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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 18 del 05/02/2010


 
 
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
05/02/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
18
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
OGGETTO:
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2010.
 
 
 
SOMMARIO:
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2010, degli importi massimi dei
trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione
prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile del-l’assegno per attività socialmente utili.
 
 
 
 
 
1. Premessa.
 
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d.  “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla
retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto –
sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
 
L’articolo 2, comma 150, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (
finanziaria per il 2010) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pertanto anche
la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 427/75 avviene ora nella misura sopra indicata
.
 
 
2. Trattamenti di integrazione salariale.
 
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
 
Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
 
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (€)
Tetto
Importo lordo (€)
Importo netto (€)
Inferiore o uguale a
1.931,86
Basso
892,96
840,81
Superiore a
1.931,86
Alto
1.073,25
1.010,57
 
 
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo
per intemperie stagionali
.
 
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (€)
Tetto
Importo lordo (€)
Importo netto (€)
Inferiore o uguale a
1.931,86
Basso
1.071,55
1.008,97
Superiore a
1.931,86
Alto
1.287,90
1.212,69
 
 
3. Indennità di mobilità.
 
Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2009, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
 
Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
 
 
Indennità di mobilità
Retribuzione (€)
Tetto
Importo lordo (€)
Importo netto (€)
Inferiore o uguale a
1.931,86
Basso
892,96
840,81
Superiore a
1.931,86
Alto
1.073,25
1.010,57
 
 
4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
 
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
 
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, anche alla luce di quanto indicato in premessa (punto 1), l’importo da corrispondere è fissato, per l’anno 2010, in:
- euro
583,84
che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad
euro
549,74
.
 
5. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.
 
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2010, ad euro
892,96
e ad euro
1073,25
.
 
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2009, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 11 del 27 gennaio 2009 (euro
886,31
ed euro
1.065,26
).
 
 
6. Assegno per attività socialmente utili.
 
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2010, ad euro
533,12
. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 41/86.
 
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro
413,16
mensili.
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori