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Messaggio numero 8381 del 15-05-2012


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Inps gestione ex Inpdap Direzione Centrale Previdenza
Roma, 15-05-2012
Messaggio n. 8381
Allegati n.1
OGGETTO:

 

Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP a seguito della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

   

 

1. Premessa

 

 

Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

Nella citata circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l’applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l’accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico.

 

Da quanto sopra detto consegue che l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia).

 

La circolare indicata in oggetto dopo aver evidenziato che l’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, ha espressamente confermato, anche dopo l’entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita) ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anche se conseguiti dopo il 31.12.2011). Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (cd finestra).

 

Alla luce di quanto sopra ed a completamento di quanto già illustrato nella circolare n. 37 del 14 marzo 2012, si forniscono le indicazioni sugli effetti pensionistici e sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto relativi agli iscritti alle gestioni dei trattamenti di fine servizio dell’ex Inpdap ed interessati dal raggiungimento dei limiti di età del proprio ordinamento di riferimento e dalla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione di appartenenza.

 

 

 

1. Effetti pensionistici connessi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (limite ordinamentale)

 

 

 

1.1. Media ponderata

 

 

 

 

Da quanto chiarito in premessa discende che, nei confronti del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI), il superamento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo d’ufficio, salve le ipotesi di legittimo trattenimento in servizio o di mantenimento in servizio in attesa dell’apertura della c.d. finestra mobile ove applicabile, rientra nelle fattispecie per le quali può trovare applicazione l’articolo 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965 n. 965 così come modificato dall’art. 29 del D.L. 28 febbraio 1981 n. 38 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 (c.d. media ponderata).

 

Detta disposizione prevede che nei casi di continuazione di iscrizione (qual è quello del trattenimento non espressamente autorizzato secondo le procedure vigenti), per periodi inferiori ai cinque anni, qualora la retribuzione annua contributiva spettante alla data di effettiva cessazione risulti superiore a quella riferibile alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età, ai fini della determinazione della c.d. quota A del trattamento di quiescenza, si debba operare come segue:

 

  • si assume quale ultima retribuzione annua contributiva, la media ponderata dell’ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative ai due momenti temporali sopra individuati (la data di quando sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto di lavoro e quella di effettiva cessazione dal servizio);·
  • tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l’una per l’intero periodo con continuazione d’iscrizione, l’altra per il restante periodo del quinquennio.

Di conseguenza, nei confronti del personale iscritto alle suddette Casse, tenuto conto che le rispettive Amministrazioni o enti datori di lavoro devono risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento del limite di età ordinamentale, a condizione che a tale momento risultino già maturati i requisiti prescritti per la pensione l’eventuale collocamento a riposo oltre detto limite (se non, si ribadisce, per legittimo trattenimento in servizio o per l’apertura della c.d. finestra ove la decorrenza della pensione non sia immediata) comporta l’applicazione della c.d. media ponderata sul trattamento pensionistico spettante in presenza delle condizioni sopra indicate.

 

Per quanto attiene al personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), la suddetta disposizione trova attuazione solo qualora non sussistano le condizioni previste dall’articolo 22, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, come esplicitate nel successivo paragrafo.

 

La media ponderata non si applica invece agli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) e agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG).

 

 

 

1.2.Limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

 

 

 

L’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, stabilisce che ”Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età …”.

 

In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative: al compimento del 65° anno di età ovvero al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.

 

Ove l’interessato chieda l’applicazione del trattenimento fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo e sempre nel limite di 70 anni di età, le Amministrazioni o enti datori di lavoro possono collocare a riposo d’ufficio gli interessati solo qualora gli stessi abbiano svolto quaranta anni di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età; in tali ipotesi, quindi, non trova applicazione la c.d. media ponderata di cui al citato articolo articolo 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965 n. 965 e s.m.i.

 

 

 

2. Cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 2012 con una anzianità contributiva superiore a 40 anni

 

 

 

Com’è noto prima della riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 214/2011, il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati con il sistema retributivo in favore degli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap era determinato dalla sommatoria della c.d. quota A) e B) di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992, nei limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva.

 

Gli anni eventualmente eccedenti non potevano incidere nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992.

 

Per questo motivo, con nota operativa INPDAP n. 26 del 13 giugno 2008 furono dettate disposizioni volte a garantire la valutazione più favorevole in termini di calcolo della prestazione, pur nel limite dell’anzianità massima di 40 anni.

 

Per effetto dell’introduzione del sistema contributivo pro rata, per le anzianità contributive a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni. Conseguentemente per le cessazioni successive al 31 dicembre 2011 il criterio di calcolo delineato con la richiamata nota operativa n. 26/2008 non potrà più trovare applicazione.

 

 

 

3. Riflessi sui trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

 

3.1. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale

 

 

 

Ai fini della individuazione dei termini di pagamento del Tfs e del Tfr, le cessazioni a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite previsto dall’ordinamento di appartenenza, dal punto di vista della causa, rientrano tra le cessazioni per raggiunto limite di età. In tali fattispecie va applicato il termine di pagamento di 6 mesi dal collocamento a riposo, previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 22, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 23 del D.L. n. 138/2011 citato, qualora l’interessato abbia maturato il requisito pensionistico della massima anzianità contributiva entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 se dipendente dalla scuola o dalle istituzioni del comparto AFAM)il termine di pagamento è di 105 giorni.

 

I suddetti termini di pagamento (e le eventuali eccezioni) si applicano anche nei confronti di coloro i quali, avendo ottenuto il trattenimento in servizio oltre il limite di età, decidano di dimettersi prima di concludere il periodo di trattenimento.

 

 

 

3.2. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008

 

 

 

Il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, nei confronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 2011, rimane fissato al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

 

Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale in oggetto dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento così come disciplinata dall’art. 24 della legge n. 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti, per l’anno considerato, per la pensione anticipata, come descritti nella circolare n. 37 del 14 marzo 2012 e nel rispetto delle indicazioni fornite nella richiamata circolare n. 2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell’individuazione del termine di pagamento del Tfs e del Tfr tali cessazioni devono essere trattate, dal punto di vista della causa, come limiti di servizio e pertanto verrà applicato il relativo termine di pagamento previsto dal D.L. n. 79/1997, ovvero non prima di 6 mesi dal collocamento a riposo.

 

Infine, ai sensi dell’art. 15, comma 1 bis, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, gli enti in stato di dissesto finanziario possono esercitare la facoltà di recesso unilaterale anche “nei confronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva”. Anche in tale caso le relative cessazioni andranno trattate, dal punto di vista della causa, come limiti di servizio, applicandosi i medesimi termini di pagamento sopra descritti.

 

 

 

Nella tabella allegata è riprodotto uno schema sintetico dei nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr, ai sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. n. 138/2011 e dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, come descritti nel punto 16 della circolare Inps n. 37 del 14 marzo 2012 integrata dalla presente.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori