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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 145 del 19-12-2012


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Previdenza
Roma, 19/12/2012
Circolare n. 145
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Gestioni ex INPDAP. Assicurazione sociale vita-
ASV:pagamento del contributo  mediante trattenuta su pensione
SOMMARIO:
Premessa –
 1.Modalità di calcolo del contributo e di effettuazione della trattenuta – 2. Scadenza della trattenuta ed autorizzazioni in corso d’anno – 3. Deroghe – 4. Recesso – 5. Inserimento in SIN del pagamento con F24.
 
Premessa
 
Con la circolare n. 124 del 18 ottobre 2012 sono state richiamate sinteticamente le disposizioni normative e procedurali utili a disciplinare l’erogazione di specifiche prestazioni proprie  delle gestioni ex INPDAP, quali l’
erogazione dei trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto (TFR), il trasferimento dei montanti contributivi di previdenza complementare e l’erogazione dell’indennità di morte dell’
Assicurazione sociale vita
.
 
Come indicato in oggetto, con la presente circolare si forniscono istruzioni sul pagamento del contributo dovuto per la prosecuzione dell’iscrizione alla citata
Assicurazione sociale vita
da parte dei dipendenti cessati dal servizio.
 
L’art. 29 della legge n. 155 del 23 aprile 1981 disciplina l’erogazione di un’indennità di morte erogata  in caso di decesso degli iscritti all’Assicurazione sociale vita e/o dei loro familiari a carico. Alla suddetta Assicurazione sono iscritti i dipendenti degli enti di diritto pubblico nonché i lavoratori dipendenti di altri enti ed istituzioni pubbliche che ne hanno ottenuto l’iscrizione in via facoltativa o tramite convenzione.
 
Il lavoratore iscritto all’
Assicurazione sociale vita
ha facoltàdi proseguire volontariamente l’assicurazione anche in caso di cessazione dell’attività lavorativa,  purché ne faccia domanda entro un mese dalla data di pensionamento e a condizione che possa far valere almeno 5 anni di iscrizione in attività di servizio.
 
 
Gli iscritti che hanno chiesto di proseguire volontariamente l’iscrizione anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa finora effettuavano il pagamento del contributo mediante il modello F24.
 
Al fine di razionalizzare la procedura di riscossione del suddetto contributo e con l’obiettivo di agevolare i pensionati, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i pensionati iscritti all’
Assicurazione sociale vita
(con esclusione delle categorie indicate al paragrafo 3)
non dovranno più effettuare il pagamento del contributo con la suddetta modalità
.
 
L’INPS, infatti, sulla base delle informazioni presenti nel Casellario dei trattamenti pensionistici, provvederà a:
 
determinare l’ammontare complessivo delle pensioni da assoggettare al contributo, l’importo del contributo stesso e la pensione diretta di maggior importo sulla quale effettuare la trattenuta;
effettuare, attraverso l’area preposta, la trattenuta del contributo direttamente sulla pensione diretta di importo più elevato nel caso in cui si tratti di pensione INPS. Nel caso in cui trattasi di pensione ex-INPDAP, sulla base delle indicazioni comunicate da INPS, la gestione di pagamento pensioni ex- INPDAP provvederà ad effettuare la trattenuta.
 
Questa nuova modalità di pagamento del contributo riguarderà, pertanto, sia i soggetti che hanno già richiesto la prosecuzione dell’iscrizione all’
Assicurazione sociale vita
che coloro che dovessero effettuare la richiesta in futuro. Si precisa che, fino al momento della completa integrazione logistica, per la presentazione di una nuova domanda o per chiarimenti, sono competenti le sedi territoriali della gestione ex-INPDAP.
 
Dal 1°gennaio 2013, l’attuale codice causale di versamento del modello F24 specifico per i pensionati sarà disabilitato.
 
Dovranno invece proseguire il pagamento tramite modello F24 le categorie di lavoratori attivi e di pensionati indicate nel successivo paragrafo 3.
Queste categorie effettueranno il versamento tramite modello F24 utilizzando il codice causale P810, previsto per i lavoratori attivi
.
 
Un’apposita lettera che informa delle novità oggetto della presente circolare sta raggiungendo in questi giorni tutti i pensionati che hanno proseguito l’iscrizione all’Assicurazione sociale vita. In allegato si riporta il testo della comunicazione.
 
 
1.  
Modalità di calcolo del contributo e di effettuazione della trattenuta
 
L’importo del contributo è determinato calcolando lo 0,12% dell’ammontare lordo  complessivo di tutte le pensioni dirette di cui l’iscritto è titolare che risultino nel Casellario dei trattamenti pensionistici.
Nel suddetto calcolo non si tiene conto delle pensioni ai superstiti.
 
L’importo così calcolato verrà trattenuto annualmente sulla pensione diretta
in pagamento nel mese di settembre
. In caso di titolarità di più pensioni dirette la trattenuta sarà operata sulla pensione di importo più elevato, a carico dell’INPS o della gestione ex INPDAP.
 
