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Circolare numero 94 del 20-06-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 20/06/2019
Circolare n. 94
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative e organizzazione di produttori. Chiarimenti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’articolo 2135 del codice civile. Si forniscono inoltre precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.

 

INDICE:

  1. Premessa
  2. Il principio delle attività connesse
  3. Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
  4. Le cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240
  5. Le società
  6. Le organizzazioni di produttori
  7. Precisazioni comuni
  8. Le imprese non agricole
  9. Variazione della classificazione

 

1. Premessa

 

Ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’Istituto dispone la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali. Per il settore dell’agricoltura, il criterio previsto dal comma 1, lettera c), del citato articolo si sostanzia nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Pertanto, tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività di cui all’articolo 2135, primo comma, del codice civile, sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.      

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativamente ai soggetti che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.

Tali precisazioni si rendono necessarie in virtù dell’evoluzione organizzativa delle strutture produttive che operano nel mercato agricolo e che non sempre hanno una definizione tale da essere immediatamente riconoscibili quali soggetti da inquadrare nella previdenza agricola.

 

2. Il principio delle attività connesse

 

Il legislatore ha espressamente previsto, al  terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, che per attività connesse si intendono “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.  

Relativamente alla prima parte dell’articolo 2135, terzo comma, non vi è dubbio che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, esercitate dal medesimo imprenditore, siano da inquadrare nel sistema della contribuzione agricola unificata. A tal proposito, si richiamano lecircolari n. 34 del 7 febbraio 2002 e n. 186 del 1 dicembre 2003.

Con riferimento alla seconda parte della norma richiamata, ossia alle attività “dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”, l’Istituto, con la circolare n. 126/2009, nel ricondurre le suddette attività nell’alveo delle attività connesse di servizi, ha individuato i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura, definendo in maniera puntuale i concetti di risorse, normalità e prevalenza.

Alle condizioni illustrate nella citata circolare, pertanto, anche lo svolgimento di tali ultime attività, comporta correttamente l’inquadramento nel settore dell’agricoltura.

Nelle fattispecie definite nel citato terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile le attività connesse sono svolte dallo stesso imprenditore, persona fisica o persona giuridica, che esercita l’attività principale della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura.

In tali casi, pertanto, le attività connesse sono considerate agricole nel rispetto del criterio della prevalenza, per cui le stesse attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.

Tuttavia, nella definizione della connessione giuridica, sussistono ulteriori ipotesi in cui la normativa di riferimento ha sancito l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo anche a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura.

A tale riguardo si illustrano le successive fattispecie.

 

3. Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

 

La nozione di imprenditore agricolo è fornita dall’articolo 2135 del codice civile, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 228/2001.

Il successivo comma 2 del citato articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, inoltre, stabilisce che “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

Dalla lettura della norma appare evidente che in tale caso la natura di imprenditore agricolo è riferita esclusivamente alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi, la cui compagine sociale è composta integralmente da imprenditori agricoli, ovvero soggetti già in possesso della qualifica agricola in virtù del novellato articolo 2135 del codice civile, in quanto svolgono l’attività di coltivazione, di selvicoltura e allevamento di animali.

In tale fattispecie l’inquadramento previdenziale nel settore dell’agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Non è richiesto, quindi, che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all’articolo 2135, primo e secondo comma, del codice civile, ma è necessario che l’intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli.

È evidente, in tali casi, che i soci, in quanto produttori agricoli, devono avere l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola per l’attività principale esercitata, con conseguente obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l’iscrizione alla gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP, ove ne ricorrano i requisiti.

Giova rilevare, per completezza, che le parole “terzo comma” sono state introdotte, al comma 2 dell’articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, dall’articolo 1, comma 8-ter, della legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

A seguito della modifica del citato comma 2, per esplicito richiamo normativo, il riferimento “allo svolgimento delle attività” è, attualmente, rivolto alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti agricoli, svincolato da qualsiasi attività agricola principale, nonché alle attività connesse di servizi fornite direttamente ai soci.

Pertanto, ricorrendo la condizione che tutti i soci delle cooperative e dei loro consorzi rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le cooperative devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

 

4. Le cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240

 

Rimane distinta la fattispecie delle cooperative ai sensi della legge n. 240/1984, che all’articolo 1 dispone che “ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.

Il successivo articolo 2 precisa, inoltre, che “qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.”

Si tratta, essenzialmente, di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei relativi settori previdenziali e che, solo in presenza di quanto stabilito dal citato articolo 2, sono inquadrate nel settore dell’agricoltura.

Ricorre quindi l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura quando l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.

Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.  

Giova precisare che, diversamente dalle cooperative di imprenditori agricoli di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001, che, per espressa previsione di legge, oltre a svolgere le attività prevalentemente con i prodotti dei soci, possono anche fornire agli stessi beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (cfr. precedente paragrafo 3), per le cooperative di trasformazione in argomento l’attività connessa di servizi non è invece menzionata nelle disposizioni di cui alla legge n. 240/1984.

Ricorrendone i presupposti e alle condizioni sopra precisate, le cooperative di cui alla legge n. 240/1984 sono inquadrate nel settore dell’agricoltura. Tuttavia, nei confronti delle medesime, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell’industria.

  

5. Le società

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Fatta eccezione per le società per azioni, anche per le società opera il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo alle condizioni di cui al comma 1094 del citato articolo di legge.

Ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura occorre quindi che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.

La norma appare assimilabile alla disposizione prevista per le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001, per cui, ricorrendo la condizione che tutti i soci della società rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le attività connesse di servizi (cfr. la circolare n. 126/2009),intendendosi per tali anche quelle prestazionidirette alla fornitura di beni e servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli, sono da ricondurre al principio generale della connessione di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.    

Pertanto, in tali ipotesi, le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

 

6. Le organizzazioni di produttori

 

Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, si rammenta che la fattispecie è disciplinata dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che all’articolo 3, rubricato “Requisiti delle organizzazioni di produttori agricoli”, stabilisce che le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

 

  1. società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
  2. società cooperative agricole e loro consorzi;
  3. società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
     

L’organizzazione deve quindi assumere una delle forme giuridiche di cui all’articolo 3, lett. a), b) e c), del D.lgs n. 102/2005 e soprattutto deve essere costituita tra soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

È previsto, a tale riguardo, che la compagine sociale dell’organizzazione di produttori possa essere integrata con soggetti che non siano imprenditori agricoli, nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28 agosto 2014, n. 9084.

Il citato decreto ministeriale, all’articolo 7, prevede che una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può aderire ad una organizzazione di produttori, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

In merito si precisa che le organizzazioni di produttori sono sottoposte al procedimento di riconoscimento giuridico, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs n. 102/2005, che attribuisce tale funzione alle Regioni.

Per espressa disposizione dell’articolo 4, comma 2, del D.lgs n. 102/2005, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori è comunicato dalle Regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) all’Albo Nazionale delle organizzazioni di produttori. L’iscrizione delle organizzazioni di produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alla funzione di certificazione anagrafica e alle funzioni previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile, relativa alla opponibilità ai terzi dell’atto registrato.

Ai fini dell’inquadramento previdenziale degli organismi in parola, si deve considerare che le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 102/2005, la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.

Pertanto, l’iscrizione nella gestione agricola dei soggetti giuridici in questione non può essere risolta se non ricorrendo alla normativa generale di riferimento di cui all’articolo 2135 del codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 228/2001.

L’articolo 1, comma 2, del citato decreto, come sopra illustrato, prevede che “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”.

Alla luce delle norme in esame, le attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, danno luogo all’inquadramento nel settore agricolo se svolte da un’organizzazione di produttori agricoli costituiti in una delle forme giuridiche previste dalla citata normativa.

 

7. Precisazioni comuni

 

In tutte le tipologie di imprese esaminate ai precedenti paragrafi da 1 a 6 della presente circolare, si tratta, come è evidente, di realtà produttive che effettuano parte delle fasi del processo produttivo aziendale, quali le cosiddette attività connesse e quelle di servizi destinati ai soci.

Al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in questione, nel rispetto degli ambiti di attività dell’impresa agricola, occorre tenere presente che le attività di cui sopra devono essere esercitate nella dimensione tipica dell’impresa.

