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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 61 del 14-3-2001.htm

  
L' articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell' assegno sociale di cui all' art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l' incremento dell' aumento della pensione sociale di cui all' art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 14 marzo 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 61

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Legge 23 dicembre 2000, n.388 (Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali.

SOMMARIO:

L’ articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell’ assegno sociale di cui all’ art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l’ incremento dell’ aumento della pensione sociale di cui all’ art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

 

Premessa

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente per oggetto " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" prevede all’articolo 70 una maggiorazione dell’ assegno sociale di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la maggiorazione dell’aumento della pensione sociale di cui all’ articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché maggiorazioni delle prestazioni in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di qualsiasi età.

 

1 - Maggiorazione dell’ assegno sociale.

L’articolo 70, comma 1, stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, ai titolari di assegno sociale è concessa una maggiorazione per un importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

Il comma 2, lettera a) stabilisce che la maggiorazione è corrisposta a condizione che la persona non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione di cui trattasi (reddito proprio per l’anno 2001 pari a lire 8.900.450 per i pensionati infrasettantacinquenni e a lire 9.095.450 per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni).

Il comma 2, lettera b) prevede che, ai fini della maggiorazione, la persona, se coniugata, non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dall’ ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti (reddito cumulato per l’anno 2001 pari a lire 18.506 150 per i pensionati infrasettantacinquenni e a lire 18.701.150 per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni). Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Il comma 3 stabilisce che qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2, l’aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

A norma dello stesso comma 3 agli effetti dell’aumento si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti da trattamenti di famiglia.

 

2 - Maggiorazione dell’ aumento della pensione sociale.

L’articolo 70 stabilisce, al comma 4, che per i titolari di pensione sociale di cui all’ articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l’aumento di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all’ art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Per effetto di tale disposizione l’aumento della pensione sociale, stabilito dall’ articolo 2 della legge n. 544 in misura pari a lire 125.000 fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 è pari:

  • a lire 150.000 mensili per i pensionati infrasettantacinquenni;
  • a lire 165.000 per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni

Dal coordinamento delle disposizioni dell’articolo 70, comma 4, della legge n. 488 con quelle dell’articolo 2 della legge n. 544, discende che i limiti di reddito per avere diritto all’aumento della pensione sociale sono i seguenti:

  1. il pensionato non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore all’ importo annuo della pensione sociale e dell’aumento; per l’anno 2001 il limite di reddito proprio per i pensionati infrasettantacinquenni è pari a lire 9.017.450; per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni è pari a lire 9.212.450;
  2. se coniugato, il pensionato non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore all’importo di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, superiori al limite di reddito personale maggiorato dell’importo annuo del minimo; per l’anno 2001 il limite di reddito cumulato per i pensionati infrasettantacinquenni è pari a lire 18.623.150; per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni è pari a lire 18.818.150.

Atteso il richiamo all’articolo 2 della legge n.544/1998, agli effetti dell’aumento si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall’ assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.

 

3 - Aumenti in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

3.1 - Aumenti in favore dei soggetti di età pari o superiore a 65 anni.

Il comma 5 dell’articolo 70 della legge n.388 prevede che per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all’ INPS ai sensi dell’ articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’ accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

Pertanto, gli invalidi civili e i sordomuti ultrasessantacinquenni titolari a carico dell’ INPS di pensione sociale sostitutiva hanno diritto, ricorrendone la condizioni reddituali, alla maggiorazione di cui al punto 2.

Gli invalidi civili e i sordomuti titolari di assegno sociale sostitutivo hanno diritto, ricorrendone le condizioni reddituali, alla maggiorazione di cui al punto 1.

I ciechi civili ultrasessantacinquenni, per i quali l’INPS provvede all’erogazione delle relative prestazioni, hanno titolo all’aumento di lire 25.000 mensili o di lire 40.000 mensili, a seconda che abbiano un’età inferiore ovvero pari o superiore ai 75 anni, alle condizioni reddituali previste dal comma 2 dello stesso articolo 70.

Atteso il richiamo alle prestazioni di cui ai commi 1 e 4, agli effetti dell’ aumento occorre tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti da trattamenti di famiglia.

Per l’attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 4 devono essere valutati gli stessi redditi indicati, rispettivamente, ai punti 1 e 2. Va peraltro tenuto presente che per tali benefici occorre far riferimento al reddito dell’ anno per il quale i benefici stessi devono essere erogati, come previsto per l’ attribuzione dei benefici in parola alla generalità dei soggetti titolari di prestazioni assistenziali.

 

3.2 - Aumenti in favore dei soggetti di età inferiore a 65 anni.

Il comma 6 dell’articolo 70 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la concessione di una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell’ assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, a condizione che la persona titolare:

  1. non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ ammontare annuo complessivo dell’ assegno sociale e della predetta maggiorazione (limite di reddito proprio per l’ anno 2001 pari a lire 8.835.450);
  2. non possieda, se coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (limite di reddito cumulato per l’anno 2001 pari a lire 18.441.150).

Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In assenza di particolari indicazioni il reddito da valutare per l’ attribuzione dell’ aumento di lire 20.000 è lo stesso reddito che deve esser preso in considerazione per l’ attribuzione della pensione o dell’ assegno di invalidità civile con riferimento all’anno precedente quello da cui decorre l’aumento stesso.

