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1. Premessa
L’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
A partire dall’anno 2016 il contributo è stato riconosciuto:
Il beneficio in argomento è stato altresì prorogato per il biennio 2017–2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) sia per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni), sia per le lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei D.M. 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1 settembre 2016.
Con il decreto-legge n. 25/2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio con conseguente possibilità di utilizzare i buoni (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.
In conseguenza della menzionata disposizione, l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto che il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, sia erogato mediante la modalità del “Libretto Famiglia”.
Pertanto, a partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.
Ciò significa che, relativamente ai voucher già oggetto di acquisizione telematica entro la data del 31 dicembre 2017, sarà possibile inserire prestazioni lavorative esclusivamente con data fine, al massimo, 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.
Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.
Pertanto, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso entro il citato termine perderanno validità.
Con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative, anche alla luce della reingegnerizzazione della procedura telematica di presentazione delle domande di beneficio.
2. Soggetti ammessi al beneficio
Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
3. Misura e durata del beneficio
Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.
Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile, così come sopra definita.
Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti a un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
Si rammenta che, per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre avere presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata al presente messaggio (allegato 1).
4. Modalità di erogazione
A. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento (allegati 2 e 3), e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
B. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”.
Le istruzioni per l’utilizzo del “Libretto Famiglia” sono state fornite con la circolare n. 107/2017, cui si rinvia per ogni approfondimento.
Pertanto, per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di acquisizione telematica a decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori/lavoratrici incaricati dell’attività di baby-sitting, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.
Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (L. 92/2012, art. 4, comma 24, lett.b)”.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura con le seguenti modalità:
- direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi); - avvalendosi dei servizi di Contact Center che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi); - tramite gli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o gli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico, al fine di garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell’INPS inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.
5. Presentazione della domanda
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve procedere come di seguito indicato:
- verificare i propri dati anagrafici, di residenza e inserire i dati del domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
- indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o e-mail per la ricezione delle comunicazioni da parte dell’INPS; in particolare, l’indirizzo di PEC sarà utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, che altrimenti sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate, mentre l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;
- inserire i seguenti dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
- inserire i seguenti dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
- inserire la data dell’ultimo giorno del congedo di maternità/periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità, relativo al minore indicato;
- indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda;
- confermare o eventualmente inserire i seguenti dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla Gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione a tale gestione) ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata);
- scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;
- dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN “dispositivo” (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web dell’Istituto). E’ necessario quindi che le lavoratrici madri, già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, verifichino preventivamente la natura e la validità dello stesso.
Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (ad esempio, PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione.
L’INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
L’Istituto avviserà il datore di lavoro della lavoratrice (ad eccezione dei casi di lavoro autonomo o libero professionale) della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
6. Variazione e cancellazione della domanda
L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato a un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità, presente nella procedura, di salvataggio dei dati inseriti.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma soltanto cancellata ed eventualmente ripresentata. A seguito dell’emanazione del provvedimento di accoglimento la domanda non potrà più essere cancellata, ma si potrà soltanto rinunciare al beneficio.
Dopo l’invio della domanda, la tipologia di beneficio scelto (servizi di baby-sitting o servizi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate) non potrà più essere modificata, salvo ripresentazione di nuova domanda.
Soltanto le domande inviate saranno considerate validamente presentate; le domande salvate e non inviate non saranno prese in considerazione.
7. Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia
La madre lavoratrice può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia prescelta al momento della domanda.
La variazione deve essere effettuata dalla madre lavoratrice accedendo nuovamente alla medesima procedura telematica mediante cui ha presentato la domanda, oppure tramite patronato.
8. Termini per la presentazione delle domande
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017), pari a:
a) 40 milioni di euro per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata; b) 10 milioni di euro per le lavoratrici autonome.
Oltre ai citati termini, si ricordano i seguenti termini individuali di presentazione della domanda:
a) per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata la domanda deve essere presentata entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità e di conseguenza:
- nei casi di parto, la presentazione della domanda potrà avvenire al termine dei tre mesi successivi alla nascita; - nei casi di affidamento non preadottivo (per le sole madri lavoratrici dipendenti), la domanda potrà essere presentata decorso il periodo di tre mesi dalla data di affidamento; - nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale, la domanda potrà essere presentata al termine dei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia/in Italia;
b) per le lavoratrici autonome devono sussistere le seguenti condizioni:
- nei casi di parto, fermo restando che il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità ha durata complessiva di cinque mesi (due precedenti e tre successivi al parto ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. n.151/2001), la presentazione della domanda potrà avvenire al temine dei tre mesi successivi alla nascita; - nei casi di affidamento non preadottivo, la domanda potrà essere presentata decorso il periodo di tre mesi dalla data di affidamento; - nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale, la domanda potrà essere presentata al termine dei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia/in Italia, ferma restando, per le adozioni internazionali, la possibilità di fruire dell’indennità di maternità già durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore (e dunque anche prima dell’ingresso del minore in Italia, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, richiamato dall’articolo 67, comma 2, del d.lgs. n.151/2001).
Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di tre mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che:
- il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento della presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale; - alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia; - la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare.
9. Accoglimento o rigetto della domanda
Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito web istituzionale ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.
9.1 Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata
Il menzionato provvedimento è altresì trasmesso all’indirizzo PEC indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Qualora in domanda si indichi anche un indirizzo di posta elettronica non certificata, nessuna comunicazione è in questo caso inviata a tale casella di posta, prevalendo la trasmissione del provvedimento alla casella PEC. Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata del patronato, il provvedimento è inviato esclusivamente a tale indirizzo PEC.
Si ricorda che il provvedimento è comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.
L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di trasmissione dello stesso a mezzo PEC.
9.2 Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata
Nel caso in cui non venga indicato un indirizzo PEC, la notizia della comunicazione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale è fornita alle madri lavoratrici all’indirizzo e-mail dalle stesse comunicato al momento della compilazione della domanda.
Si precisa che la notizia trasmessa all’indirizzo e-mail non contiene copia del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, bensì solo l’avvertenza che detto provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto, con l’invito ad accedere per la consultazione.
L’efficacia recettizia del provvedimento decorre, in questo caso, dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
10. Rinuncia al beneficio
La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda.
Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale potrà essere effettuata per uno o più mesi e non per frazioni di esso.
A titolo esemplificativo, qualora la lavoratrice abbia richiesto e ottenuto un contributo baby-sitting di due mesi (importo 1.200 euro), nel caso in cui abbia utilizzato il contributo per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo del contributo per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata.
In caso la rinuncia avvenga successivamente all’acquisizione telematica del contributo per i servizi di baby-sitting mediante “Libretto Famiglia”, la madre beneficiaria potrà restituire gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio cui intende rinunciare utilizzando la medesima procedura con cui ha acquisito il contributo.
Si rammenta che la mancata acquisizione telematica del contributo baby-sitting entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale a rinuncia tacita al beneficio stesso.
L’Istituto provvede a effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare n. 169/2014 (contenente indicazioni per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata) e nella circolare n. 216/2016 (contenente indicazioni per le lavoratrici autonome e imprenditrici).
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