Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 18 del 05/02/2010
Direzione
Centrale Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
05/02/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
18
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Importi massimi
dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed
importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2010.
SOMMARIO:
Si riporta la
misura, in vigore dal 1° gennaio 2010, degli importi massimi dei
trattamenti di integrazione salariale,
mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione
prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura
dell’importo mensile del-l’assegno per attività socialmente utili.
1. Premessa.
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del
24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli
aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 della
legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni –
c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e
disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla
retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da
prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto –
sono determinati nella misura del 100 per cento
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’articolo 2, comma 150,
della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (
finanziaria
per il 2010) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti
di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 27,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pertanto anche
la
rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
di cui alla legge 427/75 avviene ora nella misura sopra indicata
.
2.
Trattamenti di integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili dei
trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427,
come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e
dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la
retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il
massimale più alto.
Gli importi sono indicati rispettivamente al
lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (€)
Tetto
Importo lordo (€)
Importo netto (€)
Inferiore o uguale a
1.931,86
Basso
892,96
840,81
Superiore a
1.931,86
Alto
1.073,25
1.010,57
Detti importi massimi devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
settore edile e lapideo
per intemperie stagionali
.
Trattamenti di integrazione salariale
– settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (€)
Tetto
Importo lordo (€)
Importo netto (€)
Inferiore o uguale a
1.931,86
Basso
1.071,55
1.008,97
Superiore a
1.931,86
Alto
1.287,90
1.212,69
3. Indennità
di mobilità.
Si riportano gli importi massimi mensili da
applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi
dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31
dicembre 2009, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è
possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati rispettivamente al
lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
Indennità di mobilità
Retribuzione (€)
Tetto
Importo lordo (€)
Importo netto (€)
Inferiore o uguale a
1.931,86
Basso
892,96
840,81
Superiore a
1.931,86
Alto
1.073,25
1.010,57
4.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Per i lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano
applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento
speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n.
427, anche alla luce di quanto indicato in premessa (punto 1), l’importo da
corrispondere è fissato, per l’anno 2010, in:
- euro
583,84
che, al netto della riduzione del 5,84 per cento,
è pari ad
euro
549,74
.
5. Indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola.
Gli importi massimi mensili dell’indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale
non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 41/86, sono pari, per
il 2010, ad euro
892,96
e ad euro
1073,25
.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con
requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta
nel corso dell’anno 2009, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per
tale anno e indicati nella circolare n. 11 del 27 gennaio 2009 (euro
886,31
ed
euro
1.065,26
).
6. Assegno per attività socialmente utili.
L’importo mensile dell’assegno spettante ai
lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2010,
ad euro
533,12
. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di
cui all’articolo 26 della legge 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica
utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per
tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui
all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo
assegno resta pertanto fissato in euro
413,16
mensili.
Il
Direttore Generale
Nori