggiorenni studenti). Devono altresi' ritenersi tuttora operanti, unitamente ai relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parita' tra uomo e donna nella percezione del trattamento di famiglia, in alternativa ovvero con priorita' del genitore con il quale i figli convivono) e dall'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (diritto del coniuge cui, in percepire il trattamento di famiglia anche sulla posizione di titolarita' del diritto dell'altro coniuge non affidatario dei figli). Va precisato infine che tutti gli anzidetti criteri, riferiti ai coniugi nei confronti dei figli ed equiparati ex art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, si applicano del pari ai genitori naturali degli stessi che non siano tra loro coniugati, ad eccezione ovviamente di quelli concernenti le ipotesi di cui all'art. 211 della legge n. 151/1975. 4. REDDITO FAMILIARE 4.1 Non computabilita' di taluni emolumenti 4.1.1 Indennita' di accompagnamento Con precedente circolare in materia e' stato precisato che le pensioni di guerra (in virtu' del loro carattere risarcitorio) e le indennita' di accompagnamento (agli invalidi civili totalmente inabili) di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (per la loro natura di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario) devono essere escluse dalla determinazione del reddito familiare ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia. Ad integrazione di quanto sopra, si chiarisce che debbono del pari essere escluse dalla anzidetta determinazione anche le analoghe indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilita' del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non deambulanti o bisognosi di assistenza continua, ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato affetti da una delle mutilazioni o invalidita' che danno titolo all'assegno di super invalidita'. 4.1.2 Trattamenti di famiglia comunque denominati I redditi da lavoro debbono essere considerati al netto, oltreche' dell'assegno per il nucleo familiare, anche degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Dalla determinazione del reddito familiare vanno, quindi, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per legge. 4.1.3 Indennita' di trasferta Le indennita' di trasferta, per la parte non eccedente il limite previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale non costituiscono reddito e, quindi, non vanno computate nel reddito, ne' considerate tra i redditi esenti. 4.2 Computabilita' di taluni redditi tra quelli da lavoro dipendente. 4.2.1 Pensioni esenti dall'IRPEF Ai fini della commisurazione dei redditi da lavoro dipendente ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, sono da annoverarsi tra i predetti redditi anche quelli derivanti da pensione o assegni esenti dall'IRPEF, quali ad esempio le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. 4.2.2 Assegni periodici Rientrano tra i redditi la lavoro dipendente i redditi percepiti per assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora dal provvedimento giudiziale non risulti la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, detti assegni costituiscono reddito nella misura del 50%. PARTE SECONDA Istruzioni operative 5. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FIGLI DI DIVORZIATI O SEPARATI LEGALMENTE O FIGLI NATURALI (PROPRI O DEL PROPRIO CONIUGE) LEGALMENTE RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE OVVERO FIGLI DELL'ALTRO CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO SCIOLTO PER DIVORZIO OVVERO FRATELLI, SORELLE E NIPOTI La corresponsione da parte dei datori di lavoro dell'assegno per il nucleo familiare nei casi sopraindicati e' subordinata all'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF 43, dalla competente Sede dell'INPS. A tal fine dovra' essere presentata apposita domanda redatta sul mod. ANF 42. La anzidetta autorizzazione va comunque presentata anche nei casi in cui sul modulo di domanda del trattamento di famiglia non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo ovviamente che questi sia vedovo o vedova o genitore naturale di figli non riconosciuti dall'altro genitore). Alla domanda di autorizzazione deve essere, naturalmente, allegata la documentazione attestante la relativa situazione (ad esempio: certificato di stato di famiglia, sentenza di separazione legale o di divorzio, certificato di morte dei genitori), onde consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti. Nel caso in cui i soggetti di cui trattasi siano inabili a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano persistenti difficolta' a svolgere le funzioni ed i compiti propri della loro eta', occorre allegare anche la documentazione di cui ai successivi paragrafi 6 o 7. 6. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI MAGGIORENNI INABILI AD UN PROFICUO LAVORO Il datore di lavoro puo' procedere alla erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se la domanda e' corredata della documentazione attestante lo stato di inabilita' dei soggetti maggiorenni inabili. In particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle USL (1) o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, attestante la totale inabilita' (invalidita' al 100%) del soggetto menomato ovvero copia autenticata dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilita' a carico dell'INPS (2) o di rendita per inabilita' permanente assoluta a carico dell'INAIL. In mancanza della predetta documentazione, la domanda dovra' essere corredata dell'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF 43, dalla competente Sede dell'INPS. A tal fine dovra' essere presentata alla stessa Sede apposita richiesta, compilata sul mod. ANF 42, corredata della certificazione medica di parte, redatta su mod. SS 3/AF, attestante lo stato di inabilita'. 7. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI MINORENNI NELLE PREVISTE CONDIZIONI DI INCAPACITA' Il datore di lavoro puo' procedere all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se la domanda e' corredata della documentazione attestante per i minorenni in questione l'esistenza di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. In particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della stessa), rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle USL (1) o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, da cui risulti il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge 11febbraio 1980, n. 18, per il conseguimento dell'indennita' di accompagnamento concessa per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua ovvero il riconoscimento delle condizioni previste dagli artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per il conseguimento dell'assegno concesso per i minori non deambulanti. In mancanza della predetta documentazione, la domanda dovra' essere corredata dell'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF 43, dalla competente Sede dell'INPS. A tal fine dovra' essere presentata alla stessa Sede apposita richiesta, compilata sul mod. ANF 42, corredata della certificazione medica di parte, redatta su mod. SS 3/AF, attestante lo stato di salute come richiesto dalla legge. 8. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai cittadini stranieri, nel cui nucleo familiare siano compresi familiari residenti all'estero (3), e' subordinata all'autorizzazione, rilasciata su mod. ANF 43 dalla Sede dell'INPS nella cui circoscrizione il lavoratore presta la propria attivita'. A tal fine dovra' essere presentata apposita domanda redatta sul mod. ANF 42. Al mod. ANF 42 deve essere, naturalmente, allegata la documentazione ordinaria prescritta per le varie situazioni (v. precedenti punti 5, 6 e 7) nonche' il certificato di cittadinanza del richiedente. Laddove esistano specifici formulari, si potra' ovviamente far ricorso ad essi; come e' il caso, ad esempio, del mod. E 404, che sostituisce - nel quadro della normativa comunitaria - la certificazione medica attestante lo stato di inabilita' dei soggetti interessati. In tutti i casi, dovra' essere acclusa, in aggiunta al certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici italiani per i soggetti residenti in Italia, un'equivalente documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati. Per i congiunti residenti in uno degli Stati membri della C.E.E., potra' essere utilizzato anche l'apposito formulario E 401. Qualora vengano prodotte certificazioni particolari rilasciate in base alla legislazione locale, esse dovranno essere munite di attestazione del competente Ufficio Consolare italiano che faccia fede della loro validita' alla stregua delle leggi locali o, se del caso, della circostanza, che esse rappresentino l'unico modo possibile per certificare in un determinato Stato le varie situazioni di fatto o di diritto contemplate dalla legislazione italiana. Per la documentazione della situazione reddituale dei cittadini stranieri residenti all'estero restano applicabili le vigenti istruzioni. * * * * * I datori di lavoro, per il momento ed in attesa di apposite istruzioni, dovranno conservare i modd. ANF 88/89 e ANF-var 88/89, presentati dai lavoratori per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo 1' luglio 1988/30 giugno 1989. IL DIRIGENTE LA SEDE ------------------------- (1) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, la competenza in materia e' attribuita alle"Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile". (2) Si richiama l'attenzione sulla circostanza che al fine in argomento non interessano le pensioni di invalidita' concesse in base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile"), ne' gli assegni di invalidita' concessi a norma della predetta legge, ma soltanto le pensioni di inabilita' previste dalla stessa legge per i casi di assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa (invalidita' al 100%). La denominazione della pensione in godimento e' rilevabile dal frontespizio del certificato di pensione su cui essa viene prestampata con dicitura in chiaro. (3) Tenuto conto degli strumenti internazionali attualmente in vigore, devono essere conteggiati fra i componenti del nucleo familiare i congiunti, residenti all'estero, di cittadini stranieri appartenenti a Stati membri delle Comunita' Europee nonche' ai seguenti Paesi: Austria, Capo Verde, Jersey e le isole del Canale, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia. Per quanto si riferisce ai cittadini tunisini con familiari residenti in Tunisia, si sottolinea che dovranno essere esclusi dal novero dei componenti il nucleo familiare i figli oltre il quarto (infatti, in base all'apposita convenzione, non possono, essere presi in considerazione piu' di quattro figli).