 

3.3 – Aumenti in favore dei minori titolari di indennità mensile di frequenza.

Per quanto riguarda gli invalidi civili minori di anni diciotto titolari di indennità mensile di frequenza il Ministero dell’ Interno ha comunicato che anche ad essi spetta la maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità di cui all’articolo 70,comma 6, in quanto la normativa di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, equipara tale indennità all’assegno di invalidità ex art.13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Anche nei confronti dei predetti minori l’erogazione della maggiorazione deve essere effettuata, come per i titolari di pensione o di assegno sociale, sulla base dei criteri reddituali di cui al punto 3.2.

 

4 – Attribuzione degli aumenti

 

4.1 - Titolari di pensione sociale che non fruiscono dell’aumento. Attribuzione a domanda

Per i titolari di pensione sociale che non fruiscono dell’ aumento previsto dall’articolo 2 della legge 544 del 1988, nulla è innovato dall’articolo 7, comma 4, della legge n. 388. Pertanto, ai fini del conseguimento dell’ aumento in parola, gli interessati devono presentare domanda e la decorrenza della prestazione sarà stabilita a far tempo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

 

 

4.2- Attribuzione d’ufficio degli aumenti.

4.2.1 – Titolari di pensione sociale che già beneficiano dell’aumento sociale

Per i titolari di pensione sociale che al 1° gennaio 2001 percepivano già l’aumento previsto dall’articolo 2 della legge n. 544 del 1998, gli aumenti stabiliti dall’articolo 70, comma 4, sono stati attribuiti dalla predetta data (circolare n. 8 del 16 gennaio 2001).

 

4.2.2 – Maggiorazione dell’assegno sociale

Per quanto riguarda la maggiorazione dell’assegno sociale, la legge n. 388 nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda e alla decorrenza della prestazione. Considerato che la tipologia dei redditi da valutare ai fini dell’attribuzione della prestazione coincide sostanzialmente con quella dei redditi da considerare per il diritto all’assegno sociale, l’attribuzione della prestazione in parola sarà effettuata d’ufficio con effetto dal 1° gennaio 2001.

 

4.2.3 – Pensioni sociali sostitutive erogate agli invalidi civili e ai sordomuti

L’incremento dell’aumento delle pensioni sociali sostitutive erogate agli invalidi civili e ai sordomuti ultrasessantacinquenni è stato già attribuito se gli interessati fruivano della prestazione al 1° gennaio 2001; per coloro che non ne usufruivano è necessaria apposita domanda (vedi punto 4.1) in quanto le condizioni reddituali per l’accesso alla prestazione sono quelle richieste per l’attribuzione dell’ aumento alla generalità dei titolari di pensione sociale.

Sussistendone le condizioni la prestazione sarà attribuita dal 1° gennaio 2001.

 

4.2.4 – Ciechi civili

Sarà attribuito l’incremento di lire 25.000 o di lire 40.000 tenendo conto dei limiti di reddito e delle modalità di cui al punto 1 per i ciechi civili che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età dopo il 31 dicembre 1995, dei limiti di reddito e delle modalità di cui al punto 2 per i ciechi civili che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 1995.

 

4.2.5 – Invalidi civili, sordomuti e ciechi civili infrasessantacinquenni

In merito alla maggiorazione di lire 20.000 prevista dall’articolo 70, comma 6, per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti infrasessantacinquenni, d’intesa con il Ministero dell’Interno, si è convenuto che, in assenza di diversa indicazione legislativa, la maggiorazione sarà attribuita d’ufficio, a condizione che sussistano i requisiti reddituali indicati dalla legge.

Considerato che per tali soggetti l’Istituto provvede alla sola erogazione delle prestazioni e che, quindi, la verifica della situazione reddituale deve essere effettuata con i criteri previsti in via generale per la prestazioni degli invalidi civili con l’unica innovazione costituita dal reddito del coniuge, non valutabile per la prestazione principale, l’attribuzione dell’aumento potrà essere effettuata dopo l’acquisizione delle informazioni relative al predetto reddito coniugale, comunque con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

L’attribuzione sarà effettuata direttamente per le situazioni per le quali occorre solo il reddito personale.

Con circolare n. 86 del 27 aprile 2000, sono state dettate nuove disposizioni per l’accertamento dei requisiti reddituali ai fini delle prestazioni in favore degli invalidi civili.

In coerenza con quanto stabilito con la predetta circolare, per l’attribuzione della maggiorazione di lire 20.000, si dovrà fare riferimento al reddito percepito dagli stessi e dal coniuge nell’anno precedente, in rapporto al limite stabilito dalla legge medesima ai fini del diritto alla maggiorazione per l’anno in corso, tenendo conto dei soli redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore dei minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF (ad esempio, rendite INAIL).

 

5 – Disponibilità delle procedure

Le procedure di acquisizione e di calcolo sono aggiornate per la gestione dell’aumento sociale; sono inoltre aggiornate per l’aumento di lire 20.000 mensili da attribuire agli invalidi civili infrasessantacinquenni. Con successivo messaggio saranno rilasciati gli aggiornamenti delle procedure per l’attribuzione della maggiorazione agli assegni sociali e alle prestazioni INVCIV i cui titolari sono nati dopo il 31 dicembre 1930 e per i ciechi civili ultrasessantacinquenni titolari di pensione o di assegno di invalidità.

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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