Nell’ipotesi in cui la rata della pensione su cui dovrà essere effettuata la trattenuta risulti incapiente per la contemporanea presenza di ritenute e/o di recuperi operati ad altro titolo,
l’intero importo del contributo
sarà prelevato successivamente sulla prima rata utile.
 
Si comunica che il calcolo del contributo mediante applicazione dell’aliquota dello 0,12% sull’ammontare delle pensioni dirette sarà effettuato anche per quelle particolari categorie, come i dipendenti civili di basi Nato, il cui contributo finora era stabilito in cifra fissa.
 
2.  
Scadenza della trattenuta  ed autorizzazioni in corso d’anno
 
Come già detto, la trattenuta è effettuata sulla rata in pagamento nel mese di settembre ed è calcolata con riferimento agli importi delle pensioni dirette pagate nell’anno in corso.
 
Nel caso di nuove iscrizioni e di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria in corso d’anno che non consentano di applicare la trattenuta nel mese di settembre, si provvederà sulla rata di pensione in pagamento nel mese di settembre dell’anno successivo, effettuando il conguaglio con quanto dovuto anche per l’anno di autorizzazione.
 
Con la trattenuta sulla rata di settembre possono inoltre essere operati conguagli dovuti alla liquidazione di nuove pensioni o di tardive comunicazioni da parte degli Enti al Casellario dei trattamenti pensionistici, non risultanti quindi al momento del calcolo del contributo.
 
In caso di decesso dell’iscritto nel periodo intercorrente tra  l’autorizzazione e l’effettuazione della  prima trattenuta, il contributo sarà prelevato sull’importo della  prestazione dovuta ai beneficiari. 
 
3.  
Deroghe
 
Dovranno continuare ad effettuare il versamento del contributo con le modalità in uso fino al 31 dicembre 2012, e cioè mediante modello F24, i titolari di sola pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse dall’INPS (e dall’ex INPDAP) e i lavoratori cessati dal servizio, non ancora pensionati e titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito che dovranno effettuare il calcolo del contributo in misura pari allo 0,12% della retribuzione annua, riferita all’anno di cessazione del rapporto di lavoro
 
 
In particolare:
a.
Per gli ex dipendenti e gli ex componenti 
dell’Assemblea Regionale Siciliana
il versamento proseguirà secondo le modalità previste da apposita convenzione e consistenti nel pagamento del contributo, a cura dell’amministrazione dell’Assemblea, utilizzando il modello F24  e valorizzando esclusivamente il codice causale P810 previsto per i lavoratori attivi.
 
In attesa del passaggio alla trasmissione delle comunicazioni analitiche di pagamento mediante la sezione ListaPosPA (DMA2) dell’Uniemens, il versamento del contributo  continuerà ad essere   accompagnato dall’invio della distinta mediante il mod. 1 Prev.
 
Permangono inoltre, in via transitoria, anche le attuali procedure di comunicazione della prosecuzione  dell’iscrizione che, per effetto della citata convenzione, vengono gestite dall’amministrazione dell’Assemblea, non essendo necessaria la preventiva informativa di autorizzazione.
 
Le iscrizioni dei pensionati, pertanto, continueranno ad essere confermate, in fase transitoria, dall’amministrazione dell’Assemblea al  verificarsi dell’evento che dà diritto alla prestazione. 
 
Si fa riserva di successive istruzioni non appena saranno definite le procedure di utilizzo della trasmissione delle comunicazioni analitiche di pagamento (ListaPosPA dell’Uniemens) anche per il personale dell’Assemblea in attività di servizio o pensionato.  
 
b.
Gli iscritti all’Assicurazione già dipendenti da banche ed istituti di credito percettori di prestazioni di sostegno al reddito e di accompagnamento al pensionamento,  erogate  dai fondi di solidarietà di settore,  dovranno  continuare ad effettuare il pagamento con F24. Nella compilazione del suddetto modello dovranno però utilizzare  il codice causale P810 previsto per i lavoratori attivi, e non più quello previsto per i pensionati che sarà disabilitato.
 
Alla maturazione del  diritto al trattamento pensionistico, e al momento della domanda di pensione, dovranno effettuare la richiesta di prosecuzione dell’iscrizione all’
Assicurazione sociale vita
per consentire la riscossione del contributo mediante trattenuta sulla pensione.
 
 
 
4.  
Recesso
 
A decorrere dal 2013 gli iscritti che hanno proseguito volontariamente l’iscrizione all’
Assicurazione sociale vita
e che intendono recedere, rinunciando al beneficio, dovranno inviare apposita comunicazione alla sede INPS, gestione ex INPDAP, territorialmente competente.
La dichiarazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre ed avrà effetto a partire dall’anno successivo.
Gli operatori della sede provvederanno a registrare nel Sistema informativo normalizzato (SIN) della gestione ex INPDAP la manifestazione della volontà di recesso.
 
 
5.  
Inserimento in SIN del pagamento con il modello F24
 
Dal 2013, i versamenti acquisiti sia mediante  trattenuta sulla pensione sia tramite modello F24 (riferiti ai soggetti di cui al paragrafo 3), dopo l’accertamento  da parte della competente Direzione  Entrate, saranno registrati direttamente e automaticamente nel SIN.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Allegato N.1