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INDICE
1. Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi 1.1 Lavoratori stagionali 1.2 Lavoratori intermittenti 1.3 Lavoratori autonomi occasionali 1.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio 2. Finanziamento e monitoraggio delle indennità per il mese di marzo 2020 di cui al D.M. n. 10 del 2020 3. Finanziamento e monitoraggio delle indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 di cui al decreto Rilancio Italia 4. Presentazione della domanda di indennità di cui al decreto ministeriale n. 10 del 2020 e di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia 5.Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per il mese di marzo 2020 e altre prestazioni previdenziali 6. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per i mesi di aprile e maggio 2020 e altre prestazioni previdenziali 7. Regime delle compatibilità 8. Strumenti di tutela 9. Istruzioni contabili e fiscali
1. Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventiIl decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del 4 maggio 2020 – attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all’articolo 2, comma 1, individua le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 di cui al citato decreto-legge n. 18 del 2020.
In particolare, il richiamato articolo 2, comma 1, individua alle lettere a), b), c) e d) le categorie di lavoratori destinatari del beneficio economico introdotto dal citato D.M. n. 10 del 30 aprile 2020.
Il successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio Italia), all’articolo 84, commi 8 e 9, prevede la proroga dell’indennità Covid-19 di cui sopra anche per i mesi di aprile e maggio 2020 per le medesime categorie di lavoratori di cui al D.M. n. 10 del 2020, come di seguito specificato.
1.1. Lavoratori stagionali
Tra i destinatari dell’indennità Covid-19 in argomento, la lett. a) del richiamato articolo 2, comma 1, del D.M. n. 10 del 2020 individua i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Inoltre, la disposizione normativa in argomento, ai fini dell’accesso all’indennità, prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. a), ha altresì disposto l’erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Con riferimento ai lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto la domanda è stata respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, si fa presente quanto segue.
Le predette domande, respinte esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso, ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, alla indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. in argomento per il mese di marzo 2020 e alle indennità di cui all’articolo 84, comma 8, lett. a), del decreto Rilancio Italia per le mensilità di aprile e maggio 2020.
La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini dell’accesso alle predette indennità, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ancorché respinta ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 per la motivazione di cui sopra.
1.2 Lavoratori intermittenti
Ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, sono destinatari della indennità Covid-19 i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19, la citata disposizione normativa prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. b), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
Detta prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
1.3. Lavoratori autonomi occasionali
La richiamata disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, alla lett. c) individua, tra i destinatari della indennità Covid-19, i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, la norma sopra citata prevede che detti lavoratori, ai fini dell’accesso alla indennità, siano stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Detti lavoratori, inoltre, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.
Anche per i suddetti lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità Covid-19 gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. c), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
Detta prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
1.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
La disposizione di cui al citato articolo 2, comma 1, alla lett. d), infine, individua, quali beneficiari dell’indennità Covid-19, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In particolare, possono accedere alla indennità in commento i lavoratori come sopra individuati che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della n. 335 del 1995, alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che per accedere all’indennità Covid-19 gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. d), ha altresì disposto la erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. d), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
Detta prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2. Finanziamento e monitoraggio delle indennità per il mese di marzo 2020 di cui al D.M. n. 10 del 2020
L’articolo 1 del D.M. n. 10 del 2020 dispone che le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui al medesimo D.M. conseguentemente all’individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 28 marzo 2020, sono pari a 220 milioni di euro per il 2020.
Le risorse disponibili come sopra individuate costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento delle indennità di cui all’articolo 2 del D.M. n. 10 del 2020
Il successivo articolo 3 del citato D.M. n. 10 del 2020 prevede altresì che l’indennità di cui all’articolo 2 è erogata dall’INPS, previa domanda, nel predetto limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2020. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
3. Finanziamento e monitoraggio delle indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 di cui al decreto Rilancio Italia
L’articolo 84, comma 12, del decreto Rilancio Italia, prevede che tutte le indennità di cui al medesimo articolo 84 sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa di 3.840,8 milioni di euro per il 2020. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Presentazione della domanda di indennità di cui al decreto ministeriale n. 10 del 2020 e di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all’articolo 2 del D.M. n. 10 del 2020 e di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Si evidenzia che ai fini della fruizione delle indennità di cui al D.M. n. 10 del2020, per il mese di marzo 2020, e di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia, per i mesi di aprile e maggio 2020, è sufficiente la presentazione di un’unica domanda per l’indennità spettante in base alla categoria di appartenenza.
Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.
5. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per il mese di marzo 2020 e altre prestazioni previdenziali
Il D.M. n. 10 del 2020, all’articolo 2, comma 4, dispone che le indennità di cui alle lett. a), b), c) e d) del medesimo articolo 2, comma 1, non sono compatibili con i seguenti trattamenti:
Le indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), non sono, inoltre, tra esse cumulabili.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, le indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2020, non possono essere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), delle forme previdenziali esclusive, sostitutive, della stessa, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; delle forme previdenziali compatibili con l’AGO; delle forme previdenziali esonerative e integrative dell’AGO; degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Le indennità in esame non possono essere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).
6. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per i mesi di aprile e maggio 2020 e altre prestazioni previdenziali
Ai sensi dell’articolo 86 del decreto Rilancio Italia, le indennità di cui al citato articolo 84 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 dello stesso decreto, con le indennità di cui all’articolo 44, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 98 del medesimo decreto.
Con riferimento al regime di compatibilità tra le indennità di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia ed il reddito di cittadinanza si fa presente quanto di seguito specificato.
La disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. n. 10 del 2020 prevede, come precisato al precedente paragrafo 5 della presente circolare, l’incompatibilità delle indennità previste per il mese di marzo 2020 dall’articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), del decreto ministeriale in argomento con il reddito di cittadinanza.
Il decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 – quindi anche ai beneficiari delle indennità di cui al citato articolo 84, comma 8 - appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi dell’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.
Le indennità di cui al richiamato comma 8 dell’articolo 84 non sono compatibili con un beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
In ragione della richiamata disposizione normativa, ai beneficiari delle indennità di cui al predetto comma 8 dell’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a € 600, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di € 600.
7. Regime delle compatibilità
Le indennità per il mese di marzo 2020, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.M. n. 10 del 2020 sono cumulabili con le indennità di cui al decreto Rilancio Italia di cui all’articolo 84, comma 8, per i mesi di aprile e maggio 2020. Le indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, stante quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 31 dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020, aggiunto dall’articolo 75 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tali indennità non sono cumulabili con le indennità di cui agli articoli 44, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e 78 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le indennità di cui al richiamato articolo 2, comma 1, nonché le indennità di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono altresì compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai citati articolo 2, comma 1, e articolo 84, comma 8, sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
8. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità Covid-19 non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia – avverso i suddetti provvedimenti - proporre azione giudiziaria.
9. Istruzioni contabili e fiscali
Gli oneri per le indennità previste dall’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, da erogare secondo i criteri e le modalità di attribuzione indicati nel decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n. 10 del 2020, nonché dall’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”. A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:
GAU30266 - per le indennità corrisposte ai lavoratori stagionali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30267 - per le indennità corrisposte ai lavoratori intermittenti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30268 - per le indennità corrisposte ai lavoratori autonomi occasionali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30269 - per le indennità corrisposte ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione:
GAU10266 – debiti per le indennità di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà sulla contabilità di Sede la scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAU302XX A GAU10266
La predisposizione del lotto di pagamento sulla contabilità di Direzione generale consentirà la preacquisizione del corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, che permetterà, successivamente, la chiusura del debito del conto GAU10266 sulla contabilità di Sede con l’operazione tipizzata “NP”.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:
“3227 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità una tantum – emergenza COVID-19 di cui all’art. 2, comma 1 del D.I. 30 aprile 2020, n. 10 -art. 44 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge 24/04/2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i conti:
GAU24266 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori stagionali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU24267 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori intermittenti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU24268 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori autonomi occasionali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU24269 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto Interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1178 - recupero indennità una tantum – emergenza COVID-19, di cui all’art. 2, comma 1 del D.I. 30 aprile 2020, n. 10 -art. 44 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge 24/04/2020, n. 27 – art. 84, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Come specificato nel terzo comma dell’art. 2 del decreto in questione, le indennità previste ai lavoratori individuati nel primo comma del medesimo articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR. n. 917/1986 (TUIR).
Nell’allegato è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
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