Direzione Centrale Entrate
1. Contribuzione IVS.
Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Come è noto, ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.
Con decreto del 12 maggio del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2016, in Euro 56,62. Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che all’art. 24, comma 23 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle B e C :
Pertanto per l’anno 2016 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono le seguenti:
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è rimasto invariato rispetto al 2015 ed è pertanto pari a € 0,66 a giornata anche per l’anno 2016.
2. Contribuzione di maternità.
Anche per l’anno 2016 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.
3. Contribuzione INAIL.
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2016 resta fissato nella misura capitaria annua di:
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate).
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
5. Tabelle contributi anno 2016.
Nell’Allegato 1 alla presente circolare sono riportati aliquote, importi e relative legende dei contributi in vigore nell’anno 2016 per le categorie interessate.
6. Modalità di pagamento.
Come già comunicato con messaggio n.7381 del 10/12/2015 si rammenta che, a partire dalla contribuzione dovuta per il corrente anno (1^ rata: scadenza 18 luglio 2016), l’Istituto non invierà più, come da prassi, le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, in quanto gli stessi saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli. I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2016 e il 16 gennaio 2017.
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