Direzione Centrale Entrate
INDICE
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali 2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD 3. Sgravio contributivo ex articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 4. Riscossione del contributo di maternità 5. Modalità di versamento
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.
Pertanto, per il 2020 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2020, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.
2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
In base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2020 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.
Tale aliquota risulta determinata come segue:
Il contributo mensile per l'anno 2020, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a € 101,32 così suddiviso:
3. Sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), aveva disposto che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
A far tempo dal periodo gennaio 2020, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella seguente misura percentuale:
Conseguentemente, nell’anno 2020 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 56,42, così suddiviso:
4. Riscossione del contributo di maternità
Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e ss.mm.ii.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di € 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
5. Modalità di versamento
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2020.
In applicazione di quanto disposto dall’articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006, l’Istituto non invierà i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
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