Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 90 del 23-5-2007.htm
permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n.104. Questioni varie.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Organizzazione
Coordinamento Generale
Medico-Legale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 23 Maggio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
90
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n.104. Questioni varie.
SOMMARIO:
i precedenti criteri adottati in merito
all’accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività
dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per la concessione dei benefici riconosciuti
dalla L.104/1992, vengono riveduti ed adeguati alla luce dell’orientamento
consolidato della giurisprudenza
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.7701 del
16.05.2003, ha censurato l’interpretazione dell’art. 33 della legge 104/92
sostenuta da questo Istituto, che la presenza in famiglia di altra persona
che sia tenuta o possa provvedere all’assistenza del parente con disabilità
in situazione di gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili
retribuiti ed ha affermato il seguente principio:
“non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non
lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche
momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere
convenientemente anche dal punto di vista materiale. Se questo è lo scopo
della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove
il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all’incombenza,
un’interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un’altra
persona possa sostituire almeno momentaneamente l’avente diritto originario.
Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario
che possa godere di brevi permessi retribuiti”.
La stessa Corte, con la sentenza n.13481 del 20.07.2004, ha poi
confermato il proprio precedente orientamento, ulteriormente specificando
che:
“essendo
presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia
ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l’orario di lavoro di
chi presta l’assistenza e può fruire
dei permessi, all’assistenza provveda altra persona presente in
famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di
libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore.
Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di
handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno
di essi non lavori, e quindi possa prestare assistenza, non esclude il
diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la
ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di
presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”.
Anche la giustizia amministrativa era pervenuta ad analoghe
conclusioni.
Il Consiglio di Stato, infatti,
pronunciandosi circa l’applicabilità ad un docente di una scuola pubblica
dell’articolo 33 comma 5 della legge 104/92, con sentenza del 19.01.1998,
n.394/97 della propria Terza Sezione, aveva affermato che non si può
negare
il beneficio allorché sussista il presupposto dell’effettiva assistenza
continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il
rapporto possa essere instaurato da altri familiari.
Nella stessa
sentenza il Consiglio di stato ha evidenziato che
il beneficio in
questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di
assistere il portatore di handicap
.
Giova, infine, sottolineare che anche la Corte Costituzionale, nella
sentenza n.325/1996 aveva posto in evidenza la
ratio
della legge nel
suo insieme:
superare o contribuire a far superare i molteplici ostacoli
che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative
e nell’esercizio di diritti costituzionalmente protetti
. Nella stessa
sentenza, il giudice delle leggi aveva anche sottolineato come non debba
corrersi il rischio opposto, cioè, il
dare alla norma un rilievo
eccessivo, perché non è immaginabile che l’assistenza al disabile si fondi
esclusivamente su quella familiare.
In base a tale orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
appare improcrastinabile che l’Istituto riveda le precedenti indicazioni
fornite alle strutture territoriali in merito alla concessione dei benefici previsti
dai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della legge n.104/92, ispirandosi ai
seguenti nuovi criteri:
1.
che a
nulla rilevi che nell’ambito del nucleo familiare della persona con
disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non
lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario ;
2.
che la
persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore
legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della
stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;
3.
che
tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i
caratteri della
sistematicità
e dell’
adeguatezza
rispetto alle
concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
4.
che i
benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei
lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da
quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di
gravità (come, per esempio, nel caso
del personale di volo delle linee aeree,
del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano
allo stesso un’
assistenza sistematica
ed
adeguata,
stante
impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la
fruizione dei benefici de quo all’esercizio di un diritto potestativo del
lavoratore. A tal fine, in sede di
richiesta dei benefici ex art. 33
della legge 104/92, sarà prodotto un “Programma di assistenza” a firma
congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in
situazione di gravità che dell’assistenza si giova
-
ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore
legale –,
sulla cui eventuale valutazione di
congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro
medico legale della sede INPS competente;
5.
che il
requisito dell’esclusività della stessa non si debba far coincidere con
l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei
benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “non
profit” ed a personale badante;
6.
che,
per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso
del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere
ventiquattro ore;
7.
che al
caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal
ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a
scopo riabilitativo, di un bambino di
età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il
quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno
di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine
entro il 3° grado) nonché, su
valutazione del dirigente
responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della
persona con disabilità in
situazione di gravità in coma vigile
e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;
8.
che
l’accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità
dell’assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa
rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n.445/2000 sulla
documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà;
9.
che rimanga
impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare
sia
la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto
dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda
sia
, in caso di
disabilità in situazione di gravità “temporaneamente concesso” dalla
Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del
diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia
richiesto l’attribuzione.
Si dispone,pertanto, che fin da adesso le Sedi adottino nel procedimento
di concessione dei benefici in questione i sopra esposti criteri.
Il Direttore Generale
Crecco