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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 24 del 05-01-2016


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 05-01-2016
Messaggio n. 24
OGGETTO:
Estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi. Istruzioni contabili.
 
 
 
1.  
Premessa.
 
Con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 è stata illustrata la nuova disciplina in materia di integrazioni salariali, derivante dal riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dal D.lgs. 148/2015.
 
Nel rinviare alla citata circolare per tutti gli aspetti di carattere normativo, con il presente messaggio si illustrano i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.
 
Per quanto concerne la regolamentazione degli adempimenti connessi al versamento del contributo addizionale, il nuovo regime introdotto dal D.lgs. n. 148/2015, comporta, come è noto, interventi di particolare rilevanza sull’assetto del sistema di dichiarazione contributiva UniEmens. In relazione ai predetti profili di complessità ed allo scopo di ridurre l’impatto sui sistemi di rilevazione e contabilizzazione delle aziende, dei necessari adeguamenti, saranno successivamente emanate specifiche istruzioni finalizzate a favorire la corretta gestione degli adempimenti informativi e contributivi.
 
 
2.  
Aspetti contributivi della CIGO.
 
Il D.lgs. 148/2015 modifica l’impianto contributivo in materia di cassa integrazione ordinaria, sia con riguardo alla misura di finanziamento mensile, che con riferimento al contributo addizionale dovuto in relazione alla prestazione fruita.
 
Per quanto attiene al primo aspetto, va osservato che l’articolo 13 del decreto di riordino, attuando uno dei principi postulati nella legge delega n. 183/2014 (Jobs act), riduce gli oneri contributivi ordinari della cassa e rimodula le aliquote contributive per Cigo tra i vari settori, definendoli secondo le misure che seguono.
 
Destinatari
Aliquota
Industria in genere fino a 50 dipendenti
1,70%
Industria in genere oltre 50 dipendenti
2,00%
Industria e artigianato edile - Operai
4,70%
Industria e artigianato lapideo - Operai
3,30%
Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti - Impiegati/Quadri
1,70%
Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti - Impiegati/Quadri
2,00%
 
Come già anticipato nella richiamata circolare n. 197/2015, le nuove misure decorrono a far tempo dal periodo di paga “
settembre 2015”.

[1]

 
Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il secondo comma dell’articolo 13 stabilisce che il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno civile precedente dichiarato dall'impresa.
 
Per le aziende costituite nel corso dell'anno civile, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.
 
Nel computo vanno ricompresi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti
con qualsiasi tipologia contrattuale
.
 
Al verificarsi di eventi che modificano la forza lavoro in precedenza comunicata, determinando una variazione della misura della contribuzione, l'impresa è tenuta a fornire all'Istituto apposita dichiarazione di responsabilità.
 
Per quanto riguarda la forza dimensionale dell’anno in corso, per le imprese che già operavano con dipendenti prima dell’entrata in vigore del D.lgs 148/2015, la relativa soglia rimane quella dichiarata con riferimento all’anno 2014.
 
Le aziende, invece, che iniziano l’attività con dipendenti a far tempo dal 24 settembre 2015, dovranno attenersi alle previsioni sopra illustrate.
 
Per quanto riguarda l’anno 2016, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai fini del computo, per i mesi da “
gennaio ad agosto 2015
”, non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da “
settembre a dicembre 2015
”. La media ponderata, come sopra definita, costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.
 
Laddove, in relazione ai criteri stabiliti dal D.lgs 148/2015, il nuovo requisito occupazionale determinerà una modifica della forza aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione all’Istituto.
 
A tal fine, le aziende si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la seguente locuzione: “
Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell’aliquota Cigo
”. La Sede territorialmente competente gestirà gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando i codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
 
 
3. Apprendistato.
 
Una delle principali novità introdotte dal decreto di riordino è costituita dall’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato
professionalizzante
[2]

con le seguenti specificità:
gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale
[3]
.
 
In relazione a quanto previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento del D.lgs. 148/2015, per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.
 
Conseguentemente, per detti lavoratori, l’aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.
 
Apprendisti di tipo professionalizzante – Aliquote contributive Cigo
da “settembre 2015”
Imprese fino a 50 dipendenti
Imprese oltre 50 dipendenti
Industria
Edilizia Ind. e Artig.
Lapidei Ind. e Artig.
Industria
Edilizia Ind. e Artig.
Lapidei Ind. e Artig.
1,70%
4,70%
3,30%
2,00%
4,70%
3,30%
 
Per gli apprendisti con contratto di tipo
professionalizzante
occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs
[4]
, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).
 
Per espressa previsione legislativa, alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione (sia Cigo che Cigs), non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo 22,  comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
 
Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro
[5]
che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
 
In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
 
Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.
 
 
4. Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto - lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto beneficiari di indennità di mobilità.
 
Come noto, l’articolo 47, c. 7 del D.Lgs. 81/2015, confermando la precedente disposizione di cui al TU dell’apprendistato, ha previsto – in favore del datore di lavoro – lo speciale beneficio costituito dal mantenimento, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, del particolare regime contributivo previsto durante il contratto di apprendistato medesimo.
 
In relazione alle modifiche apportate all’impianto contributivo a supporto dell’apprendistato professionalizzante come sopra descritte, a far tempo dal periodo di paga “
settembre 2015
”, viene a modificarsi la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori in questione che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti come definita al precedente punto 3, risentirà dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione Cigo/Cigs sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista (<Qualifica1> = R o W).
 
Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della Cigs, resta ferma l’aliquota (0,30%) a carico del lavoratore.
 
Con la medesima decorrenza, la nuova misura di contribuzione comprensiva di Cigo/Cigs riguarderà anche i lavoratori che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, sono assunti in apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità, ex art. 47, c.4 del citato D.lgs. 81/2015.
 
 
5. Apprendistato. Compilazione dei flussi UniEmens.
 
Come è noto, allo stato, i lavoratori apprendisti sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice
“5”
nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoApprendistato>, che, in funzione della tipologia di contratto di apprendistato, può assumere i seguenti valori:
-      “APPA”: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
-      “APPB”: apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
-      “APPC”: apprendistato di alta formazione e di ricerca.
 
Allo scopo di favorire l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi in materia di Cigo/Cigs, sono stati introdotti, nell’ambito dell’elemento <TipoLavoratore>, i codici riportati nella tabella seguente.
 
Codice
Descrizione
 
PA
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
 
PB
Apprendistato professionalizzante
 
PC
Apprendistato di alta formazione ricerca
 
M1
Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo
 
I datori di lavoro, in relazione ai periodi
a partire da gennaio 2016,
sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione, utilizzando le predette codifiche. A partire dallo stesso periodo (gennaio 2016), non dovrà più essere valorizzato l’elemento <TipoApprendistato>.
 
Nessuna innovazione, invece, nella compilazione del flusso con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari dell’indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato.
 
 
6. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
 
Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alle modifiche normative descritte ai punti 3 e 4, i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in relazione ai periodi interessati (settembre-dicembre 2015), valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “
M201
” avente il significato di "Differenze Contributo CIGO" ovvero il codice “
M202
” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS.
 
Ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, la regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.
 
Pertanto, assumendo a riferimento il mese x quale mese di emanazione del presente messaggio:
per le valorizzazioni delle predette causali riportate nell’UniEmens di competenza del mese x+1, il pagamento dei relativi contributi va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese x+2;
per le valorizzazioni delle predette causali riportate nell’UniEmens di competenza del mese x+2, il pagamento dei relativi contributi va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese x+3.
 
7. Istruzioni contabili
 
La rilevazione contabile del gettito contributivo derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni normative relative ai lavoratori con contratto di apprendistato, di cui ai precedenti paragrafi 3), 4) beneficiari delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, avverrà ai conti già in uso nelle contabilità:
 
PTH - gestione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dell’industria (ambito PTR);
PTE - gestione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori dell’edilizia (ambito PTR);
PTF - gestione dei trattamenti di integrazione salariale per le attività di escavazione di materiali lapidei settore industria (ambito PTR);
PTG - gestione dei trattamenti di integrazione salariale per le attività di escavazione di materiali lapidei settore artigianato (ambito PTR);
 
GAU - gestione degli oneri per il mantenimento del salario (ambito GIAS).
 
Nello specifico la procedura automatizzata di ripartizione del DM imputerà le entrate ai seguenti conti:
 
PTH21010 per i contributi dovuti dalle aziende industriali di competenza anni precedenti;
PTH21070 per i contributi dovuti dalle aziende industriali di competenza anno in corso;
PTE21010 per i contributi dovuti dalle aziende edili di competenza anni precedenti;
PTE21070 per i contributi dovuti dalle aziende edili di competenza anno in corso;
PTF21010 per contributi dovuti dalle aziende industriali del settore lapideo di competenza anni precedenti;
PTF21070 per contributi dovuti dalle aziende industriali del settore lapideo di competenza anno in corso;
PTG21010 per contributi dovuti dalle aziende artigiane del settore lapideo di competenza anni precedenti;
PTG21070 per contributi dovuti dalle aziende artigiane del settore lapideo di competenza anno in corso.
 
GAU21015 per i contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anni precedenti;
GAU21075 per i contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anno in corso.
 
 
 
 
Il Dirigente Generale Vicario
 
 
Crudo
 
[1] Periodo di paga in corso al momento di entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015 (GU n.221 del 23-9-2015).

[2]
Sulla base degli interventi di riforma operati con il decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, recante, fra l’altro, la disciplina organica dei contratti di lavoro, l’articolazione delle tipologie dei contratti di apprendistato, sulla scorta dell’adeguamento dei relativi profili di merito, è stata così ridefinita:
-      apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
-      apprendistato professionalizzante;
-      apprendistato di alta formazione ricerca.
[3] Cfr. art. 21, c. 1, lett. b

[4]
Es. imprese commerciali con oltre 50 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente la richiesta di intervento.

[5]
Si tratta dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.