Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
INDICE:
Premessa
1. Determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici 2. Modalità di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici 3. Monitoraggio dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268. Alimentazione del Fondo di risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato 4. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, reca disposizioni in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 (Allegato n. 1).
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti istruzioni applicative.
1. Determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici
Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro; - 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro; - 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro; - 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro; - 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1, comma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per:
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi; - assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984; - pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato; - pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017).
Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Gli importi di cui all’articolo 1, comma 261, della legge in esame sono soggetti alla rivalutazione sulla base del meccanismo stabilito dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, i predetti importi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.
2. Modalità di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come determinato in base al precedente paragrafo 1, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
1) Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.
2) Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99.
3) L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.
4) Pertanto il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.
Il comma 267 dell’articolo 1 della legge n. 145/ 2018 stabilisce, infine, che per effetto dell’applicazione dei commi 261 e 263 del medesimo articolo, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
3. Monitoraggio dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268. Alimentazione del Fondo di risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato
I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 261 a 263 sono accertati, sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito di specifico monitoraggio da parte dell’Istituto. Al Fondo istituito ai sensi del comma 265 della disposizione in commento possono confluire, quindi, esclusivamente le somme accertate a seguito di apposita conferenza di servizi.
4. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile della riduzione dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie, si istituiscono i conti di seguito elencati, nell’ambito delle specifiche gestioni contabili interessate:
La procedura di ripartizione contabile delle “pensioni” sarà adeguata per imputare le ritenute ai conti specifici sopra elencati, mentre le trattenute in argomento, eseguite sulle pensioni delle gestioni ex Inpdap (IN.22185), saranno rilevate a cura della Direzione generale che provvederà anche agli accantonamenti al Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato.
Si riporta in allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 2).
|