Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 62 del 6-4-2004.htm |
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Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
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Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 6 Aprile 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 62 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Rifugiati politici. Assegno per il nucleo familiare legge 153/88 e assegno nucleo familiare concesso dai Comuni. |
SOMMARIO: |
L’Assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all’estero di lavoratori stranieri rifugiati spetta in conseguenza dell’equiparazione di questi ultimi ai cittadini italiani. L’Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni non spetta ai cittadini stranieri rifugiati politici. |
La disciplina generale in materia di assegno per il nucleo familiare prevede la corresponsione di tale assegno per i familiari di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, solo se lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
E’ necessario però distinguere nell’ambito dei lavoratori stranieri coloro che hanno lo status di rifugiati politici, in virtù del particolare regime di favore introdotto dall’apposita Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722.
Più in particolare, gli artt. 23 e 24 della citata Convenzione equiparano in toto i rifugiati politici ai cittadini italiani in merito al trattamento riservato negli Stati aderenti in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro nonché assicurazioni sociali. In tale ultimo ambito, deve farsi rientrare la materia dell’assegno per il nucleo familiare come risulta dal richiamo espresso del citato art. 24, comma 1 lett. b che menziona tra le assicurazioni sociali i carichi di famiglia.
Questo porta a ritenere che per i familiari residenti all’estero dei lavoratori stranieri rifugiati politici possa essere corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, poiché, nella stessa ipotesi, tale assegno può essere riconosciuto ai lavoratori cittadini italiani.
Per quanto attiene invece all’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni, ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, la normativa di riferimento (D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche.) adotta un criterio più restrittivo per individuare i beneficiari della prestazione in oggetto, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o i comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00, come modificato dall’art. 2, comma 2 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337). Non risulta pertanto possibile corrispondere l’assegno in esame ai cittadini stranieri rifugiati politici.
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