Pertanto, affinché possa riconoscersi la natura di imprenditore agricolo con riferimento alle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, è necessario che la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci, cosi come i servizi rivolti ai soci, siano svolti direttamente dalla cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli operai occupati.

Si esclude invece l’inquadramento nel settore dell’agricoltura per le società o società cooperative che, al di fuori dell’ambito organizzativo e operativo dell’impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci, peraltro potendo configurarsi in questi casi la violazione della normativa sul distacco di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed in materia di somministrazione di manodopera.

 

8.  Le imprese non agricole

 

Le imprese individuali e le diverse tipologie di società sopra esaminate sono qualificate, ricorrendone i requisiti, come imprese agricole e come tali sono classificate ai fini previdenziali.

Esiste altresì una specifica casistica di imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell’attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

Il riferimento è alle fattispecie disciplinate dall’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, modificata con decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ampiamente trattate nella circolare n. 126/2009, alla quale si rinvia per ogni utile approfondimento.

Si ribadisce, al riguardo, che si tratta di imprese che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell’impresa, una o più attività tassativamente elencate nel citato articolo 6, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale.

Gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

Va precisato, in merito, che l’elencazione delle attività è tassativa e che gli effetti della norma richiamata non sono riconducibili ad attività diverse da quelle ivi previste.

A titolo esemplificativo, è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, diano luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola; questi ultimi devono quindi essere assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base all’inquadramento aziendale (commercio o servizi).

Nei casi suddetti, che non ricadono nell’ambito di applicazione del citato articolo 6, la richiesta di iscrizione nel settore agricolo, tramite la presentazione della DA, deve essere rigettata e oggetto di segnalazione all’Area manageriale Flussi contributivi per gli adempimenti e gli accertamenti di competenza.

Infatti, l’articolo 6 della legge n. 92/1979 fa espresso riferimento ad imprese non agricole, per cui si deve trattare di aziende che svolgono un’attività economica diversa da quella agricola, con inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in diverso settore, come ad esempio nel settore commercio o servizi, con relativa posizione contributiva.

Come già precisato nella citata circolare n. 126/2009, si rammenta inoltre che le imprese non agricole, commerciali o di servizi, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola ai sensi del citato articolo 6, spesso operano in virtù di un contratto di appalto.

A tale riguardo va chiarito che, ai fini previdenziali che qui rilevano, l’impresa deve essere dotata di un’effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, tanto da potersi configurare l’ipotesi del c.d. appalto genuino.

In mancanza di un’effettiva struttura imprenditoriale e dell’inquadramento previdenziale dell’azienda in altro settore diverso da quello agricolo, si configura l’ipotesi di assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici, attraverso il meccanismo dell’appalto di servizio o altri similari, integrando la fattispecie della mera somministrazione di manodopera.

Per quanto sopra, non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori addetti alle attività di cui al richiamato articolo 6, dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività caratterizzate dall’esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo produttivo, avulse da un’impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi.

In tale ottica l’esclusione riguarda non solo le attività sopra citate della potatura e della semina, escluse per mancanza del requisito oggettivo del tipo di attività elencato dalla norma, ma anche la raccolta o i lavori di forestazione, se effettuati al di fuori della condizione soggettiva di un’impresa, commerciale o di servizi, titolare di posizione contributiva nel relativo settore di appartenenza.

In situazioni di questo tipo, in mancanza di un’impresa di cui all’articolo 2135 del codice civile o in assenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 6 della legge n. 92/1979, si configurano le fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera.

 

9. Variazione della classificazione

 

Sono soggette a riclassificazione le aziende inquadrate impropriamente nel settore dell’agricoltura, in quanto l’inquadramento non è stato effettuato in conformità ai vigenti criteri.

La variazione della classificazione avviene con provvedimento adottato d’ufficio dalla Struttura territoriale, adeguatamente motivato e notificato all’azienda, oppure a richiesta dell’azienda stessa.

Quanto agli effetti e alla decorrenza della nuova classificazione, si rammenta che trova applicazione l’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, illustrato con la circolare n. 263/1995 e con il messaggio n. 16636/2008, ai quali si rinvia per ogni opportuna valutazione.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele